Anita Olivieri travolta dall’odio sui social avverte: “Questa settimana partono le diffide”
Anita Olivieri è stata una delle concorrenti più contestate del Grande Fratello. Nonostante sia stata per molte settimane tra i preferiti, in realtà la 26enne è riuscita ad attirarsi un certo odio da parte dei fan del programma che, infatti, in più occasioni non hanno esitato nel rivolgerle commenti sgradevoli, accuse, alle quali la gieffina non ha mai risposto. Vista la mole di insulti, però, si è visto necessario prendere un provvedimento, come lei stessa scrive in una story su Instagram, dichiarando che ricorrerà a vie legali: "Se pensate di essere protetti da uno schermo o qualche km di distanza, vi sbagliate ahimé".
L'avvertimento di Anita Olivieri sui social
La gieffina, quindi, stanca di ricevere insulti e messaggi negativi, ha deciso di prendere una decisione piuttosto drastica, chiudendo la sezione dei commenti e impendendo, quindi, agli utenti di lasciare loro la possibilità di scrivere sotto post pubblicati in pagina. Un provvedimento che, però, si è inasprito con un avvertimento ben preciso da parte di Anita ai fan del GF, che ha avvertito scrivendo:
Lo dico così siete preparati, questa settimana partono le diffide. I commenti o post offensivi sui social sono puniti dal nostro legislatore all’art. 595 c.p., comma 3, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa minima di 516 euro oltre ad una condanna al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale in favore della persona offesa. In definitiva, l’immissione di commenti offensivi dell’altrui reputazione nel sistema internet integra il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p. e la relativa competenza per territorio, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, si radica nel luogo di domicilio dell’imputato in applicazione dei criteri suppletivi.
Inoltre, la ex concorrente del reality ha sottolineato come il commentare negativamente post sui social possa comportare un danno, un'offesa, particolarmente significativa alla persona che li riceve. Per cui, aggiunge:
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che nel caso di diffusione dei commenti (post, commenti) tramite social network quest’ultimi integrano il reato di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo di pubblicità a norma dell’art. 595, comma 3, c.p., in quanto si tratta di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di soggetti ampliando e aggravando l’offesa con la capacità diffusiva del mezzo adoperato.