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Festival di Sanremo 2024

Pubblicità occulta a Sanremo, quali sono le rigide regole previste per marchi e loghi sul palco

La presenza di John Travolta al Festival ha sollevato polemiche su una presunta pubblicità occulta: il marchio delle scarpe era perfettamente visibile e questo non si può fare. Vediamo quali sono le disposizioni RAI in materia e i precedenti.
A cura di Giusy Dente
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John Travolta nella seconda serata del festival di Sanremo
John Travolta nella seconda serata del festival di Sanremo
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Non si placano le polemiche legate alla presenza di John Travolta al Teatro Ariston, nello specifico a una presunta pubblicità occulta fatta nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo. Il pubblico televisivo attende risposte: quelle fornite in sede di conferenza stampa da Amadeus non sono bastate e per il momento l'AgCom, in seguito alle segnalazioni ricevute, ha già presentato un esposto. L'argomento è spinoso e non è la prima volta che viene affrontato in riferimento a programmi televisivi di punta. In materia ci sono regole precise a cui attenersi, come riportano le disposizioni reperibili sul sito Rai.

Cosa è successo sul palco dell'Ariston

La presenza di John Travolta al Festival di Sanremo ha dato molto di cui parlare, a cominciare dai commenti negativi sul Ballo del Qua Qua con Amadeus e Fiorello fino alla presunta pubblicità occulta portata sul palco dell'Ariston. La polemica è stata sollevata in riferimento a un dettaglio nel look dell'attore statunitense, entrato in scena con ai piedi un paio di scarpe bianche firmate U-Power, un marchio di Monza che produce calzature antinfortunistiche di cui proprio Travolta è testimonial.

John Travolta indossa scarpe U-Power
John Travolta indossa scarpe U-Power

La regia, nelle inquadrature, si è spesso soffermata proprio sulle scarpe, visto che l'attore si è cimentato con passi di danza: questo ha reso particolarmente visibile il marchio, con un logo nero a contrasto molto evidente. In sede di conferenza stampa, il giorno successivo, ad Amadeus sono stati chiesti chiarimenti dai giornalisti presenti in sala. La risposta ufficiale è giunta dalla vicedirettrice Prime Time Rai, che ha smentito un accordo e la volontà dell'emittente di inquadrare il marchio a fini pubblicitari, per dargli visibilità. Federica Lentini ha detto: "È arrivato all'ultimo momento ed è entrato quasi subito sul palco. Abbiamo commesso un errore a non oscurare le scarpe". Dal canto suo l'azienda si è detta estranea a tutto: ha precisato che la partecipazione alla kermesse è stata frutto di un accordo esclusivo tra i soli Rai e attore, del quale U-Power non è parte in causa. Insomma, diverse cose non tornano nella vicenda e c'è ancora da fare chiarezza.

l precedenti: al Grande Fratello e all'Ariston

Una questione simile si era presentata al Festival di Sanremo dell'anno scorso. Fece scalpore l'esibizione di Leo Gassmann: molti trovarono poco appropriata la scelta di esibirsi con una canottiera bianca. La verità, svelata poco dopo, era però un'altra: il cantante era stato costretto a togliere la giacca, perché gli era stato fatto notare che recava il marchio del brand troppo in evidenza. È di prassi, in questi casi, coprirlo: cosa che stavolta l'assistente di palco non ha fatto con John Travolta. Anche al Grande Fratello 2020 si è vissuto un simile episodio. Al momento dell'ingresso di Giulia Salemi in Casa, alla concorrente fu tagliata l'etichetta di un pigiama griffato. Stesso trattamento al compagno di avventura Tommaso Zorzi, con etichette sparite su tutte le camicie Versace. Il gesto era appunto dovuto a vietare possibilità occulta. In quell'edizione, gli unici marchi ammessi a comparire erano quelli degli sponsor ufficiali, dunque Givona e Naj-Oleari, i cui prodotti erano disseminati in ogni angolo della casa, sempre a favore di telecamera.

Leo Gassmann in Givenchy a Sanremo 2023
Leo Gassmann in Givenchy a Sanremo 2023

Cosa dice la Rai sulla pubblicità occulta

Sul sito ufficiale dell'emittente è reperibile un documento dal titolo Codice etico del gruppo RAI in cui è possibile leggere i principi di condotta nei rapporti col personale, nella gestione amministrativa e finanziaria, nei rapporti con fornitori e collaboratori. Un paragrafo è dedicato alla pubblicità è c'è scritto:

La pubblicità non deve violare o porsi in contrasto con la legge e deve essere diffusa nel rispetto del Codice di Autodisciplina pubblicitaria e dalle varie normative che regolamentano la diffusione dei comunicati commerciali a pagamento. La pubblicità deve essere leale, onesta, veritiera e corretta, riconoscibile come tale e non ingannevole, non deve contenere elementi suscettibili di offendere le convinzioni morali, civili, religiose e politiche del pubblico ovvero il sentimento di appartenenza a gruppi etnici, razze, nazionalità, categorie sociali o professionali, evitando ogni discriminazione tra i sessi e nel rispetto della dignità della persona umana e inoltre, non deve essere inserita nei cartoni animati destinati ai bambini o durante le trasmissioni di funzioni religiose. È vietata la pubblicità occulta, clandestina, indiretta o che comunque utilizzi tecniche subliminali.

Sul sito è disponibile anche la Delibera N. 538/01/CSP col Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite. Qui nelle Disposizioni generali è specificato che:

Si intende per pubblicità: ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un’impresa pubblica o privata nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

È poi chiarita la distinzione tra pubblicità clandestina e intenzionale:

Si intende per pubblicità clandestina la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall’emittente per perseguire fini pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro pagamento o altro compenso.

Insomma, deve esserci sempre la riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma e l'inserimento di un marchio è consentito solo in determinate circostanze, mentre è vietata la pubblicità occulta.

A questi si aggiunge Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (70esima edizione) in vigore dall'1 giugno 2023. L'articolo 13 recita:

Deve essere evitata qualsiasi imitazione servile della comunicazione commerciale altrui anche se relativa a prodotti non concorrenti, specie se idonea a creare confusione con l’altrui comunicazione commerciale. Deve essere inoltre evitato qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio, della notorietà e dell’immagine aziendale altrui, se inteso a trarre per sé un ingiustificato profitto.

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