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Perché Acerbi è stato assolto dopo gli insulti a Juan Jesus: cos’è il “confortevole convincimento”

L’assoluzione di Francesco Acerbi da parte del Giudice Sportivo, non considerandolo colpevole delle frasi a sfondo razzista denunciate da Juan Jesus si è basata su un elemento preciso venuto a mancare. Fanpage ha contattato lo Studio Margiotta & Partners che ne ha evidenziato l’importanza.
A cura di Alessio Pediglieri
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L'assoluzione di Francesco Acerbi da parte del Giudice Sportivo a seguito delle presunte frasi discriminatorie rivolte al giocatore del Napoli Juan Jesus ha scatenato una discussione accesa sulla liceità della sentenza di non colpevolezza. Il mondo del calcio, e non solo, si è diviso tra chi si è trovato concorde con le parole del Giudice Sportivo e le sue motivazioni e chi non. Al di là di scelte partitiche da tifoseria e bandiere calcistiche, Fanpage ha sentito lo Studio Legale Margiotta & Partners pe cercare di capire i motivi giuridici che hanno portato all'assoluzione, giunta sostanzialmente per l'assenza di un elemento in particolare, il cosiddetto "confortevole convincimento".

Nelle motivazioni del Giudice Sportivo che ha assolto Acerbi, è stato confermato l'accaduto nel suo insieme, ovvero la "denuncia" di Juan Jesus e le conseguenti parole di difesa di Acerbi e che ha costituito la premessa di fondo per stilare il giudizio conclusivo.  "Si è trattato del “classico” caso in cui c’è la parola dell’uno contro quella dell’altro. Nel caso di cui si discute e da quanto emerso" confermano gli avvocati Riccardo Verbena e Germano Margiotta, "se – da un lato – Juan Jesus ha sostenuto che Acerbi abbia proferito insulti razzisti nei suoi confronti – dall’altro lato – Acerbi, pur ammettendo di aver rivolto all’avversario frasi offensive e minacciose (circostanza di cui si da atto anche nel provvedimento) ha sempre negato che dette frasi avessero un contenuto discriminatorio legato a questioni razziali".

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Da qui, la spiegazione della linea adottata dal Giudice Sportivo: "Le “scuse” di Acerbi, quindi, in astratto, possono essere compatibili con le frasi offensive e minacciose, ancorchè non discriminatorie, ammesse dallo stesso Acerbi. Ed è proprio questa la versione che risulta essere stata abbracciata dal Giudice Sportivo" continua ad analizzare lo Studio Legale Margiotta & Partners che poi centra il punto che ha determinato la decisione: "Il Giudice sportivo ha evidentemente ritenuto che, nel caso di specie, non vi fosse alcun elemento idoneo a raggiungere detto grado di convincimento."

Dunque, di fronte alle sole parole di Juan Jesus non è stato trovato alcun altro elemento utile ed oggettivo per dichiarare Acerbi colpevole: "Si tenga presente che in seno alla giustizia sportiva, al fine di addivenire ad una condanna e/o sanzione, non è richiesto un grado di convincimento “oltre ogni ragionevole dubbio” bensì un grado inferiore, del “più probabile che no”" spiega ancora lo Studio Legale, "definibile di “confortevole convincimento”: apprezzabile, concreto, efficiente, a metà strada tra l'assoluta certezza della commissione dell'illecito e la mera probabilità".

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Le differenze tra il "caso" Acerbi-Juan Jesus e il "caso" Santini

Ed è proprio questo elemento che lo Studio Margiotta & Partners sottolinea essere stato il motivo secondo il quale si è mosso il Giudice Sportivo, anche se ciò ha suscitato enormi perplessità davanti ad un precedente calcistico avvenuto e per diversi aspetti molto simile, ma che presentava di fatto rilevanti differente: "Nel caso della decisione del 2021 della Corte Federale d’appello, avente ad oggetto la condotta del giocatore Claudio Santini, ad esempio" ricordano ancora gli avvocati Verbena e Margiotta, "non solo vi era un testimone che confermava la versione del giocatore Mawuli Shaka Eklu (destinatario dell’insulto razzista proferito da Santini) ma la Corte aveva anche ritenuto, da un lato, che le dichiarazioni rese da Mawuli Shaka Eklu fossero particolarmente circostanziate ed attendibili e, dall’altro lato, non aveva ritenuto particolarmente convincenti le difese dello stesso Santini (“Le argomentazioni spese dal reclamante per indurre a dubitare dell'inattendibilità delle dichiarazioni del giocatore offeso non convincono il Collegio”)".

In questo caso, invece, oltre alla denuncia di Juan Jesus non vi era alcun altro elemento da considerare: "E' pur vero che la giurisprudenza – invero, penale – ammette che “il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa”, ma non bisogna sottovalutare il fatto che, affinché questo succeda, è comunque prodromico un “vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni” e che, in ogni caso, a prescindere dagli elementi che vengono valutati dal giudice, affinché si possa arrivare ad una condanna occorre comunque raggiungere il grado di convincimento richiesto dalla Giustizia sportiva".

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