La forma dell'atto
Il legislatore come regola generale prevede la liberta della forma (sia come contenuto, sia come sottoscrizione) del contratto, questo significa che gli atti senza forma (orali) sono validi, ovviamente, diversa è la questione relativa alla possibilità di provare che un contratto a forma libera sia stato effettivamente stipulato e abbia un determinato contenuto.
In alcune ipotesi il legislatore prevede che il contratto deve avere la forma scritta: alcune volte la forma scritta serve solo ad agevolare la prova del contratto (e, di conseguenza, un contratto senza forma scritta non può essere provato in giudizio, ma rimarrebbe valido vedi il contratto di transazione).
In altre ipotesi, il contratto deve avere la forma scritta (del contenuto del contratto e della sottoscrizione del contratto) a pena di nullità, questo comporta che la mancanza della forma scritta determina l'invalidità del contratto (vedi contratti che hanno ad oggetto il trasferimento di beni immobili).
In altre ipotesi, non è richiesta solo la forma scritta, ma sono aggiunte ulteriori formalità o particolari forme (ad esempio la donazione richieste l'atto pubblico, mentre ai fini della trascrizione è richiesto che le sottoscrizioni al contratto siano anche autenticate, in aggiunta alla forma scritta del contratto e della sottoscrizione).
Forma del contenuto del contratto e forma della sottoscrizione delle parti
Nell'ambito del discorso relativo alla forma degli atti civili è opportuno sottolineare che la forma si atteggia in modo diverso se applicato al contenuto del contratto o alla sottoscrizione del contratto.
Infatti, in relazione al contenuto del contratto la forma deve essere scritta, ma il contenuto contratto può essere dattiloscritto oppure redatto a mano (entrambe le opzioni soddisfano il requisito della forma scritta), al contrario, la forma della sottoscrizione può essere solo autografa e non può essere dattiloscritta o eseguita con altri strumenti meccanici che eleminano il tratto autografo della sottoscrizione.
Olografia del testo del documento e delle firme dell'atto
Quindi, in generale, si può dire che quando il contratto richiede la forma scritta l'autografia del documento è limitata alla sottoscrizione, mentre la forma scritta del contenuto dell'atto può essere resa in qualsiasi altro modo.
Il requisito dell'olografia nel testamento olografo
L'integrale olografia (del testo del negozio e della sottoscrizione dell'atto) è richiesta solo per il testamento olografo.
Infatti, come stabilito dall'art. 602 cc, il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Quindi, tutto il documento deve essere scritto a mano dal testatore a pena di nullità del testamento.
Il motivo per il quale il legislatore richiede l'autografia integrale del testamento olografo è data dalla necessità di acquisire la sicurezza che la volontà contenuta nel testamento olografo sia direttamente imputabile al testatore e non provenga da soggetti diversi dal testatore.
Questo, quindi, comporta che un testamento olografo non redatto tutto di pugno dal testatore è considerato non conforme alla volontà del testatore.
Il requisito dell'olografia non coincide con l'abitualità del segno grafico usato dal testatore
Si è detto che il testamento olografo deve essere interamente scritto dal testatore e deve essere sottoscritto dal testatore (in questo consiste il requisito dell'olografia del testamento olografo).
Il legislatore, però, non dice quale deve essere il carattere grafico usato dal testatore per scrivere e per sottoscrivere il testamento (ad esempio il testatore potrebbe – per un motivo qualsiasi – scrivere il testamento in stampatello e sottoscriverlo anche in stampatello).
In altri termini, il legislatore se impone l'olografia del testamento olografo, non impone l'uso di caratteri grafici usuali, in poche parole qualsiasi sia il carattere grafico usato (anche non abituale o peculiare) deve essere soddisfatto solo il requisito dell'olografia.
Certo l'uso di caratteri grafici non abituali da parte del testatore potrebbe essere un campanello di allarme che potrebbe far sorgere il dubbio sull'olografia del testamento, ma, se il testamento è stato scritto dal testatore (anche con caratteri grafici non usuali ad es. usando come carattere grafico lo stampatello) il requisito dell'olografia è rispettato, questo è quanto affermato dalla cassazione (Cass. civ. sez. II del 5 dicembre 2018 n. 31457).
