“Quegli ululati non erano razzisti”: insulti a Lukaku, il giudice assolve il Cagliari
I cori razzisti di Verona contro Kessié del Milan e il comunicato del club scaligero hanno alimentato il dibattito sul clima d'intolleranza che vige all'interno degli stadi italiani dove, troppo spesso, l'aggressione verbale, gli insulti più pesanti sul colore della pelle e la provenienza etnica, vengono derubricati a mo' di sfotto'. Episodi che si verificano con una frequenza tale [l'anno scorso era capitato anche Moise Kean e Kalidou Koulibaly, tanto per citare alcuni esempi più recenti] da non poterli più solo definire bravate oppure colpi di testa di una sparuta rappresentanza di tifosi.
Insulti a Lukaku nella partita di Cagliari
Uno degli ultimi fa riferimento a quanto accaduto il 1° settembre scorso a Cagliari e farà discutere la decisione del Giudice sportivo al riguardo: secondo l'ufficiale federale i buuu e gli ululati contro Romelu Lukaku dell'Inter non erano razzisti e per questo non ha comminato alcuna sanzione alla società sarda.
Il comunicato ufficiale del Giudice sportivo
Il succo è tutto in un passaggio della nota ufficiale: "versi da parte di singoli spettatori che però non sono stati intesi dal personale di servizio, né in vero dai collaboratori della Procura federale, come discriminatori a causa dei fischi e delle urla sopra menzionati". Di seguito il comunicato completo.
Vista la propria ordinanza istruttoria del 3 settembre 2019 – si legge nella nota del giudice sportivo – e la nota della Procura Federale in data 5 settembre 2019; considerato che il responsabile dell’Ordine pubblico ha fatto conoscere che la Questura di Cagliari ha segnalato che nelle fasi antecedenti il Calcio di rigore, e solo in quella occasione, dal settore ‘Curva Nord', abitualmente occupato dalla tifoseria di casa, si sono levati cori, urla e fischi nei confronti dell’atleta avversario Lukaku che si apprestava ad effettuare il tiro da rigore e che in tale circostanza dalla zona posta a sinistra guardando la porta sono stati percepiti alcuni versi da parte di singoli spettatori che però non sono stati intesi dal personale di servizio, né in vero dai collaboratori della Procura federale, come discriminatori a causa dei fischi e delle urla sopra menzionati;
ritenuto, in ogni caso, che non possono essere integrati i presupposti, in termini di dimensione e reale percezione, prescritti dall’art. 28 comma 4 Cgs per la punibilità a titolo di responsabilità oggettiva delle condotte in questione, il giudice delibera di non applicare sanzioni a carico.