Il conto corrente, per quanto sia uno strumento utile, può generare una serie di problemi.
Basta pensare alla questione della titolarità delle somme di denaro depositate sul conto corrente cointestato, questione che diventa più spinosa quando uno dei due titolari del conto decede, situazione che si complica ulteriormente se si pensa alla necessità della gestione (e/o di accesso) al conto dopo la porte del titolare.
Sussiste, inoltre, tutta una lunga serie di problematiche legate alla contestazione dell'estratto conto bancario.
Gli estratti conto (periodici o di chiusura) sono (ai fini di cui all'art. 1832, 2° comma c.c.) le comunicazioni inviate al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche contrattualmente previste, inoltre, possono definirsi estratti conto i documenti che non si limitino a contenere l'indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato.
Da quanto detto, si può dedurre che gli estratti conti possono essere finali (al termine o a chiusura del rapporto) o periodici (durante il rapporto) e devono avere un preciso contenuto: devono riportare un preciso riferimento alle voci in entrata e in uscita che hanno condotto a un determinato risultato finale (saldo) e contengono, di solito, anche il saldo (finale o di periodo).
Gli estratti conto devono anche essere distinti dal saldaconto. Il saldaconto (dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto (funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca).
L'importanza degli estratti conto deriva dall'art. 1832 c.c. il quale fa decorre dalla consegna dell'estratto conto il termine di 6 mesi per contestarne il contenuto (l'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura).
Resta da chiedersi se il termine di sei mesi decorre solo dalla consegna dell'estratto conto di chiusura del rapporto (finale ad es. ogni anno) oppure il termine di sei mesi decorre per ogni consegna di estratto conto periodica (ovviamente relativo al periodo di riferimento primo trimestre, secondo trimestre cc.). Risultano evidenti le conseguenze che derivano dall'accogliere una o l'atra tesi, nel primo caso la decadenza decorre solo al termine del periodo, nella seconda ipotesi la decadenza decorre dalla consegna di ogni estratto conto periodico per il periodo di riferimento.
Entrambe le tesi concordano sul punto che il documento (finale o periodico) deve avere le caratteristiche sopra indicate, altrimenti non è sufficiente per far decorrere la decadenza prevista dall'art. 1832 cc.
La tesi che richiede l'estratto conto finale (sia questo finale del periodo o finale del rapporto) parte dal presupposto che l'estratto conto deve contenere il riferimento a tutte le partita in entrata e in uscita del conto e non solo ad alcune (come potrebbe essere l'estratto conto periodico).
L'altra tesi ritiene che ai fini della decadenza ex art. 1832 c.c. la riproduzione di tutte le partite contabili non è necessaria quando l'estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali, inviati al cliente con l'indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo (in quanto, in detta situazione, viene ugualmente soddisfatta l'esigenza di porre il cliente medesimo in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale), essendo, in tal caso, sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1832 c.c., che l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura dia al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi.
Infatti può considerarsi provato il saldo finale di ciascun estratto conto, quando il destinatario del medesimo non abbia mosso tempestivi rilievi circa l'eventuale omissione del conto precedente, cui l'ultimo estratto faccia anche implicito riferimento per il saldo iniziale.
E', inoltre, opportuno ricordare il principio secondo il quale l'estratto conto, decorso un determinato tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità e, conseguentemente, è idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore. Dunque, le successive contestazioni del fideiussore sono prive di effetto.
Cass., civ. sez. I, del 19 gennaio 2016, n. 817 in pdf