Sarah Scazzi, Cassazione: ecco perché Sabrina Misseri deve restare in carcere
Sabrina Misseri ha una “personalità portatrice di accentuata pericolosità e propensione a delitti della specie di quelli per cui si procede”. Per questo motivo deve rimanere in carcere e non può essere messa agli arresti domiciliari. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni relative al no alla scarcerazione dell'estetista di 26 anni condannata in primo grado all'ergastolo insieme alla madre Cosima Serrano per l’omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto ad Avetrana il 26 agosto 2010. La decisione era stata presa nell’udienza dello scorso 27 giugno, quando la Suprema Corte aveva bocciato il ricorso presentato dalla difesa di Sabrina che chiedeva la detenzione domiciliare. Oggi sono uscite le motivazioni. Secondo gli ‘ermellini’, i giudici di merito hanno detto ‘no’ alla scarcerazione con “argomenti esaurienti, in diritto corretti e non illogici in fatto, ancorati ai dati processuali e riferiti a condotte, allo stato positivamente accertate, costitutive di non uno, ma ben quattro delitti (sequestro di persona e omicidio, occultamento di cadavere e calunnia) e di una ritenuta costante e pervicace opera di depistaggio, inarrestabilmente proseguita anche dopo il delitto più grave, sino all’arresto”.
Perchè Sabrina Misseri non può uscire dal carcere
Correttamente, sottolinea la Suprema Coret, queste “condotte sono state ritenute tutte nel loro complesso indice di una personalità portatrice di accentuata pericolosità e propensione a delitti” come quelli già commessi. “In altri termini – prosegue la Suprema Corte – gli articolati riferimenti alla molteplicità ed estrema gravità dei fatti delittuosi commessi, alla propensione manifestata dalla Misseri ad ostacolare l’accertamento della verità, alle modalità odiose di consumazione dei delitti, all’inquietante atteggiamento tenuto nelle interrelazioni familiari e parentali, al movente futile e alla spregiudicatezza manifestata, correttamente e non illogicamente risultano complessivamente valorizzati per escludere sia l’insussistenza di esigenza cautelari sia la sussistenza di elementi specifici idonei a dimostrare positivamente che dette esigenze potevano essere soddisfatte con altre misure”.