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Terremoti e maltempo: quali sono le cause di forza maggiore per ricevere rimborsi su voli e hotel

Il viaggiatore che tutele ha, se per cause di forza maggiore non potesse partire per la vacanza prenotata? Lo abbiamo chiesto a un avvocato.
Intervista a Alessandro Minin
avvocato, responsabile del dipartimento responsabilità civile A.L. Assistenza Legale
A cura di Giusy Dente
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Purtroppo non sempre va tutto liscio quando si aspettano le tanto desiderate vacanze estive. L'imprevisto è dietro l'angolo e un viaggiatore attento deve sapere come muoversi e come tutelarsi, in quelle circostanze che possono rovinare la partenza. Il caso della forza maggiore è diverso dal danno da vacanza rovinata. Con l'avvocato Alessandro Minin abbiamo cercato di capire quali sono le situazioni, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e non di sua responsabilità, in cui si può chiedere un rimborso o avere un risarcimento.

Quali sono le forze maggiori

La forza maggiore è un principio fondamentale del diritto in generale e di tutto il diritto dei contratti. L'esperto ha chiarito: "Esonera il debitore di una prestazione dalle responsabilità nel caso di inadempimento che sia dovuto a circostanze imprevedibili ed esterne al suo controllo che rendano impossibile la prestazione (principio che origina dagli articoli 1218 e 1256 del codice civile, senza essere però esplicitato). Nel campo del turismo assume una particolare rilevanza tant'è che è disciplinata in modo sufficientemente specifico dal codice del turismo e dalla precedente direttiva europea sui pacchetti turistici. Questi testi normativi prevedono il diritto del viaggiatore di recedere dal contratto senza penali se ci sono circostanze straordinarie e inevitabili che incidano significativamente sull'esecuzione del viaggio".

Venendo ad esempi concreti, in campo turistico possono essere: le calamità naturali, quindi terremoti o incendi che rendano inaccessibile o inagibile la destinazione (che sia il singolo albergo, ma anche l'area), scioperi che blocchino i trasporti e costringano alla chiusura delle strutture ricettive, emergenze sanitarie (la pandemia ce la ricordiamo tutti), eventi bellici o disordini civili, proteste.

Diritti del viaggiatore e obblighi del fornitore in caso di forza maggiore

"In tutti questi casi – ha chiarito l'esperto – il fornitore del servizio turistico è tenuto al rimborso integrale delle somme versate senza penali. Però ci sono delle specifiche da fare, al di là del fatto che l'unico onere per il cliente in quei casi è di fornire un'adeguata documentazione a supporto dell'evento per provare la forza maggiore".

C'è però una differenza da fare: "La disciplina cambia in parte quando si discuta di un pacchetto turistico o di un servizio turistico. Il pacchetto turistico è un contratto con il quale un organizzatore di viaggi o tour operator, oppure un venditore e quindi anche un'agenzia viaggi, si impegnano a fornire almeno due tipologie di servizi turistici (trasporto, alloggio, noleggio…) che vengano combinati da quel professionista ad alcune condizioni. Quella è una disciplina che ha una tutela rafforzata rispetto all'acquisto singolo dei vari servizi. In generale possiamo dire che il fornitore di servizi turistici secondo il Codice del Turismo deve informare tempestivamente il viaggiatore della sussistenza di una causa di forza maggiore o di quelle circostanze inevitabili e straordinarie che impediscono l'esecuzione del contratto".

L'avvocato ha aggiunto: "Se la destinazione del viaggio è coinvolta in guerra, disordini civili, calamità naturali o altri eventi straordinari che mettono a rischio la sicurezza del viaggiatore, il fornitore può proporre alternative di viaggio. In quel caso il viaggiatore ha diritto di recedere senza penali se non accetta la proposta di modifica del viaggio: secondo l'art. 41 Codice del Turismo. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare".

In generale la clausola generale di forza maggiore è tale perché funziona in tutte e due le direzioni, e quindi anche in favore della controparte del viaggiatore, sia che si tratti dell'organizzatore del viaggio sia della compagnia di trasporto: "Quindi nei contratti turistici e di viaggio, la forza maggiore può essere invocata come causa di risoluzione o recesso dal contratto. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle circostanze specifiche".

