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Opinioni

Sospensione del decreto ingiuntivo esecutivo e l’esecuzione forzata

La Cassazione del 26.6.2015 n. 13211 ha stabilito che la sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell’opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l’ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all’art. 623 cpc, ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali resta impregiudicata la validità ed efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione.
A cura di Paolo Giuliano
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Il sistema del decreto ingiuntivo (ma anche di ogni sentenza provvisoriamente esecutiva, prima del suo passaggio in giudicato) può comportare che inizi l'esecuzione forzata, ma nelle more dell'esecuzione, il titolo esecutivo venga sospeso, ma il procedimento esecutivo continui.

In una situazione simile occorre comprendere quali rimedi il debitore ha a sua disposizione per contrastare la prosecuzione dell'esecuzione forzata, in realtà, per poter rispondere a questa domanda occorre prima chiedersi cosa comporta la sospensione del titolo esecutivo, se determina il venir meno del titolo (in questa ipotesi il debitore potrebbe tutelarsi con l'opposizione all'esecuzione) oppure determina solo l'improcedibilità dell'esecuzione (in questa ipotesi il debitore potrebbe tutelarsi con l'opposizione agli atti esecutivi).

Il titolo esecutivo la cui provvisoria esecutorietà è stata sospesa non è caducato, ma l'esecuzione si blocca e non può legittimamente proseguire finchè la sospensione non sia venuta meno. In quel caso, il procedimento esecutivo può essere legittimamente riassunto. Infatti,  la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell'opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l'ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all'art. 623 cpc.

La sospensione del titolo esecutivo, se da un lato, determina che gli atti esecutivi pregressi alla sospensione restano validi, dall'altro comporta anche che, gli atti esecutivi pregressi non possono essere (re)utilizzati o riciclati in una diversa (o nuova) esecuzione.

Molto spesso può capitare che per la differenza tra giudice che ha emesso il provvedimento di sospensione e il giudice che segue l'esecuzione, la sospensione del titolo esecutivo non sia conosciuta dal giudice dell'esecuzione, in queste situazioni il verificarsi dell'effetto sospensivo prodotto dal provvedimento di sospensione può essere rappresentato al giudice della esecuzione nelle forme previste dall'art. 486 cod. proc. civ. e senza necessità di opposizione alla esecuzione da parte del debitore.

Se dopo la sospensione del titolo esecutivo il procedimento esecutivo continua, (perché per un  motivo qualsiasi il giudice dell'esecuzione non ha avuto conoscenza della sospensione) il debitore ha la facoltà di contestare la validità degli atti di esecuzione compiuti dopo (e nonostante) la sospensione del processo esecutivo con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.), tendente ad una pronuncia che rimuova l'atto in ragione del tempo in cui è stato adottato.

Se questo è il rapporto tra sospensione del titolo esecutivo e esecuzione forzata, ne discende che il debitore si può tutelare solo con l'opposizione agli atti esecutivi compiuti dopo la sospensione es. chiedendo che "dato atto  dell'intervenuta sospensione ex lege del procedimento esecutivo, il tribunale dichiari  l'illegittimità e\ o la nullità di tutti gli atti di esecuzione compiuti successivamente".

Questo tipo di opposizione può essere qualificata solo come opposizione agli atti esecutivi in quanto il ricorrente non sostiene in assoluto, la mancanza nei suoi confronti di un titolo a procedere all'esecuzione forzata né ha chiesto che si accertasse la sopravvenuta carenza assoluta di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.

Del resto dato il rapporto tra sospensione del titolo esecutivo ed esecuzione, il debitore non potrebbe legittimamente pretendere che si dichiari l'inesistenza del titolo a procedere ad esecuzione forzata né la nullità o l'estinzione del procedimento esecutivo in corso, in quanto questi sono i  possibili esiti di una opposizione all'esecuzione. con il tipo di domanda (sopra riportata) il debitore si è limitato a richiedere che il giudice dell'esecuzione prendesse atto dell'avvenuto prodursi dell'effetto sospensivo e che dichiarasse l'illegittimità degli atti compiuti successivamente.

Cass., civ. sez. III, del 26 giugno 2015, n. 13211 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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