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Bonus auto nel decreto rilancio: incentivi acquisto e rottamazione, a chi spettano

Il decreto Rilancio è divenuto legge: nuovi bonus e agevolazioni per chi acquista moto o auto elettriche o ibride. Fino a 3.500 euro di incentivi per l’acquisto di veicoli Euro 6 (benzina o diesel) nel caso di rottamazione di una vecchia vettura. Ecco quali sono i requisiti e come ottenere i nuovi bonus.
A cura di Michele Mazzeo
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Il decreto Rilancio, dopo l'approvazione al Senato, è ormai divenuto legge. Il provvedimento da 55 miliardi che presenta misure per attutire l'impatto economico sugli italiani dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus (qui gli aggiornamenti in tempo reale con le ultime notizie a riguardo)  prevede anche ulteriori incentivi e bonus per l'acquisto di auto e moto.

Bonus rottamazione fino a 3.500 euro

Dal 10 agosto al 31 dicembre 2020 chi rottamerà una vettura vecchia di dieci anni per acquistare un'auto Euro 6 (con alimentazione a benzina o diesel) con emissioni al massimo a 110 grammi di Co2 al chilometro avrà diritto infatti ad un incentivo da 3.500 euro. Di questi 1.500 euro saranno a carico dello Stato, mentre i restanti 2.000 euro sono a carico del concessionario (che dovrà quindi fare uno "sconto" sul prezzo d'acquisto. Il bonus è dimezzato nel caso in cui non vi sia la rottamazione della vecchia auto.

Sale fino a 10.000 euro l'ecobonus per acquisto auto elettriche

Ulteriori agevolazioni anche per chi intende acquistare auto ibride ed elettriche. In questo caso è stato previsto un ulteriore incentivo di 4.ooo euro se si ha un’auto da rottamare, di 2.000 euro invece qualora non disponga di una vettura da dare indietro. Cumulando tale incentivo con i vecchi sconti già previsti per questa situazione, i bonus previsti per l'acquisto di auto di ultima generazione salgono così rispettivamente a 6.500 e 10.000 euro.

A quota 4.000 euro gli incentivi per acquisto di moto elettriche

Il provvedimento prevede anche l'aumento dell'ecobonus per l'acquisto di moto e motorini elettrici o ibridi che, nel caso si disponga di un vecchio mezzo da rottamare,  sale fino a 4.000 euro. Senza rottamazione invece l’incentivo di cui potrà usufruire l'acquirente si ferma a 3.000 euro.

Bonus auto e moto: il testo del Dl Rilancio

Ecco il testo dell'articolo 44 e dell'articolo 44-bis del Decreto Rilancio che prevedono i nuovi bonus e i nuovi incentivi per l'acquisto di auto e moto:

Articolo 44

(Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1o agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1o gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2g/km – Contributo (euro)

  • 0-20: 2.000
  • 21-60: 2.000
  • 61-110: 1.500

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2g/km – Contributo (euro)

  • 0-20: 1.000
  • 21-60: 1.000
  • 61-110: 750

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.

1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 44-bis

(Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)

1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

« 1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno ».

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