Fedez contro Codacons, il Tribunale di Roma archivia il caso e respinge le richieste del rapper
Pubblicità occulta e testi omofobi: per questo il Codacons aveva accusato Fedez dopo il suo intervento al Concertone del primo maggio a Roma del 2021, quando era apparso nell'Auditorium Parco della Musica, che ha ospitato l'evento durante il periodo pandemico, indossando un cappellino di un noto marchio sportivo durante la diretta in occasione della Festa dei Lavoratori. Nello stesso periodo, inoltre, lo stesso Codacons aveva citato il rapper anche per presunti "testi omofobi", durante la campagna del ddl Zan, per una canzone pubblicata nel 2011. In risposta Fedez aveva querelato il Codacons per diffamazione. Ma ad avere ragione, secondo il Tribunale di Roma, è proprio la nota associazione.
Le ragioni della sentenza
"Quanto alla pubblicità occulta, l'oggettività del fatto, ovvero dell'aver indossato sul palco del concerto del 1° maggio il Lucia (facendo riferimento a Fedez, all'anagrafe Federico Lucia, ndr) un cappellino recante il logo Nike, ammessa anche dall'opponente, va strettamente connessa alla pendenza presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di un procedimento a carico dello stesso Lucia; non rileva come evidenziato dal PM la circostanza che sia stato archiviato tale procedimento atteso che la medesima Autorità ha definito tale pubblicità "palese" e non "occulta", corroborando tale qualifica l'interesse pubblico della notizia". Insomma, stando a quanto scrive la giudice, il Codacons con la sua denuncia per pubblicità occulta non avrebbe diffamato Fedez.
L'accusa ai testi omofobi
La citazione per testi omofobi era arrivata per il testo "Tutto il contrario", dove Fedez cita Tiziano Ferro. La frase incriminata, segnalata dal Codacons, recita: "Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing (confondendolo con il coming out, ndr). Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi. Ciao, sono Tiziano, non è che me lo ficchi".
A questo proposito, scrive il gip che "dovendosi assicurare su di un tema di pregnante ed incontestabile interesse pubblico, il pieno dispiegarsi della libertà di espressione, l’offesa alla reputazione personale dell’opponente non abbia raggiunto un certo livello di gravità e non sia stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per la reputazione sociale e professionale della stessa. Pertanto l’ipotesi accusatoria non trova fondamento per insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo, con conseguente archiviazione del procedimento penale".