DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26
Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
in G.U. Serie Generale n.61 del 14-3-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014
Scopo del Decreto.
In base all'art. 1 lo scopo del decreto legislativo n.26del 2014 è quello di individuare misure e i principi per la protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi.
Principi alla base del decreto
Il primo principio generale è quello secondo il quale non è ammesso sempre l'uso di animali vivi, ma è possibile l'uso di animali vivi per fini scientifici o educativi solo quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida ed applicabile.
Altro principio generale (al fine di evitare elusioni alle norme del decreto legislativo del 2014 n. 26) è quello secondo il quale l'eliminazione del dolore, della sofferenza, del distress, dei danni temporanei o prolungati per mezzo della corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non esclude l'applicazione delle norme del decreto n. 26 del 2014.
Le norme del decreto a tutela degli animali si applicano a tutte le procedure che preveda l' uso, invasivo o non invasivo, di un animale ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o ai fini educativi, che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, distress danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie.
Divieti.
In ogni caso è vietato l'impiego di animali delle specie in via di estinzione.
In ogni caso è vietato l'impiego nelle procedure di animali prelevati allo stato selvatico.
In ogni caso è vietato l'impiego nelle procedure di animali randagi o provenienti da canili o rifugi, nonche' di animali selvatici delle specie domestiche.
Ecco, quindi, che è ammissibile solo l'uso di animali specificatamente allevati per fini le predette procedure. Colui che vuole allevare animali per tali fini deve essere espressamente e preventivamente autorizzato.
Non è possibile usare animali vivi quando si possono ottenere i medesimi risultati con animali morti.
Tipi di procedimenti in cui sono presenti animali.
Se si devono usare animali vivi, occorre scegliere le procedure che a) richiedono il minor numero di animali; b) utilizzano animali con la minore capacita' di provare dolore,sofferenza, distress o danno prolungato; c) sono in grado di minimizzare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato; d) offrono le maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti; e) hanno il piu' favorevole rapporto tra danno e beneficio.
Sono vietate le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse causano dolore intenso a seguito di gravi lesioni all'animale.
Concluse le procedure scientifiche gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, previo parere favorevole del medico veterinario di cui all'articolo 24, possono essere reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro specie.
Regole per gli stabilimenti di allevamento e di ricerca con animali
Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento in cui si utilizzano animali a fini scientifici deve essere preventivamente autorizzato.
Ogni stabilimento di allevamento, di fornitura e di utilizzazione degli animali deve disporre di a) impianti e attrezzature adeguati alle specie animali ospitate e allo svolgimento delle attivita' e delle procedure laddove condotte; b) un numero adeguato di persone qualificate per garantire la cura e il controllo giornaliero degli animali nonche' il corretto funzionamento della struttura, degli impianti e delle attrezzature.
La progettazione, la costruzione e le modalita' di funzionamento degli impianti e delle attrezzature sono realizzate a garanzia di uno svolgimento il piu' efficace possibile delle attivita' e delle procedure, nonche' al fine di ottenere risultati affidabili usando il minor numero possibile di animali e con il minor grado di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato.
In questi stabilimenti, quanto alla cura e sistemazione degli animali, è previsto che a) gli animali dispongono di alloggio e godono di un ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere; b) qualsiasi limitazione alla possibilita' dell'animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali e' mantenuta al minimo; c) le condizioni fisiche in cui gli animali allevati, tenuti o utilizzati sono soggette a controlli giornalieri; d) sono adottate misure intese a eliminare tempestivamente qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, distress o danno prolungato evitabili eventualmente rilevati; e) gli animali sono trasportati in condizioni appropriate tali da ridurre al minimo sofferenza e stress in relazione alla specie, alla durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato.
In questi stabilimenti è previsto che il personale che si occupa egli animali deve essere adeguato al numero degli animali e deve disporre di un livello di istruzione e formazione idoneo.
Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un medico veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, che prescrive le modalita' per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali.
Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore tiene presso ogni stabilimento un registro non modificabile, di tipo informatico o cartaceo, approvato dall'autorita' competente.
Controlli
Le autorita' competente effettuano ispezioni regolari sugli allevatori, sui fornitori e sugli utilizzatori ed i rispettivi stabilimenti, per verificare la conformita' degli stessi con i requisiti del presente decreto.
Il Ministero promuove lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello piu' alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e aggiornamento per gli operatori.
Comitato per la protezione degli animali
Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' istituito presso il Ministero, che ne assicura il coordinamento e le attivita' di segreteria, il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici.
Il Decreto Legislativo del 4 marzo 2014 n. 26 in pdf