Cosa rischia Fonseca per le accuse all’arbitro di Atalanta-Milan: la Procura può procedere in base all’articolo 23
Lunedì la Procura federale prenderà in esame lo sfogo del tecnico del Milan, Paulo Fonseca, in diretta tv. Nelle interviste post Atalanta ha attaccato duramente l'arbitro, La Penna, accusandolo di "aver guidato la partita in un certo modo contro di noi". Non è l'unico passaggio cerchiato in rosso, ce n'è anche un altro che potrebbe procurargli guai se gli inquirenti decideranno di procedere in base all'articolo 23 (dichiarazioni lesive) del Codice di Giustizia Sportiva. Il riferimento è agli "stessi errori commessi con gli stessi club".
Cosa voleva dire l'allenatore? Ha citato, sempre ai microfoni, quanto accaduto a Bergamo tra la ‘dea' e i friulani: "Andate a vedere chi è questo arbitro… è lo stesso che era al Var nella partita giocata qui dall'Udinese. Andate a vedere cosa è successo!". Allora La Penna era al Var e non richiamò Di Bello perché concedesse un rigore all'Udinese a causa di un evidente fallo di mano in area di Hien.
Fonseca infuriato per il gol di De Ketelaere: lo riteneva da annullare
Il portoghese è esploso in occasione del gol del vantaggio segnato da De Ketelaere, a suo dire irregolare perché il calciatore stacca di testa dando l'impressione di appoggiarsi con le mani sulle spalle di Theo Hernandez. E se a Dazn per l'ex direttore di gara, Marelli, quell'episodio avrebbe dovuto portare all'annullamento della rete per l'evidenza del fallo, non sono dello stesso avviso i vertici arbitrali che hanno ritenuto la decisione del fischietto giusta. In sintesi: non è stato commesso alcun fallo, la rete è stata legittima perché si è trattato di un normale contrasto aereo tra il belga (che anticipa e sovrasta l'avversario) e il difensore milanista.
Cosa rischia il tecnico in caso di deferimento per l'articolo 23
Cosa rischia adesso Fonseca? Tutto dipenderà da come intenderà muoversi la Procura Federale: se Chiné opterà per il deferimento allora il tecnico del Milan dovrà rispondere di "giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA" (articolo 23 CGS).
Oggetto della valutazione saranno – come si legge nella norma – il "legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui". Qualora Chiné dovesse ritenere che le espressioni di Fonseca siano state "inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto" non potrà fare altro che deferire il portoghese.
I commi 3 e 4 dello stesso articolo tracciano anche le eventuali sanzioni da comminare nei confronti di Fonseca e quale saranno i criteri per valutare il suo comportamento: si va dall'ammenda alla squalifica (come accaduto in occasione dello scontro tra Mourinho e Chiffi, quando l'allenatore venne fermato per aver travalicato i limiti del diritto di critica):
- Comma 3. "Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso o di una specifica struttura, all'autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l’ammenda da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00, se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f, g, h (ovvero squalifica, divieto di accedere agli impianti sportivi, inibizione ndr)".
- Comma 4. "Nella determinazione dell’entità della sanzione sono valutate: a) la gravità, le modalità e l’idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all'istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone; b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante; c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonché la correttezza delle procedure di designazione".
A rischio sanzioni anche il club rossonero
Oltre a Fonseca rischia anche il Milan, come indicato dal comma 6 dello stesso articolo 23: le società infatti sono ritenute responsabili "delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati" e per questo possono essere punite "con una ammenda pari a quella applicata all'autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive (cosa che il Milan non ha fatto, ndr), con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente".