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Titolo esecutivo e cancellazione della società dal registro delle imprese

La Cassazione del 18.8.2017 n. 20155 ha stabilito che l’estinzione di società per cancellazione dal registro delle imprese non incide sulla efficacia esecutiva di un titolo esecutivo giurisdizionale emesso a favore della suddetta società, (prima dell’estinzione), che potrà pertanto essere fatto valere, esercitando il conseguente diritto alla esecuzione, dalla persona fisica nei cui confronti si integra il fenomeno successorio derivante dall’estinzione.
A cura di Paolo Giuliano
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L'estinzione della singola partecipazione sociale e l'estinzione della società.

Relativamente ai debiti e ai crediti societari occorre distinguere tra la sorte dei debiti e dei crediti sociali precedenti o successivi alla cessazione del singolo rapporto sociale (vendita della quota o morte del socio) e la sorte dei debiti o dei  crediti sociali precedenti o successivi all'estinzione della società che si determina con la cancellazione della medesima società dal registro delle imprese.

Gli effetti sostanziali della cancellazione della società  dal registro delle imprese dopo la riforma

Per precisare le conseguenze (eliminando i dubbi) derivanti dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (soprattutto in presenza di attivo e passivo non ancora liquidato) è dovuta intervenire la Cassazione a sezioni unite.

La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013 ha affrontato, nel quadro della normativa derivata dalla riforma del 2003, gli effetti del venir meno dello "schermo" societario – per cancellazione della società  dal registro delle imprese con sua conseguente estinzione – sull'attivo e sul passivo che a tale soggetto estinto facevano capo. E dal punto di vista sostanziale la chiarificazione cui il giudice viene ben evidenziata dalla seguente massima: "Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società  estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

  • a) l'obbligazione della società  non si estingue, (ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale), ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
  • b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società  estinta si trasferiscono ai soci, in regime di con titolarità  o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiqui­di, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività  ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società  vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo".

Gli effetti processuali della cancellazione della società  dal registro delle imprese dopo la riforma

La cancellazione della società dal registro delle imprese non incide solo su questioni sostanziali (la sorte dei debiti e crediti o beni non liquidati), ma può anche avere influenza su procedimenti giudiziali pendenti in cui è parte la società (cancellata nel corso del processo).

Occorre, quindi, individuare quali principi seguire quando si cancella una società dal registro delle imprese, ma non sono stati conclusi tutti i procedimenti giudiziari.

Anche sulla sorte dei processi pendenti al momento della cancellazione dal registro delle imprese è dovuta intervenire la Cassazione.

"La cancellazione della società  dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società  cancellata, priva la società  stessa della capacità  di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fa/I.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società , deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità , dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso".

Uso del titolo esecutivo a favore o contro una società estinta perché cancellata dal registro delle imprese.

In questo contesto, occorre anche valutare cosa accade al titolo esecutivo (emesso contro una società o emesso a favore di una società) se la società si cancella dal registro delle imprese; la medesima domanda può anche essere posta chiedendosi cosa accade se durante l'esecuzione forzata la società si cancella dal registro delle imprese.

Si potrebbe sostenere che estinta la società il titolo esecutivo (a favore o contro la società) viene meno.

Se dovesse seguire la tesi per la quale estinta la società (per cancellazione della stessa dal registro delle imprese) il titolo esecutivo viene meno, ci  troverebbe in presenza di uno sbilanciamento delle posizioni delle parti, infatti,  a seguito della cancellazione e della estinzione della società, il soggetto nei cui confronti è stato emesso un titolo esecutivo giudiziale verrebbe esonerato dall'ordine che in tale titolo è  racchiuso e la sua controparte deve ricominciare da capo la dimostrazione del credito che gli era stato posto alla base del titolo esecutivo.

Questo comporta due conseguenze illogiche: da un lato, l'allungamento dei tempi processuali e il moltiplicarsi (inutile) dei procedimenti, dall'altro, l'accertamento giurisdizionale dell'esistenza del credito non può essere "tolto di mezzo" esclusivamente per un fenomeno successorio, (o dall'estinzione di una società).

Onde evitare le conseguenze illogiche sopra evidenziate, occorre prendere atto che un qualunque titolo esecutivo ha lo stesso scopo: in caso di mancata esecuzione spontanea, ottenere il risultato mediante una esecuzione forzata, ma ovviamente,  l'esecuzione forzata,  non può essere avviata dal soggetto estinto o contro il soggetto estinto, ma questo non esclude che l'esecuzione forzata possa essere avviata dagli ex soci o contro gli ex soci della società estinta, proprio in base al fenomeno successorio che si è verificato con l'estinzione della società dopo la cancellazione dal registro delle imprese.

Che vi sia, come conseguenza della estinzione per cancellazione dal registro di imprese, un fenomeno successorio è d'altronde ontologicamente ineludibile, poichè una società è sempre di per sè uno schermo: uno schermo che giuridicamente "funziona" in forza di disposizioni normative, ma che, in quanto tale, ha sempre dietro di sè altri soggetti, ai quali, una volta che sia "caduto" lo schermo, non possono non essere ricondotti i beni, i crediti e i debiti in ordine ai quali la società  non ha dato alcuna definitiva risoluzione/destinazione.

Una volta venuto meno tale vincolo societario, la titolarità  dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società  costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società , s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di con titolarità  o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà  il regime proprio della con titolarità  o della comunione".

Identico discorso deve essere fatto per i titoli esecutivi emessi a favore o contro una società cancellata dal registro delle imprese.

Infatti,  l'estinzione di società  per cancellazione dal registro delle imprese non incide sulla efficacia esecutiva di un titolo esecutivo giurisdizionale emesso a favore della suddetta società, che potrà  pertanto essere fatto valere, esercitando il conseguente diritto alla esecuzione, dalla persona fisica nei cui confronti si integra il fenomeno successorio derivante dall'estinzione. 

Cass. civ. sez. III del 18 agosto 2017 n. 20155

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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