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Caso scommesse nel calcio

Cosa succede se i calciatori scommettevano sulle partite di calcio alterandole: che dicono le norme

C’è ancora un altro lato oscuro della vicenda scommesse ed è quello che stanno cercando di appurare i magistrati: se vi sia stato o meno anche illecito sportivo. È l’ipotesi che solleva sospetti inquietanti e prefigura scenari ben più gravi per le sanzioni previste.
A cura di Maurizio De Santis
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Le posizioni di Tonali e Zaniolo attualmente al vaglio degli inquirenti per il caso scommesse.
Le posizioni di Tonali e Zaniolo attualmente al vaglio degli inquirenti per il caso scommesse.
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La Procura di Torino ha ribadito che, allo stato dei fatti, il reato prefigurato nei confronti dei 3 calciatori attualmente indagati (Fagioli, Tonali e Zaniolo) è di esercizio abusivo di gioco d’azzardo e scommesse (articolo 4 della legge 401 del 1989). Al comma 3 il riferimento a chi punta somme attraverso sistemi illeciti, fa giocate su siti illegali, cuce addosso ai giocatori coinvolti la possibile sanzione dell'arresto fino a 3 mesi e il pagamento di un'ammenda.

Nulla che possa preoccupare più di tanto le persone finite sotto la lente degli inquirenti, sempre che non emergano ulteriori riscontri probatori su eventuali passaggi di denaro e coinvolgimento con la criminalità organizzata. Aspetti, questi ultimi, che non compaiono (per ora) nelle carte dell'inchiesta e potrebbero rappresentare una svolta ulteriore, qualora dalla rogatoria per accedere al traffico delle piattaforme estere (alcune localizzate in Serbia e in Romania) emergessero collegamenti con le "aperture di credito" degli autori delle scommesse, che si sarebbero spinti oltre, fino a indebitarsi.

I timori – al netto della posizione di Fagioli, che ha già risolto la sua situazione patteggiando la pena con la Procura federale – sono fondati per quanto riguarda la giustizia sportiva. L'articolo 24 del Codice è una spada di Damocle che pende tra capo e collo e sanziona, oltre ai giocatori, tutti i soggetti dell'ordinamento federale che, direttamente o indirettamente, piazzino "scommesse che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della Fifa e della Uefa".

Nicolò Fagioli è stato il primo calciatore ad essere indagato per scommesse illegali dalla Procura di Torino
Nicolò Fagioli è stato il primo calciatore ad essere indagato per scommesse illegali dalla Procura di Torino

In buona sostanza se fosse appurata la versione di Zaniolo (per esempio), ovvero di aver sì giocato su piattaforme illegali a blackjack e a poker ma senza aver puntato sul calcio, per la giustizia sportiva non ci sarebbe alcuna violazione da rilevare. Diversamente, la sanzione comminata sarebbe di almeno 3 anni di squalifica e potrebbe essere anche più severa qualora si provasse che oggetto delle puntate è la squadra in cui si gioca (è il caso citato da Corona in riferimento all'ex romanista mentre era in panchina durante una gara di Coppa Italia).

A rischiare sono anche le società di calcio, ma deve essere comprovata la consapevolezza delle figure apicali della dirigenza come indicato dal comma 4 dello stesso articolo 24: "Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, il fatto è punito con l’applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l)".

Quali sono: penalizzazione di uno o più punti in classifica; retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale.

Anche voltare la faccia dall'altra parte, è il caso dell'omessa denuncia, rientra nella fattispecie indicata dall'articolo 24 (comma 5): "il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00".

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C'è, però, ancora un altro lato oscuro della vicenda: se vi sia stato o meno anche illecito sportivo (articolo 30, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva). È l'ipotesi che solleva sospetti inquietanti, più di quanti non ve ne siano già: ovvero,"il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica".

Nel caso delle scommesse è in questo solco che un tesserato può in qualche modo intervenire giocandosi una ammonizione, una espulsione, un calcio d'angolo oppure il numero dei tiri o ancora un qualsiasi altro momento di campo. I commi successivi tracciano il quadro della maggiore gravità delle sanzioni previste: "5. sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00; 6. sanzioni aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito; 7. in caso di omessa denuncia la sanzione è inibizione o squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00″.

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