Penalizzazione per Inter e Milan non è da escludere: quando viene contestato l’art. 4 della Giustizia Sportiva
La maxi inchiesta della Procura di Milano e della Polizia di Stato ha scoperchiato il sistema che c'è dietro il tifo organizzato di Inter e Milan tra infiltrazioni mafiose, estorsioni, pressioni sulle società e sulla politica locale. L’indagine guidata dal PM Marcello Viola ha condotto a 19 misure cautelari fra esponenti della Curva Nord e della Curva Sud concesse dal GIP Domenico Santoro, facendo emergere il mondo che gravitava intorno allo stadio Meazza di Milano.
Intanto emergono sempre più informazioni in merito ad alcuni contatto che alcuni dei protagonisti hanno cercato di instaurare, in misura sempre maggiore, con le società per avere de i vantaggi. Nei prossimi giorni saranno convocati l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, l’ex difensore nerazzurro Milan Skriniar e il capitano del Milan Davide Calabria per essere sentiti in qualità di testimoni.
Se per la giustizia ordinaria i personaggi citati nei colloqui con gli ultrà sono semplici testimoni, diverso è il discorso per la giustizia sportiva. Al momento la posizione più delicata appare quella legata all'Inter ma bisognerà vedere in che modo deciderà di muoversi la Procura della FIGC dopo che il Procuratore Giuseppe Chiné ha chiesto gli atti alla Procura di Milano.
Molti tifosi in queste ore si stanno chiedendo quali potrebbero essere le conseguenze di quest'inchiesta per Inter e Milan: proviamo a fare un po' di chiarezza, cercando di capire quando e se possono arrivare sanzioni, squalifiche e penalizzazioni per i singoli e per le società.
Inchiesta Ultras, le penalizzazione per Inter e Milan non sono da escludere
Se al termine dell'indagine venissero accertate responsabilità dei dirigenti o dei club per la violazione delle norme 25 e 27 del Codice di Giustizia Sportiva, ecco che potrebbero esserci delle sanzioni: si va dall’ammenda a possibili misure restrittive per le gare casalinghe (dalla squalifica del campo alla chiusura di uno o più settori di San Siro) fino all'inibizioni per i tesserati coinvolti.
Questi, però, potrebbero non essere gli unici scenari negativi per le due squadre milanesi, perché non è da escludere il rischio di penalizzazioni in classifica: questo può accadere solo in ipotesi di contestazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero qualora venissero accertati strutturali rapporti illeciti con la tifoseria e ravvisate gravi carenze organizzative e nella gestione della biglietteria da parte dei club. Questa situazione, naturalmente, poi andrà dimostrata.
Cosa dicono l'art.4, 25 e 27 del codice di Giustizia Sportiva
Cosa dicono gli art. 4, 25 e 27 del Codice di Giustizia Sportiva che potrebbero essere contestati in merito alle vicende di Inter e Milan.
Art. 4
OBBLIGATORIETÀ DELLE DISPOSIZIONI GENERALI
1. I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Art. 25
PREVENZIONE DI FATTI VIOLENTI
1. Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Per tale violazione si applica la
sanzione dell’ammenda (…). Nei casi di recidiva è imposto l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
2. Le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti (…)
Art. 27
REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO.
1. Le società professionistiche devono adottare un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che: a) preveda il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza, probità e civile convivenza, individuando quali condotte rilevanti per l’applicazione del medesimo codice quelle riconducibili ad un evento calcistico che vìolino taluno di detti principi; b) subordini l’acquisizione dei medesimi titoli alla accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice (…)