Cosa succede se i calciatori scommettevano sulle partite di calcio alterandole: che dicono le norme
La Procura di Torino ha ribadito che, allo stato dei fatti, il reato prefigurato nei confronti dei 3 calciatori attualmente indagati (Fagioli, Tonali e Zaniolo) è di esercizio abusivo di gioco d’azzardo e scommesse (articolo 4 della legge 401 del 1989). Al comma 3 il riferimento a chi punta somme attraverso sistemi illeciti, fa giocate su siti illegali, cuce addosso ai giocatori coinvolti la possibile sanzione dell'arresto fino a 3 mesi e il pagamento di un'ammenda.
Nulla che possa preoccupare più di tanto le persone finite sotto la lente degli inquirenti, sempre che non emergano ulteriori riscontri probatori su eventuali passaggi di denaro e coinvolgimento con la criminalità organizzata. Aspetti, questi ultimi, che non compaiono (per ora) nelle carte dell'inchiesta e potrebbero rappresentare una svolta ulteriore, qualora dalla rogatoria per accedere al traffico delle piattaforme estere (alcune localizzate in Serbia e in Romania) emergessero collegamenti con le "aperture di credito" degli autori delle scommesse, che si sarebbero spinti oltre, fino a indebitarsi.
I timori – al netto della posizione di Fagioli, che ha già risolto la sua situazione patteggiando la pena con la Procura federale – sono fondati per quanto riguarda la giustizia sportiva. L'articolo 24 del Codice è una spada di Damocle che pende tra capo e collo e sanziona, oltre ai giocatori, tutti i soggetti dell'ordinamento federale che, direttamente o indirettamente, piazzino "scommesse che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della Fifa e della Uefa".
In buona sostanza se fosse appurata la versione di Zaniolo (per esempio), ovvero di aver sì giocato su piattaforme illegali a blackjack e a poker ma senza aver puntato sul calcio, per la giustizia sportiva non ci sarebbe alcuna violazione da rilevare. Diversamente, la sanzione comminata sarebbe di almeno 3 anni di squalifica e potrebbe essere anche più severa qualora si provasse che oggetto delle puntate è la squadra in cui si gioca (è il caso citato da Corona in riferimento all'ex romanista mentre era in panchina durante una gara di Coppa Italia).
A rischiare sono anche le società di calcio, ma deve essere comprovata la consapevolezza delle figure apicali della dirigenza come indicato dal comma 4 dello stesso articolo 24: "Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, il fatto è punito con l’applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l)".
Quali sono: penalizzazione di uno o più punti in classifica; retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale.
Anche voltare la faccia dall'altra parte, è il caso dell'omessa denuncia, rientra nella fattispecie indicata dall'articolo 24 (comma 5): "il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00".
C'è, però, ancora un altro lato oscuro della vicenda: se vi sia stato o meno anche illecito sportivo (articolo 30, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva). È l'ipotesi che solleva sospetti inquietanti, più di quanti non ve ne siano già: ovvero,"il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica".
Nel caso delle scommesse è in questo solco che un tesserato può in qualche modo intervenire giocandosi una ammonizione, una espulsione, un calcio d'angolo oppure il numero dei tiri o ancora un qualsiasi altro momento di campo. I commi successivi tracciano il quadro della maggiore gravità delle sanzioni previste: "5. sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00; 6. sanzioni aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito; 7. in caso di omessa denuncia la sanzione è inibizione o squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00″.