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Opinioni

Termine per l’opposizione agli atti esecutivi e notifiche telematiche

La Cassazione del 13.2.2018 n. 3430 ha affermato che ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi ex 617 cpc, quando la comunicazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza all’art. 45 disp. att. cpc., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, in tal caso è onere del destinatario attivarsi per prendere piena conoscenza dell’atto e valutare se proporre opposizione ex art. 617 cpc nel rispetto del relativo complessivo termine.
A cura di Paolo Giuliano
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Notifica del dispositivo o del testo integrale dell'ordinanza per il decorso del termine per l'opposizione agli atti esecutivi

Si pone la questione se, ai fini del decoroso del termine di decadenza di venti giorni per proporre tempestiva opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., sia sufficiente una comunicazione in forma semplificata dell'ordinanza non contenente il testo integrale dell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza, ma soltanto il suo dispositivo, o se sia necessaria la comunicazione integrale del testo dell'ordinanza, al fine di mettere il destinatario in condizioni di valutare, sulla base della lettura della motivazione del provvedimento, se proporre o meno opposizione.

Le conseguenze derivanti dall'applicazione delle due tesi sono evidenti: se il termine per l'opposizione decorre dalla comunicazione semplificata, la parte interessata all'opposizione sarebbe privata  della possibilità di conoscere le motivazioni e di espletare il suo diritto di difesa.

Dall'altro lato se il termine per l'opposizione decorre dalla conoscenza integrale dell'ordinanza si darebbe rilevanza all' inerzia della parte nel prendere conoscenza integrale del provvedimento, inoltre, il decorso del termine  – di fatto – dipenderebbe  della volontaria condotta della parte onerata, la quale dovrebbe decidersi di accedere alla cancelleria per estrarre copia.

Peculiarità del processo esecutivo

La questione posta va risolta sulla duplice premessa delle peculiarità della struttura del processo esecutivo e dei rimedi ad esso interni ed esclusivi: l'uno non comportando mai l'adozione di provvedimenti decisori e gli altri non potendo in alcun caso definirsi impugnazioni in senso stretto.

Il giudizio di contestazione degli atti esecutivi sotto il profilo formale o – quando previsto – di opportunità, non è quindi un giudizio di impugnazione in senso stretto, perché la causa di cognizione, in cui si risolve ogni opposizione agli atti esecutivi, insorge solo quando quell'atto ne è reso oggetto.

La stessa struttura e natura del processo di esecuzione esige che la sequenza ordinamentale sia agile e finalizzata appunto senza formalità non necessarie al soddisfacimento del diritto azionato e consacrato nel titolo, salvo beninteso il diritto del debitore alla regolarità formale del processo, quando questa susciti un suo particolare interesse.

Principio della sufficienza alla base del decorso del termine per l'opposizione agli atti esecutivi

È ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio della sufficienza, ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., della conoscenza anche solo di fatto dell'atto da opporre. risultando così superata la più rigorosa precedente impostazione sulla necessità della conoscenza legale.

Del resto, lo stesso tenore dell'art. 617, comma 2, cod. proc. civ. ad indicare che, decorrendo il termine decadenziale dal giorno in cui l'atto esecutivo da opporre è stato compiuto, rileva quest'ultimo nella sua oggettiva esistenza e non da un'attività successiva, se prevista dalla norma processuale, che abbia lo scopo di portare a conoscenza di un determinato soggetto del processo esecutivo la venuta ad esistenza di quell'atto ed il suo contenuto.

Onere di diligenza a carico delle parti del processo esecutivo

L'agilità delle forme procedimentali esige dai soggetti del processo esecutivo un peculiare onere di diligenza, avente ad oggetto l'acquisizione della consapevolezza dello sviluppo del processo medesimo, sicché, avuta conoscenza anche informale o in via di mero fatto dell'esistenza di un atto di quello che si reputi o si sospetti viziato, è onere di chi intende renderlo oggetto di opposizione formale prenderne conoscenza nel tempo utile a formulare le sue difese.

Può concludersi allora che la peculiare funzione degli atti del processo esecutivo comporta la sufficienza, per attivare tale onere di conoscenza dell'atto che si vuole contestare basta una conoscenza anche sommaria o in via di mero fatto

Principio di sufficienza e onere di diligenza dopo le notifiche telematiche ex art. 134 cpc e 45 disp att cpc

Con l'introduzione del processo civile telematico è stato previsto che ogni ordinanza pronunziata dal giudice fuori udienza va comunicata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 134, comma 2, cod. proc. civ. e dell'art. 45 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221), mediante trasmissione anche del testo integrale del provvedimento comunicato.

Occorre valutare se la non ottemperanza a tale formalità incida sul regime del dispiegamento dell'opposizione formale ex art. 617 cod. proc. civ.

L'applicazione dei principi del processo esecutivo va combinata con quella dell'applicabilità  al medesimo del generale principio della sanabilità  delle nullità  formali in caso di raggiungimento dello scopo.

Sanatoria dell'atto nullo dopo l'introduzione delle notifiche telematiche

Anche dopo l'introduzione delle notifiche telematiche e del processo civile telematico è stata ribadita la generale previsione di sanatoria della nullità  delle comunicazioni telematiche in caso di raggiungimento dello scopo, essendosi sancito che «l‘irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità  se la consegna dell'atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto [stesso] e determinato così il raggiungimento dello scopo legale

Quindi,  in linea di massima, può concludersi  che, ad integrare la conoscenza di fatto dell'esistenza del provvedimento pregiudizievole, è sufficiente che la comunicazione, perfino quando sia affetta da nullità per violazione di norme sul procedimento, dia sufficiente conto quanto meno di un dispositivo chiaramente pregiudizievole, restando esclusa l'idoneità all'attivazione del termine decadenziale soltanto quando la comunicazione non integrale o nulla abbia un contenuto concreto di obiettiva ambiguità o non significatività, ad esempio perché limitato all'avviso del deposito di un provvedimento non meglio specificato, il cui contenuto ed il tenore del cui dispositivo vengano completamente taciuti od omessi.

Anche un atto formalmente nullo perché adottato in imperfetta ottemperanza alla normativa sulle modalità di comunicazione può fondare la conoscenza di fatto idonea ad attivare l'onere di prenderne idonea conoscenza e di dispiegare il rimedio oppositivo entro il complessivo, ben congruo (salvo il caso patologico di ritardi non imputabili al potenziale opponente, il quale però potrà allora chiedere la rimessione in termini, sussistendone i presupposti), termine di venti giorni.

Deve quindi concludersi facendosi applicazione del seguente principio di diritto: «ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., quand'anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell'art. 45 disp. att. cod. proc. civ., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, ove l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell'atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all'espletamento delle sue difese; ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa».

Cass., civ. sez. III, del 13 febbraio 2018, n. 3430

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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