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La disciplina del trasporto aereo e marittimo

Le compagnie di navigazione aerea o marittima devono sottostare a obblighi che sono previsti da diversi regolamenti europei. Per quanto riguarda il trasporto aereo il testo di riferimento è il regolamento 261 del 2004, il regolamento per il trasporto via mare è invece il 1177/2010. L'avvocato ha spiegato: "In linea di massima le condizioni previste sono simili ma cambiano gli importi e i dettagli di alcuni risarcimenti. In generale per la cancellazione del servizio di trasporto aereo secondo il regolamento, ed è una cosa che vale comunque a prescindere da quello che c'è scritto nel contratto delle compagnie aeree low cost, con la cancellazione del volo, c'è l'obbligo di offrire al passeggero la scelta tra il rimborso del biglietto, la riprotezione su un volo alternativo, l'obbligo di assistenza con pasti, bevande, alloggio, trasferimenti e l'obbligo di compensazione pecuniaria al passeggero se la cancellazione ha un preavviso inferiore a 14 giorni. La compensazione varia da 250 a 600 euro a seconda della lunghezza della tratta calcolata sulle miglia aeree tra decollo e atterraggio. Per il trasporto marino ci sono sostanzialmente gli stessi obblighi, cioè l'obbligo di rimborso del biglietto con la cancellazione, l'obbligo di assistenza con pasti, bevande, alloggio, trasferimenti, ma la compensazione pecuniaria è molto diversa ed espressa in percentuale al prezzo del biglietto e non è dovuta se il vettore provi che la cancellazione o il ritardo è dovuto a condizioni metereologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o a circostanze straordinarie che impediscono l’esecuzione del servizio passeggeri che non potevano essere ragionevolmente evitate. Un altro obbligo delle compagnia di trasporto è informare il passeggero su questi diritti".

Ci sono diverse normative, delle ulteriori convenzioni internazionali, che specificano che questo tipo di regolamento si applica con diverse cautele: orientarsi non è sempre semplicissimo. In via generale: "Se la cancellazione dipende non dalla forza maggiore, ma ad esempio dalla rottura dell'aereo o qualcosa di imprevisto lato compagnia di trasporto, allora sicuramente si applicano queste possibilità. Gli obblighi di assistenza si applicano praticamente sempre, le compensazioni non sempre. Il rimborso si può chiedere sia per il ritardo che per la cancellazione, ma con importi diversi. Non sempre quello che vale per il pacchetto turistico vale per il servizio turistico. È importante sottolineare che gli obblighi di assistenza sono sempre validi, ma non per la compensazione, che sono validi solo se il ritardo o la cancellazione non sono dovuti a circostanze straordinarie, quindi eventi di forza maggiore che esonerano il vettore da responsabilità, per cui ci si può dover trovare a discutere di proprio di questa cosa qui con la compagnia, per vedere che effettivamente adempia o sia sanzionabile in qualche modo per non aver rispettato i propri obblighi del regolamento. Questo perché il vettore non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7 del reg. 261/2004, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso".

Le compagnie aeree, soprattutto le low cost, propongono a un certo punto del processo di acquisto del biglietto, un'assicurazione per il rimborso del prezzo del biglietto in caso di cancellazione dovuta al viaggiatore e non alla compagnia: "Poi è questione anche di sensibilità al rischio, all'accettazione del rischio di non partire e alla possibilità di coprire il rischio con un prodotto che è un ulteriore costo. Posso provare a chiedere un rimborso, ma diventerà realisticamente un contenzioso. Perché è pur vero che l'Etna può eruttare per molti giorni di seguito, ma questo non impedisce il trasporto a qualunque condizione. Si fatica a capire la differenza tra condizioni oggettive e sentimento delle persone. Una persona può benissimo dire: il vulcano ha eruttato fino a ieri, non voglio più andare. È un sentimento legittimo e comprensibile, ma l'aereo parte e l'albergo rimane aperto e sotto molti profili non è detto che si possa ottenere il rimborso di quanto già pagato".

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La disciplina delle prenotazioni alberghiere

In caso di recesso dalle prenotazioni alberghiere, intese come singolo servizio turistico e non come parte di un pacchetto turistico, ci sarebbe una piccola distinzione giuridica da fare. Sono due cose diverse la caparra penitenziale e la caparra confirmatoria. Nello specifico: "Con la caparra confirmatoria ti confermo la prenotazione, il contratto. La caparra penitenziale, invece, è la caparra che decide convenzionalmente tra le parti il risarcimento dovuto all'altra parte in caso di inadempimento. Se la caparra è penitenziale può essere trattenuta puramente e semplicemente dalla struttura, mentre se è confirmatoria diventa sostanzialmente un acconto della prestazione e si può richiedere anche l'intero corrispettivo o il maggior danno. Le cause di forza maggiore qui valgono meno: se si verificano quelle cause di forza maggiore, difficilmente il fornitore del servizio si opporrà al consumatore per fargli avere il rimborso. Più la causa di forza maggiore è incerta o discutibile, più diventa discutibile anche riuscire ad avere il risarcimento integrale. Magari la Farnesina non ha mai proibito il viaggio, però in generale è una di quelle destinazioni sconsigliate o a rischio. Nell'incertezza molti ricorrono alle assicurazioni per il recesso dal contratto di viaggio con la copertura delle spese di annullamento se si verificano alcune ipotesi".

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