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Società di persone e danno per la mancata percezione degli utili

La Cassazione del 25.1.2016 n. 1261 ha stabilito che nelle società di persone, il socio può agire nei confronti dell’amministratore per far valere la responsabilità extracontrattuale di questi in applicazione analogica dell’art.2395 c.c. e, ove abbia dedotto la mancata presentazione del rendiconto da parte dell’amministratore e la conseguente mancata percezione degli utili, deve ritenersi che il socio abbia fatto valere il danno a sé diretto ed immediato.
A cura di Paolo Giuliano
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Diritto agli utili nelle società di persone e nelle società di capitali

Il diritto ad ottenere l'attribuzione degli utili è diverso nelle società di persone e nelle società di capitali, infatti, nelle società di persone, l'art. 2262 c.c. prevede che ciascun socio, dopo l'approvazione del rendiconto, ha diritto alla divisione ed alla distribuzione degli utili, mentre nelle società di capitali occorre la previa deliberazione assembleare ex art. 2433 c.c., che, preso atto della sussistenza di utili nel bilancio, ne autorizzi la distribuzione.

Ne consegue che il diritto agli utili per il socio di società di persone è subordinato alla sola (redazione, presentazione) ed approvazione del rendiconto.

Danno derivante dal mancato conseguimento degli utili

Anche il danno derivante dalla mancata attribuzione degli utili è risarcibile, tale danno si può verificare sia come conseguenza per la mancata redazione  presentazione dei bilanci, sia come conseguenza derivante dalla cattiva gestione societaria. Occorre valutare se la diversa disciplina relativa al diritto agli utili incide sul diritto ad ottenere il risarcimento del danno.

Danno (diretto) per il mancato conseguimento degli utili dovuto alla mancata presentazione dei rendiconti

La differenza tra le due discipline societarie risulta evidente proprio nell'ipotesi in cui si verifica una mancata attribuzione degli utili dovuta alla mancata presentazione del bilancio. In particolare, è diversa la titolarità degli utili nelle diverse società, infatti, nelle società di capitali gli utili sono parte del patrimonio sociale fin quando l'assemblea eventualmente non ne disponga la distribuzione in favore dei soci, (di conseguenza l'eventuale sottrazione indebita di tali utili ad opera dell'amministratore lede il patrimonio sociale e solo indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull'interesse economico del singolo socio, compromettendo la sua aspettativa di reddito e comprimendo il valore della sua quota), al contrario, nelle società di persone gli utili sono dei soci.

Le differenza nelle diverse società in relazione agli utili incide anche sulla legittimazione necessaria per ottenere il risarcimento del danno. Quando gli utili fanno parte del patrimonio della società (di capitali) fino alla delibera di distruzione (successiva a quella relativa all'approvazione del bilancio) il singolo socio non ha il diritto di far valere la responsabilità diretta verso gli amministratori ex art. 2395 c. c., (che presuppone invece l'esistenza di un danno subito dal medesimo socio direttamente, non cioè come mero riflesso del danno sociale di cui solo la società, per il tramite degli organi a ciò abilitati e con il procedimento prescritto dall'art. 2393 c. c., può chiedere il risarcimento all'amministratore).

Nelle società di persone, al contrario,  la lesione del diritto a ottenere gli utili derivante dalla macata presentazione dei bilanci può essere fatta valere dal socio (direttamente contro gli amministratori) come danno diretto ed immediato, proprio in quanto conseguente al mancato assolvimento da parte del socio amministratore dello specifico obbligo di distribuzione degli utili, (di "proprietà" del socio) ovviamente ove sussistenti.

Il comportamento dell'amministratore (che determina l'omessa distribuzione degli utili) è fonte diretta di risarcimento del danno in quanto detto comportamento è assunto in inosservanza di norme che stabiliscono diritti dei soci immediatamente azionabili, comporta un danno diretto di questi, e quindi legittima il ricorso all'azione individuale di responsabilità.

Danno (indiretto) per il mancato conseguimento degli utili dovuto alla cattiva gestione società

Diversa sarebbe la conclusione ove il socio facesse valere in giudizio la mancata percezione degli utili come derivante da diversi comportamenti di gestione tenuti dall'amministratore, dato che in tali ipotesi il danno lamentato verrebbe a configurarsi quale conseguenza del danno arrecato alla società, e solo in seconda battuta al socio.

Come distinguere le diverse ipotesi

In  concreto il problema sarà quello di distinguere quando una domanda richiede il risarcimento diretto del danno da mancata distribuzione degli utili e quando la domanda richiede il risarcimento indiretto del danno da mancata attribuzione degli utili, è evidente che si tratta di una valutazione da fare caso per caso, ma in generale si può affermare che nelle società personali, il socio può agire nei confronti dell'amministratore per far valere la responsabilità extracontrattuale di questi in applicazione analogica dell'art.2395 c.c. e, ove dedotte la mancata presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore, e la conseguente mancata percezione degli utili, deve ritenersi che il socio abbia fatto valere il danno a sé diretto ed immediato.

Cass., civ. sez. I, del 25 gennaio 1261 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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