Scambio elettorale politico-mafioso: nuova norma, a rischio il processo Cosentino
Nella giornata di oggi la Commissione Giustizia del Senato dovrebbe approvare il nuovo 416-ter, figlio del 416-bis, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Il restyling era atteso da anni: per l'esattezza dal 1992, anno in cui venne varato senza tuttavia mai entrare veramente a regime, tanto che a fornire i numeri – impietosi – è stato l'ex Pm Raffaele Cantone: 15 sentenze rispettate rispetto alle 862 per associazione mafiosa. Ebbene, oggi dovrebbe vedere la luce il nuovo articolo, che reciterebbe così: "Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate dal primo comma". La legge è figlia di un compromesso tra Pd, Pdl e Scelta Civica e, almeno apparentemente, si tratta di una buona norma.
Eppure per qualcuno non è così. L'ex pm Felice Casson, la giornalista anti-camorra Rosaria Capacchione e l'ex pm Cantone sono assai critici con il testo redatto. Le ragioni sono semplici: quel "consapevolmente" comporta che l'inchiesta giudiziaria debba dimostrare l'effettiva "consapevolezza" dello scambio. La parola "procacciare" sostituisce l'originaria "promessa" che rendeva assai meglio il momento iniziale dello scambio. Critico anche il riferimento alle modalità del 416-bis perché ciò comporta un'azione violenta che potrebbe non esserci. Infine la pena, quei 10 anni al posto dei 12 del 416-bis, col rischio che processi in corso per reati associativi – come Cosentino, Ferraro e Fabozzi a Napoli – vedano gli avvocati chiedere la riqualificazione del reato con un ricasco negativo sulla prescrizione.