Cosa rischia il Milan dopo le scommesse confessate da Tonali sulle partite dei rossoneri
L'audizione di Sandro Tonali in Procura a Torino aggiunge altri elementi tangibili all'inchiesta sulle scommesse condotta dalla pm, Manuela Pedrotta. L'ex centrocampista del Milan, oggi al Newcastle, ha ammesso di aver effettuato puntate anche sulle partite di calcio (in alcuni casi, anche sulla sua ex squadra) e chiarito di aver intrapreso un percorso terapeutico speciale per affrontare e superare il disturbo della ludopatia.
Se dal punto di vista penale può cavarsela con una sanzione che ha il valore di uno scappellotto e una tirata d'orecchio (un'ammenda inferiore ai mille euro per esercizio abusivo dell'attività di scommesse – articolo 4 della legge 401 del 1989), la questione è ben diversa e più grave a livello sportivo.
Anzi, la sua posizione è anche più complessa rispetto a quella di Nicolò Fagioli: non solo perché quest'ultimo lo ha indicato come la persona che gli ha suggerito quale app utilizzare (e i gli inquirenti vogliono capire se abbia fatto in qualche modo da ponte tra il mondo dei calciatori e quello degli scommettitori), ma anche per l'approfondimento d'indagine che, presumibilmente, ci sarà sul suo conto per verificare se attraverso le giocate fatte sui rossoneri ci sia stata "alterazione dello svolgimento o del risultato di una gara o competizione". Fattispecie quest'ultima che prefigura un illecito sportivo.
Per adesso gli inquirenti non hanno evidenze probatorie sufficienti da spingere (anche) in quella direzione ma non escludono che – in seguito all'analisi dei dispositivi elettronici dei calciatori coinvolti – si aprano scenari ulteriori. C'è un sospetto che aleggia, un tarlo che s'infila nella mente dell'opinione pubblica, ma non è sul sospetto né sulla sensazione che si può articolare un filone così importante per un reato altrettanto grave.
La stessa posizione di Tonali non sarebbe collocabile in quell'ambito: ha sì scommesso sui risultati del Milan ma quando non era disponibile. Ecco perché per ora la contestazione che gli è stata mossa in base alle norme fa riferimento solo all'articolo 24 del Codice di Giustizia ma, a differenza di Fagioli, la strada che porta al patteggiamento è irta di ostacoli. La sanzione di partenza della Procura federale sarebbe superiore ai 3 anni di squalifica, con il calciatore che al massimo (oltre a una serie di prescrizioni collaterali e a un periodo di rieducazione) potrebbe sperare di ottenere uno sconto fino a un anno e sei mesi.
L'ammissione di Tonali fa sorgere qualche domanda spontanea: è forse in pericolo lo scudetto 2022 del Milan? Cosa rischia il club? No e nulla, considerato che dalla deposizione del calciatore non sono emersi dettagli che tirino in ballo anche la società. Ove vi fossero, gli articoli 24 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva indicano quale potrebbe essere le sanzioni da regolamento.
Il comma 4 dell'articolo 24 recita: "Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, il fatto è punito con l’applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l)".
In quei quattro paragrafi sono raccolte pene molo severe quali: "penalizzazione di uno o più punti in classifica; retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale".
Quanto al "silenzio" sull'attività illecita il comma 5 precisa (come nel caso della Juve con Fagioli): "I soggetti che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00".
Altro aspetto legato alla presunta omessa denuncia: il Milan, ma non è così scontato, potrebbe passare da parte lesa come il Newcastle, a co-imputato e vedersi intimare una richiesta di risarcimento quale parte in causa di un'operazione di mercato con passaggio di denaro.
Quanto all'illecito sportivo che al momento non è preso in esame l'articolo 30 e i commi successivi aiutano a orientarsi: "Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica".
Come si può alterare lo svolgimento oppure il risultato di una gara? Tonali ha negato di aver agito in tal senso e dall'incrocio della sua narrazione dei fatti con il contenuto dei cellulari e dei tablet messi sotto sequestro (e di cui è stata effettuata copia forense) si avranno riscontri in un senso o nell'altro. Nel caso delle scommesse un calciatore può in qualche modo inficiare lo svolgimento di un match attraverso una ammonizione o una espulsione (tanto per fare un esempio).
I commi successivi dell'articolo 30 spiegano aggravanti e sanzioni previste: "5. sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00; 6. sanzioni aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito; 7. in caso di omessa denuncia la sanzione è inibizione o squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00".