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Mariani ferma Juve-Fiorentina per cori razzisti contro Vlahovic: spiega a Palladino e Motta cosa può succedere

“È la cosa giusta da fare”, è la frase a margine nel breve dialogo tra l’arbitro Mariani e gli allenatori dopo aver sospeso temporaneamente l’incontro e chiesto l’annuncio dello speaker. Cosa dice il regolamento sui cori razzisti.
A cura di Maurizio De Santis
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"È la cosa giusta da fare", si sente a margine del breve dialogo dell'arbitro Mariani con gli allenatori di Juventus e Fiorentina dopo aver fermato la partita al 6° minuto per i cori razzisti contro Dusan Vlahovic urlati dai tifosi della Viola in trasferta a Torino. Il fischietto prima ha richiamato i calciatori a centrocampo, spiegando loro perché ha stoppato il gioco come da protocollo, poi ha avvertito i tecnici di una possibile sospensione dell'incontro nel caso in cui quegli slogan molesti e pesanti non fossero cessati. A segnalargli cosa era accaduto era stato l'attaccante serbo, lui stesso poi ha dato una sorta di assenso affinché il gioco riprendesse senza problemi né obiezioni ulteriori a livello personale.

La frase viene catturata dall'audio in diretta del match giocato allo Stadium, il direttore di gara la pronuncia nel colloquio a bordo campo con Motta e Palladino mentre lo speaker dello Stadium legge il messaggio d'avvertimento rivolto agli spettatori. "Il ripetersi di tali cori può comportare la sospensione della partita – le parole diffuse dagli altoparlanti dell'impianto bianconero -. Si invitano i tifosi ad interrompere i cori di discriminazione razziale".

Cosa dice il regolamento sui cori razzisti: l'articolo 62 delle NOIF

L'arbitro Mariani sospendendo la gara per un paio di minuti ha seguito il regolamento e applicato l'articolo 62 delle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC) essendosi di fatto verificato la circostanza prevista dal comma 8: "Nel corso della gara, ove intervengano per la prima volta i fatti di cui al comma 6 (si rilevi uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria, ndr), l’arbitro, anche su segnalazione del responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno o dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest’ultimi, del Delegato di Lega, dispone la interruzione temporanea della gara".

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Il comma 9, invece, spiega cosa deve fare il direttore di gara in situazioni del genere: dopo aver sospeso temporaneamente l'incontro l'arbitro comunica l'interruzione "ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria".

Qualora gli animi più esagitati della tifoseria fiorentina non si fossero placati e quei cori di discriminazione fossero continuati il passo successivo sarebbe stato l'iter indicato dallo stesso articolo 62 delle NOIF che può determinare anche la fine anticipata della partita (in caso di sospensione che si protrae oltre i 45 minuti). "Se la partita riprende e ci sono altri insulti razzisti, il direttore di gara può sospenderla. In questo caso viene diffuso un secondo richiamo dagli altoparlanti e generalmente si aspetta più tempo prima di far ricominciare la partita".

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Le eventuali conseguenze a livello disciplinare: cosa dice l'articolo 17 del CGS

Le conseguenze a livello disciplinare possono essere durissime (fino alla sconfitta a tavolino per 0-3) tanto nei confronti dei responsabili di quei cori razzisti quanto nei confronti della società di riferimento a seconda del settore dello stadio da cui sono stati uditi/lanciati quegli insulti gravissimi. Lo spiega il comma 14: "Il non inizio, l’interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti". 

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