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Tutti i motivi per cui il decreto Sicurezza è incostituzionale

L’Asgi ha spiegato perché alcuni punti del decreto Salvini sono incostituzionali: “Non si comprende, innanzitutto la necessità del ricorso alla decretazione d’urgenza – specie in una fase come quella attuale, in cui il numero delle persone straniere che giungono in Italia è talmente ridotta da non comportare alcuna forma di allarme sociale”.
A cura di Annalisa Cangemi
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"Anche con il testo reso pubblico sono così lampanti le volontà di restringere i diritti e le libertà degli individui e di creare nuove forme di tensione sociale". L'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione ha sottolineato i rischi del decreto Salvini su Immigrazione e Sicurezza, evidenziando alcuni punti critici su cui la Corte Costituzionale potrebbe esprimersi, perché ritenuti illegittimi. "Non si comprende, innanzitutto – fa sapere l'Associazione – la necessità del ricorso alla decretazione d'urgenza – specie in una fase come quella attuale, in cui il numero delle persone straniere che giungono in Italia è talmente ridotta da non comportare alcuna forma di allarme sociale. È evidente che in relazione a quasi tutte le misure previste dal decreto legge non sussistono i presupposti di necessità di cui agli artt.72 e 77 della Costituzione trattandosi di una radicale riforma modificativa di istituti giuridici esistenti da molto tempo".

L'avvocato Lorenzo Trucco, presidente Asgi, intervenuto alla conferenza stampa sulla nave Aquarius a Roma, ha espresso un giudizio negativo. Mi pare, ha detto, "che la direzione del governo sia quella di vedere il migrante come una sorta di nemico. Ritengo – ha sottolineato – che nel decreto ci siano diversi profili di illegittimità costituzionale e di illegittimità nei confronti di altre convenzioni europee".

I punti più controversi

Con l'intento di ridurre gli stranieri che possono usufruire della protezione umanitaria, il testo prevede l'abrogazione dell'articolo 5, comma 6, del Testo unico sull'Immigrazione. Secondo l'Asgi questo provvedimento violerebbe la Costituzione, e precisamente gli articoli 2, 3 e 10, che tutelano i diritti fondamentali della persona, tra cui vi è appunto il diritto d'asilo. Asgi ricorda che ci sono tra i 28 Paesi Ue ben 20 Stati  (Austria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria) che prevedono forme di protezione umanitaria, anche se con modalità diverse.

"Ci sono ben tre convenzioni internazionali ratificate con leggi dall'Italia e hanno come principio base comune quello che va salvata la vita delle persone e che queste vanno portate in un luogo sicuro", ha spiegato Trucco. E lo scenario è aggravato dalla situazione internazionale: "Il territorio libico non è un luogo sicuro per questo il respingimento in Libia è una violazione delle convenzioni".

Altro elemento contestato è il trattenimento dei richiedenti asilo, giustificato al fine di determinare la loro identità. La misura viola l’articolo 31 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, "poiché di fatto sanziona con la privazione della libertà personale il richiedente asilo sprovvisto di documenti di viaggio, il che è un dato comune in tutto il mondo per coloro che fuggono da ogni forma di conflitto o di persecuzione", ha specificato l'associazione.

Appare altrettanto incostituzionale il trattenimento del migrante, in assenza di posti nei Cpr, in locali dell'Autorità di pubblica sicurezza o presso l'ufficio di frontiera: in questo caso appare difficile controllare che i locali possano realmente essere ‘idonei'.

Illegittima anche la parte che riguarda eventuali procedimenti penali: in Italia vige il principio della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva, per cui nessuno potrebbe in teoria vedersi sospesa la sua domanda. Oltre al principio della non colpevolezza dell'imputato, l'Asgi sottolinea la violazione del principio di ‘non refoulement' e della direttiva 2013/32/UE, "che non consente alcuna sospensione dell’esame delle domande, né alcuna possibilità di ometterne l’esame in presenza della commissione di determinati reati".

E ancora nella lente dell'associazione è finita l'abrogazione del sistema SPRAR per i richiedenti asilo e per i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Lo Sprar infatti rimane attivo solo per i casi di protezione internazionale e per i minori non accompagnati. Secondo l'Asgi si tratterebbe di un errore, in quanto rappresenta l’unico sistema di accoglienza che ha fissato standard rigorosi di erogazione dei servizi, vincolandoli però a un ferreo controllo della spesa.

È considerata incostituzionale anche l'eliminazione del diritto alla iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo. Qui la violazione è dell'articolo 3 della Costituzione, perché viene introdotto un elemento di discriminazione rispetto agli altri cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno. Senza contare che il conteggio delle persone iscritte all’Ufficio Anagrafico di un determinato comune permette gli amministratori locali di conoscere con certezza il numero delle persone presenti sul proprio territorio, e quindi di determinare i servizi pubblici e sociali adeguati.

Infine, a proposito della cittadinanza, esiste un fattore tempo, da non tralasciare: "L'allungamento a 4 anni del termine per la Pubblica Amministrazione di definire il procedimento è incredibilmente eccessivo". Inoltre è stata evidenziata la violazione del divieto di privazione della cittadinanza per motivi politici previsto dall’articolo 22 della Costituzione: in particolare ci si riferisce alla "revoca della cittadinanza per chi sia stato definitivamente condannato per taluni gravi delitti (istituto assolutamente nuovo nel nostro ordinamento, di dubbia compatibilità con il sistema della CEDU)".

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