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Il Giudice Sportivo respinge il ricorso dell’Udinese e conferma il 6-2 subito contro l’Atalanta

“La gara in questione risulta essersi disputata secondo i canoni della più completa regolarità”. L’Udinese aveva chiesto la ripetizione del match dello scorso 9 gennaio.
A cura di Alessio Pediglieri
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L'Udinese ha provato in tutti i modi a dimostrare che quella partita, lo scorso 9 gennaio non doveva disputarsi. I friulani erano scesi comunque in campo, malgrado il focolaio Covid, andando incontro ad una disfatta umiliante: 6-2 subito in casa dall'Atalanta che ha imperversato su ciò che rimaneva degli uomini di Cioffi in un finale sconsolante. Dal 90′ in poi, il club proruppe in una sequenza di critiche nei confronti della Lega e della Figc che non fermarono quella partita, fino a presentare formale ricorso per la sua ripetizione. Oggi rifiutato dal Giudice Sportivo.

Una gara compromessa dopo soli 17 minuti di gioco e che all'intervallo era virtualmente chiusa sul 3-0 per gli orobici. Poi, la reazione di pancia dei friulani per il momentaneo 1-3 fino al crollo nell'ultimo quarto d'ora con altri tre gol subiti. Per un'umiliazione davanti alla quale l'Udinese aveva subito rialzato la testa, nelle immediate dichiarazioni del dopo partita e per ricostruzioni avvenute nei giorni seguenti, nelle quali era arrivata anche la denuncia di aver dovuto giocare forzatamente pur avendo all'interno del gruppo squadra diversi giocatori positivi. Il tutto inerito in un lungo memoriale presentando ricorso ufficiale che oggi ha avuto la risposta di Gerardo Mastrandea, il Giudice Sportivo, che ha rispedito al mittente ogni richiesta.

"Respinge il ricorso della Soc. Udinese Calcio e conferma il risultato dell’incontro in epigrafe come omologato con C.U.  n. 133 del 10 gennaio 2022". Si concludono, così, le lunghe motivazioni che hanno condotto alla decisione finale, dopo aver riassunto i fatti tra il 9 e il 22 gennaio scorsi ovvero dalla data del match alla presentazione da parte della Lega Serie A di opporsi alle richieste dell'Udinese.

"Ciò premesso, deve dirsi che la gara in questione, omologata da questo Giudice, risulta essersi disputata, per quanto dal medesimo sindacabile, secondo i canoni della più completa regolarità, avuto riguardo anche alle prescrizioni minime delle Regole fondamentali del Giuoco del Calcio (in particolare la Regola 3) sul numero dei calciatori e la composizione delle squadre. La gara" continua nel comunicato il Giudice Sportivo "è stata poi regolarmente portata a termine, come da referto arbitrale del Direttore di gara designato".

Dunque, nessuna possibilità di avvalersi della richiesta di ripetere il match con l'Udinese che aveva spinto per rigiocare la partita, denunciando la mancata preparazione e l'impossibilità di schierare una formazione presentabile: "Il presunto squilibrio tecnico che sarebbe derivato dalla mancata preparazione o dalle assenze causa COVID", ha sottolineato il Giudice Sportivo non è però argomento su cui prendere posizione, anche perché – si legge chiaramente nel comunicato – le "assenze hanno afflitto di certo non solo la squadra reclamante".

Il punto centrale della difesa friulana era stato l'obbligo a dover giocare ad ogni costo, senza poter schierare la formazione migliore, venendo quindi meno ai concetti base di sportività. Anche in questo caso, il Giudice Sportivo non ha ammesso concessioni, spiegando il contenuto dell'articolo 48 delle N.O.I.F., invocato dall'Udinese che ribadiva come "in tutte le gare dell’attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica". "Chiaramente" conclude il Giudice Sportivo, è una "norma rivolta a garantire la regolarità e la sportività delle competizioni, in disparte la posizione e gli interessi di classifica, e all’uopo introduce un chiaro “obbligo” di schierare la migliore formazione possibile sempre e comunque, che non può però tradursi, come invece vorrebbe la ricorrente, in un presunto “diritto” a schierare la migliore formazione possibile, che nella specie sarebbe stato leso dalla “imposizione” a giocare. Interpretazione che porterebbe alle conseguenze paradossali di poter contestare ogni gara disputata, anche a fronte di una sola assenza nella compagine di riferimento".

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