Perché la posizione degli ultras dell’Inter è più grave di quelli del Milan, secondo l’esperto
L'indagine della Procura di Milano ha scoperchiato la promiscuità dei traffici indiscriminati nelle Curve del Milan e dell'Inter. Il quadro degli arresti e la gravità dei reati contestati sposta l'attenzione su ciò che accade nelle "zone d'ombra" degli stadi italiani, in questo caso sul sistema criminale all'interno del Meazza di San Siro. Nelle intercettazioni degli inquirenti sono emersi anche scenari e rapporti sospetti tra i capi degli ultras coinvolti nell'inchiesta e diversi tesserati. Le società figurano come parti lese ma quali possono essere eventuali ricadute di un filone del genere? E cosa rischiano a livello sportivo. Felice Raimondo, avvocato esperto in diritto civile e diritto sportivo, fa luce su alcuni aspetti della vicenda nell'intervista a Fanpage.it.
I club sono parte lesa ma c’è qualcosa che forse non ha funzionato nella loro organizzazione, cosa devono fare e cosa può accadere?
"In base a quanto appreso, vi è una evidente falla nei sistemi di accesso all'interno dello stadio, dato che molte persone entrano senza averne titolo. Ma questo purtroppo sembra soltanto uno dei diversi problemi emersi dall'indagine."
Cos’è il procedimento di prevenzione aperto nei loro confronti?
"Si tratta di misure atipiche (anche patrimoniali) o di tipo amministrativo previste dal Codice Antimafia, ossia azioni volte a contrastare il fenomeno malavitoso che in questo caso gravita attorno al business stadio".
È vero che Milan e Inter possono essere sottoposte ad amministrazione giudiziaria e/o a controllo giudiziario? Quali sono le differenze?
"Parliamo di due istituti giuridici aventi lo scopo di bonificare l’impresa colpita dal fenomeno mafioso. Nel caso dell’amministrazione giudiziaria (art. 34 del CA) ci troviamo di fronte ad un ‘vaccino molto forte' che viene somministrato quando – a seguito delle indagini condotte dalla Polizia Giudiziaria – l’attività economica dell’azienda sia assoggettata in maniera abituale alle intimidazioni di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) al punto tale da provocare una commistione di interessi tra le attività criminali e quelle lecite dell’azienda. In altri termini, in questi casi il libero esercizio dell’attività d’impresa viene compromesso dalle condotte delinquenziali.
Nel caso del controllo giudiziario (art. 34 bis del CA) ci troviamo di fronte ad un ‘vaccino più blando' somministrato quando l’attività economica dell’azienda sia assoggettata in maniera occasionale alle intimidazioni criminali di cui all’art. 416 bis, e prevede anche una misura ancora più soft (art. 94 bis del CA) ossia misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale.
Con la collaborazione dei due club potrebbero essere individuate diverse soluzioni ai problemi emersi nel corso dell'indagine. Quali sono?
"Nomina da parte del Tribunale di un amministratore che faccia le veci degli attuali SLO, ossia i soggetti che principalmente ricevono pressioni insieme agli steward. Quindi sarà lo Stato a interfacciarsi con le Curve e non gente comune nominata dal club, cioè soggetti privati molto più influenzabili.
Presidiare con le forze dell'ordine tutti i tornelli dove transitano i tifosi della curva, in modo tale da impedire l'ingresso a persone senza valido titolo (sia quando entrano gli striscioni che quando aprono i cancelli al pubblico).
Presidiare con le forze dell'ordine i parcheggi pubblici dove transitano i posteggiatori, onde evitare la richiesta di ticket pari a 30 o 40 € (dove sui cruscotti delle macchine veniva esposto sia il ticket comunale sia quello abusivo).
Impedire la cessione del nominativo per tutti gli acquisti dei biglietti fatti dalle Curve (sia ticket singoli che abbonamenti) anche tramite Milan o Inter Club direttamente o indirettamente riconducibili a esponenti della Curva. Eventualmente applicare un piccolo sconto legato all'acquisto massiccio ma nulla di più. Quindi consentire il cambio del nominativo – e limitarlo ulteriormente con altre regole da individuare – solo ai titoli acquistati online.
Risolvere o modificare i contratti con le attuali concessionarie che commerciano cibo e bevande fuori dallo stadio, onde impedire la vendita di centinaia di ticket nei confronti di un solo soggetto. I nuovi accordi dovrebbero vietare esplicitamente tutto ciò e, in caso di violazione, far scattare la revoca della licenza oltre al risarcimento del danno.
Così facendo verrebbero praticamente tagliate tutte le principali fonti di guadagno delle curve. È altrettanto chiaro che tutto ciò non potrà mai avvenire senza un contributo importante da parte dello Stato che, con il supporto delle forze dell'ordine, deve farsi carico del problema e supportare i club nella bonifica di questo malaffare che non può essere affrontato dalle società in via autonoma".
È corretto dire che la posizione dell'Inter è più grave rispetto a quella del Milan per quanto emerso? E perché?
"In base a quanto trapelato, sembra che l’aggravante mafiosa (416 bis cp) sia stata contestata solo agli esponenti della Curva dell’Inter. Nei confronti della Curva del Milan, invece, parliamo di associazione per delinquere (416 cp). Chiaramente l’aggravante mafiosa peggiora la posizione del gruppo organizzato interista, e questo potrebbe indurre gli inquirenti a trovare soluzioni differenti rispetto ai reati ipotizzati nei confronti degli esponenti della Curva del Milan (non è detto che il Codice Antimafia venga applicato anche al caso rossonero)".
Quali sono eventuali ricadute a livello sportivo e, considerati gli articoli di riferimento, cosa rischiano club e tesserati?
"Nel caso specifico, i fatti emersi dalle cronache risultano disciplinati dagli articoli 25, 27 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva. I primi due articoli riguardano la prevenzione di fatti violenti e la cessione dei titoli d'ingresso. La violazione di queste norme comporta nei confronti delle società il rischio di subire un'ammenda o, nei casi più gravi, l'obbligo di disputare partite a porte chiuse o con settori privi di spettatori. Nei confronti dei tesserati, invece, le sanzioni previste sono quelle della squalifica, inibizione e multa.
Molto sullo sfondo resta l'art. 4 che impone ai soggetti dell'ordinamento sportivo dei chiari doveri di lealtà, probità e correttezza. Parliamo di una norma aperta che può contenere una moltitudine di condotte considerate violazioni dei precetti indicati nel richiamato articolo. Qualora in un eventuale processo sportivo venisse provata la violazione di questi precetti da parte dei tesserati, le società – in virtù della c.d. responsabilità oggettiva – rischierebbero dei punti di penalizzazione. Tuttavia, allo stato dei fatti parliamo di una ipotesi molto remota.