Successione a titolo particolare inter vivos o mortis causa nel processo civile
Il legislatore è cosciente che un procedimento giudiziario non dura un giorno e che tra l'apertura di un procedimento giudiziario e il suo termine naturale possono passare anche anni. In questo contesto, però, la vita dei protagonisti della vicenda giudiziaria, certo, non si ferma, ma, anzi, continua, infatti possono verificarsi degli eventi che possono influenzare il procedimento.
Questi accadimento o eventi possono essere eventi naturali (come ad esempio la morte di una delle parti processuali), ma potrebbero anche verificarsi altri eventi, non prevedibili all'inizio del procedimento giudiziario, non legati alla natura, ma dipendenti dalla volontà di una delle parti processuali, che potrebbero avere influenza sul processo (basta pensare al trasferimento della res controversa, come una vendita di una casa oggetto di infiltrazioni per il risarcimento delle quali è iniziato un procedimento giudiziario c.d. successione inter vivos a titolo particolare).
Quando si verificano tali vicende, occorre stabilire "se" e "quando" (o entro quali limiti) il procedimento giudiziario ne può essere influenzato.
L'art. 111 cpc e la successione a titolo particolare inter vivos o mortis causa nel procedimento civile
I principi che regolano la "permeabilità" del procedimento giudiziario rispetto ad alcuni eventi della vita reale sono codificati nell'art. 111 cpc
L'art. 111 cpc regola
- sia l'ipotesi di successione a titolo particolare inter vivos c.d. vendita dele bene (se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie).
- sia l'ipotesi di successione a titolo particolare a causa di morte c.d. legato (se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto).
In entrambe le ipotesi, questa di la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione
Dalla semplice lettura risulta evidente che
- la pendenza di un procedimento giudiziario civile non determina di per sé un divieto di alienazione (o di trasferimento) della res controversa o un obbligo di indisponibilità del bene, quindi, durante il procedimento giudiziario è possibile vedere, acquistare il bene oggetto della causa (credito da recuperare, immobile da riparare ecc.) ed il procedimento continuerà tra le parti originarie (il processo è sostanzialmente impermeabile ai trasferimenti inter vivos della res controversa);
- diversa è la posizione del legislatore rispetto la successione a titolo particolare mortis causa: in tale ipotesi, non potendo "impedire" la morte, il legislatore prevede che il processo è proseguito dal successore a titolo universale; il motivo per il quale il legislatore sceglie di preferire – in presenza di un legato e, quindi, di una successione mortis causa a titolo particolare – l'erede (che assume la veste di sostituito processuale) e non il legatario può essere facilmente intuita se si considera la presenza di un legato potrebbe essere controversa (vedi art. 588 cc) o potrebbe essere scoperta dopo molto tempo dall'apertura della successione (ad esempio per un testamento ritrovato dopo molti anni), ecco, quindi, che per motivi di opportunità e semplificazione il legislatore prevede che il processo è proseguito contro l'erede (e non del legatario).
Le facoltà (e i diritti) del successore a titolo particolare nel processo civile
Il successore a titolo particolare (inter vivos o mortis causa) è, di fatto, il titolare sostanziale del bene e questa sua posizione non è priva di rilevanza nel procedimento giudiziario. Infatti, in ogni caso il successore a titolo particolare (inter vivos o mortis causa)
- può intervenire volontariamente nel processo, cioè può decidere volontariamente di partecipare al processo oppure le altre parti processuali possono chiamare nel processo il successore a titolo particolare essere chiamato nel processo
- una volta che il successore a titolo particolare è presente nel processo, il c.d. dante causa del successore a titolo particolare può essere estromesso da processo se c'è il consenso di tutte le altre parti processuali.
La natura giuridica dell'intervento del successore particolare nel processo civile
Come si è visto, quando il successore a titolo particolare interviene (volontariamente) nel processo, può verificarsi tanto l'ipotesi in cui l'originario dante causa (venditore) o il sostituto (erede universale) venga estromesso dal procedimento (se c'è il consenso delle altre parti processuali), l'estromissione determina che l'unica parte processuale sarà il successore a titolo particolare.
Può verificarsi anche l'ipotesi in cui la parte originaria (venditore) o il sostituto (erede universale) non venga estromessa, in questa ipotesi nel procedimento saranno presenti sia il successore a titolo particolare, sia la parte originaria.
Quando si verifica quest'ultima situazione occorre valutare quale posizione occupa il successore a titolo particolare.
Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo, potendo spiegare intervento volontario nel giudizio, esservi chiamato o impugnare la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa, ai sensi dell'art. 111, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., assume, nel caso di esercizio effettivo delle predette facoltà, la posizione di litisconsorte necessario, destinata a perdurare anche nelle fasi successive, fino a quando la parte originaria non venga estromessa dal giudizio, con il consenso della controparte.
Pertanto, nel caso in cui, successivamente all'intervento o alla chiamata in causa del successore è stata disposta l'interruzione del giudizio, occorre procedere alla riassunzione anche nei confronti del successore a titolo particolare, in mancanza della quale dev'essere ordinata, anche in appello, l'integrazione del contraddittorio, determinandosi altrimenti la nullità del procedimento e di tutti gli atti successivi, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, alla cui declaratoria consegue necessariamente la rimessione della causa al giudice dinanzi al quale si è verificata la predetta violazione, affinchè provveda alla rinnovazione degli atti nulli, previa sanatoria del vizio.
Cass., civ. sez. I, del 31 ottobre 2016, n. 22035