In particolare la Cass. civ. sez. II del 5 dicembre 2018 n. 31457 ha affermato che "Non è dubbio che le caratteristiche di abitualità e normalità del carattere grafico adoperato assumono un pregnante valore probatorio; tuttavia, tali qualità, che indirizzano verso l'individualità o personalità dello scritto (quest'ultimo requisito, talvolta indicato quale parametro, insieme agli altri due, in realtà, costituisce il giudizio conclusivo di riferibilità al testatore, frutto del positivo scrutinio dei due anzidetti parametri), non integrano i caratteri formali del testamento olografo; di talché non è consentito introdurre un requisito negativo di forma (non usare lo stampatello) non previsto dalla legge.
L'art. 602, cod. civ., come, peraltro, l'art. 775, co. 1, del cod. civ. del 1865, richiede solo l'autografia. La dottrina, anche da tempo risalente, ha escluso che ulteriore caratteristica dell'autografia sia costituita dalla agevole accertabilità della stessa, fermo restando che l'uso di forme grafiche peculiari, atipiche, o, a maggior ragione, criptiche o riferibili a codici grafici non comuni, o non in uso, aumenta il rischio che non possa assegnarsi al testatore lo scritto; cioè che non possa giungersi ad un giudizio di positiva attribuzione allo stesso, secondo la regola della individualità o personalità.
In questo senso l'abitualità e la normalità costituiscono parametri interpretativi di assoluto rilievo, al fine, appunto, di cogliere nel segno il movimento grafico, autonomo e individuale del testatore e, in altri termini, il portato della sua personalità. Ed in questo senso, l'uso dello stampatello, non giustificato da condizioni psico-fisiche e da abitudine del dichiarante o da altre circostanze contingenti, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice del merito, rappresenta, da un punto di vista, si ribadisce, dell'astratto rilievo probatorio, evenienza di pregnante significato. Tuttavia, si tratta, pur sempre, d'indice sintomatico, se si vuole, di allarme, che non può indurre a una interpretazione rigoristica e letterale, che rischierebbe di obliterare la volontà testamentarie sol che il testatore non si sia attenuto alla sua scrittura abitualmente tipica.
Conclusione, quest'ultima, che non terrebbe conto del fatto che la grafia, come qualunque altra estrinsecazione della personalità soggettiva, non solo cangia nel corso degli anni, ma subisce, e sensibilmente, l'influenza di stati psico-fisici mutevoli, anche al di là della conclamata patologia e che contrasterebbe con l'art. 602, cod. civ., e, più in generale, con il principio di libertà negoziale".
La mancanza dell'integrale olografia del contenuto del testamento o la mancanza della sottoscrizione del testamento olografo
La necessità dell'integrale autografia esclude non solo l'uso di mezzi meccanici per la redazione del (contenuto) testamento olografo, ma esclude anche che il testamento olografo possa essere scritto (a mano) da soggetti diversi dal testatore (ad esempio sotto dettatura del testatore) e sottoscritto a mano (personalmente) dal testatore.
Quindi, è apocrifo il testamento se il testo (contenuto) del documento testamentario non è riconducibile alla mano del testatore, anche quando la sottoscrizione apposta nel testamento appartenga al testatore.
L'aiuto di un terzo soggetto nella redazione grafica del testamento olografo
Tra il testamento olografo scritto a mano da un soggetto diverso dal testatore e il testamento olografo scritto tutto a mano dal testatore potrebbe verificarsi una situazione intermedia: quella nella quale un altro soggetto (diverso dal testatore) aiuta il testatore a redigere graficamente il testamento (ad es. sorreggendo la mano del testatore).
Occorre, quindi, chiedersi se la redazione del testamento olografo con la collaborazione grafica di un terzo (cd. mano guidata) determina (o meno) la falsità del testamento soprattutto quando l'alterazione del tratto grafico (per l'intervento del terzo) non è così ampia da impedire l'individuazione della originaria e genuina volontà che il testatore ha inteso manifestare redigendo il testamento.
La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio.
Deve, infatti, ritenersi decisamente più corrispondente alla ratio della norma la soluzione che perviene alla nullità per difetto di olografia per ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l'abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia, laddove la diversa soluzione auspicata da parte della ricorrente, condizionerebbe l'accertamento della validità o meno del testamento alla verifica di ulteriori circostanze, come la verifica della corrispondenza effettiva del testo scritto alla volontà dell'adiuvato, che minerebbero in maniera evidente le finalità di chiarezza e semplificazione che sono alla base della disciplina del testamento olografo.
Cass., civ. sez. II, del 27 dicembre 2017, n. 30953