Quali scuole riapriranno domani, 6 aprile, a Roma e nel Lazio: come cambiano le regole
Da martedì 6 aprile a venerdì 30 aprile riapriranno le scuole di Roma e del Lazio. Rientreranno in classe gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (asili, elementari e medie). Anche se il Lazio dovesse passare in zona rossa (questa la novità introdotta dal governo), tutti gli studenti fino alla prima media compresa potranno continuare ad andare a scuola e a frequentare le lezioni in presenza. In zona rossa rimarrebbero a casa soltanto gli studenti della seconda e terza media e delle superiori.
In zona arancione, invece, andranno a scuola in presenza anche gli alunni della seconda e terza media. Per quanto riguarda le scuole superiori, sarà garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, degli studenti.
Le regole nel Lazio zona arancione
Da martedì 6 aprile il Lazio tornerà in zona arancione. Questo significa che saranno consentiti tutti gli spostamenti all'interno del proprio comune di residenza o di domicilio. Gli spostamenti in altri comuni potranno essere effettuati per motivi di salute, necessità o lavoro. I negozi potranno rimanere aperti tutti i giorni fino alle ore 21. Per quanto riguarda bar e ristoranti, sarà consentito il servizio da asporto e quello a domicilio. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del giorno successivo.
La parte sulle scuole del decreto legge del 1 aprile
Il testo integrale della della parte sulle scuole del decreto 1 aprile 2021, n. 44. Si tratta in particolare dell'articolo 2:
Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado 1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.
I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio. 2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.
Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. 3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.