Il passaggio in giudicato e il titolo provvisoriamente esecutivo
Fino ad una decina di anni fa l'esecutività di un titolo processuale (sentenza) era legata al passaggio in giudicato dello stesso titolo processuale.
Il legislatore per velocizzare i procedimenti giudiziari e per evitare impugnazioni attuate solo al fine di prendere tempo, ha deciso di scindere l'esecutività del titolo dal passaggio in giudicato dello stesso.
Attualmente quasi tutte le sentenze sono provvisoriamente esecutive, questo significa, da un lato, che è possibile iniziare l'esecuzione forzata prima del passaggio in giudicato della sentenza, dall'altro, colui che mette in esecuzione un titolo (solo) provvisoriamente esecutivo (e non definitivamente esecutivo) si assume il rischio dell'eventuale caducazione del titolo.
L'estinzione del titolo provvisoriamente esecutivo durante l'esecuzione forzata o dopo il completamento dell'esecuzione forzata
La possibilità di iniziare l'esecuzione forzata sulla base di un titolo esecutivo (solo) provvisoriamente esecutivo può portare ad alcune complicazioni, derivanti proprio dall'incertezza del titolo esecutivo (solo) provvisoriamente esecutivo infatti, occorre valutare se
- l'eventuale caducazione del titolo provvisoriamente esecutivo durante l'esecuzione forzata determina automaticamente la fine dell'esecuzione intrapresa (in quanto l'estinzione del titolo esecutivo può essere rilavata d'ufficio) oppure non comporta l'automatica estinzione dell'esecuzione forzata (in quanto l'estinzione del titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte)
- il diritto del debitore a vedersi restituito quanto pagato all'esito dell'esecuzione forzata (basata su un titolo provvisoriamente esecutivo caducato) può essere fatto valere con un separato giudizio (eventuale decreto ingiuntivo) o anche nel medesimo procedimento (appello) che ha portato alla caducazione del titolo provvisoriamente esecutivo.
L'estinzione del titolo (solo) provvisoriamente esecutivo è rilevabile d'ufficio
L'estinzione del titolo esecutivo è rilevabile d'ufficio, questo comporta che il procedimento esecutivo (se non ancora concluso) si blocca automaticamente, perchè vine meno uno dei presupposti dello stesso
Rischio derivante dall'intraprendere l'esecuzione forzata basata su un titolo provvisoriamente esecutivo
Risulta evidente che l'esecuzione effettuata sulla base di un titolo solo provvisoriamente esecutivo è fatta dal creditore a proprio rischio dell'eventuale caducazione del titolo (trattandosi sempre di un titolo sub iudice).
Infatti, venuto meno il titolo provvisoriamente esecutivo, il creditore può subire l'opposizione all'esecuzione (Cass. civ. sez. II del 9 agosto 2019 n. 21240).
Infatti, nonostante qualche oscillazione nella recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.30857/2018; n. 31955/2018), deve confermarsi il principio che l'esecuzione diviene ingiusta, se, durante lo svolgimento del processo esecutivo, venga cassata la sentenza posta in esecuzione. La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo- che può essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo – importa l'accoglimento dell'opposizione alla esecuzione (Cass. n. 28/1970; n. 1245/1973). (Cass. civ. sez. II del 9 agosto 2019 n. 21240)
Ed invero «l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per qualunque motivo sia stata proposta, l'opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità ex tunc dell'esecuzione» (Cass. 3977/2012; n. 20868/2018).(Cass. civ. sez. II del 9 agosto 2019 n. 21240)
Diritto del debitore di richiedere la restituzione di quanto pagato sulla base di un titolo provvisoriamente esecutivo caducato
La riforma o cassazione della sentenza provvisoriamente esecutiva (messa in esecuzione) attiva anche il diritto alla restitutio in integrum e il diritto al ripristino della situazione precedente all'esecuzione a favore del debitore (esecutato).
Quindi, la riforma della sentenza di primo grado, rende ammissibile richiedere, nel medesimo giudizio o con successivo decreto ingiuntivo, la restituzione di quanto si è corrisposto in esecuzione della sentenza riformata.
Procedimento da eseguire per chiedere la restituzione
Quindi, se per effetto della sopravvenuta riforma della sentenza di primo grado (a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza di appello) è ammissibile richiedere la restituzione di quanto pagato in base all'esecuzione di un titolo (solo) provvisoriamente esecutivo caducato (as esempio in appello), occorre anche stabilire come il debitore può attivare questo suo diritto.
Il debitore può esercitare questo suo diritto alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza riformata, preponendo una specifica domanda alla restituzione (non solo della somma pagata, ma anche di tutte le spese che ha dovuto subire) nello stesso giudizio d'appello (con il quale si è impugnato il titolo di primo grado provvisoriamente esecutivo) o con un separato decreto ingiuntivo, tutto questo al dine di precostituire il titolo per la successiva, effettiva restituzione.
La domanda di restituzione può essere anche inserita nell'opposizione a decreto ingiuntivo se il titolo esecutivo è un decreto ingiuntivo.
L'accoglimento della domanda restitutoria costituisce un mero accessorio della domanda di riforma del titolo provvisoriamente esecutivo (se si tratta di una sentenza) o della domanda revoca del decreto ingiuntivo, se l'azione restitutoria è stata inizialmente intrapresa con un ricorso per decreto ingiuntivo. Essa è infatti in sé necessaria conseguenza, dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere a seguito della successiva pronuncia che ha caducato il titolo.
Cass., civ. sez. III, del 24 ottobre 2018, n. 26926