La sentenza ex art. 2932 cc
L'art. 2932 cc permette di ottenere una sentenza che sostituisce gli effetti di un contratto, quando una delle parti si è obbligata a stipulare un futuro contratto e, poi, rimane inadempiente. (E' irrilevante accertare se l'obbligo di stipula deriva da una fonte negoziale o dalla legge, in quanto la sentenza ex art. 2932 cc può essere ottenuta in entrambe le ipotesi).
E' opportuno precisare che la sentenza ex art. 2932 cc sostituisce gli effetti del contratto non stipulato, ma non sostituisce il documento (contratto) in quanto tale.
Anche se di solito l'art. 2932 cc è applicato nell'abito del preliminare, occorre osservare che l'art. 2932 cc ha una portata molto più ampia, non limitata (o limitabile) solo all'inadempimento dell'obbligo che deriva dalla stipula di un contratto preliminare.
I soggetti contro cui può essere chiesta la sentenza ex art. 2932 cc
I soggetti che possono richiedere la sentenza ex art. 2932 cc sono – di solito – persone (fisiche o giuridiche) private. Resta da chiedersi se la sentenza ex art. 2932 cc può essere chiesta quando l'altro contraente è la pubblica amministrazione.
Il motivo che spinge a porsi la domanda relativa alla compatibilità della sentenza ex art. 2932 cc con la pubblica amministrazione deve essere ricercato nei poteri riconosciuti alla pa. Infatti, non può non essere notato che una eventuale sentenza ex 2932 cc potrebbe incidere, da un lato, sulla c.d. discrezionalità amministrativa, dall'altro, potrebbe incidere sul potere esclusivo della pa di creare, modificare, o estinguere un atto amministrativo.
Il rapporto tra la sentenza ex art. 2932 cc e l'atto amministrativo
Quanto al rapporto tra sentenza ex art. 2932 cc e l'atto amministrativo è opportuno osservare che la sentenza ex art. 2932 cc, avendo ad oggetto il mero accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento del soggetto obbligato alla prestazione del consenso, non incide sulla sovranità della pa sull'atto amministrativo, quindi, non implica alcuna violazione del divieto di annullare, revocare o sostituire l'atto amministrativo, posto dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
Inoltre, per la natura della sentenza ex art. 2932 cc (che sostituisce gli effetti del contratto), si può anche affermare che la sentenza ex art. 2932 cc non configura un provvedimento esecutivo per la realizzazione coattiva di un "facere" della pubblica amministrazione.
Naturalmente, chiusa la fase strettamente amministrativa, attraverso la quale la pa decide e valuta se è opportuno obbligarsi a stipulare un determinato contratto), la pa deve aver assunto l'obbligo (poi divenuto inadempiuto) di stipulare un contratto, in assenza di tale obbligo manca l'elemento essenziale per ottenere la sentenza ex art. 2932 cc.
Se la pa non ha assunto l'obbligo di stipulare un futuro contratto non può ritenersi venuta meno la discrezionalità tecnica dell'amministrazione pubblica nella valutazione dell'opportunità di contrarre (anche solo nei limiti di un preliminare).
Quindi, "nelle assegnazioni in locazione di alloggi di edilizia economica e popolare con patto di futura vendita l'assegnatario vanta, quando si siano maturati i presupposti, ed alle condizioni di cui al patto stesso, un diritto soggettivo perfetto al trasferimento a suo favore del diritto di proprietà sull'alloggio assegnatogli, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, al quale l'assegnatario può rivolgersi per ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, a norma dell'art. 2932 cod. civ.";
"Anche quando l'amministrazione non intenda seguire, per la cessione di alloggi di edilizia economica e popolare, la via privatistica mediante stipula di un contratto preliminare, ma sia stata comunque pattuita l'assegnazione in locazione con patto di riscatto, o sia comunque pervenuto a conclusione il procedimento amministrativo volto alla cessione dell'alloggio e sia stata comunicata da parte dell'ente assegnante l'accettazione della domanda dell'assegnatario e la determinazione del prezzo, sussiste il diritto dell'assegnatario di agire in giudizio, dinanzi al giudice ordinario, per ottenere l'accertamento dell'avvenuta cessione in proprietà del bene o una sentenza di trasferimento ex art. 2932 cod. civ".
Cass., civ. sez. I, del 21 febbraio 2017, n. 4400