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Aggiornamenti sul caso Emanuela Orlandi

Cosa può fare la Commissione parlamentare di inchiesta su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

Quali sono gli obiettivi della Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, la cui istituzione è stata approvata ieri in Senato.
A cura di Enrico Tata
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Il Parlamento ha approvato l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Dopo il voto della Camera dello scorso marzo, il 9 novembre il Senato ha dato il via libera definitivo. Orlandi è scomparsa a Roma il 22 giugno 1983, in circostanze mai chiarite, quando la ragazza aveva quindici anni. La scomparsa di Mirella Gregori è avvenuta a Roma il 7 maggio 1983, quando la ragazza aveva sedici anni. Si ritiene che le due vicende siano connesse, non solo perché si tratta di casi avvenuti a distanza di pochi giorni, ma anche perché sono emersi collegamenti dalle indagini giudiziari e dalle inchieste giornalistiche.

Negli scorsi mesi, per volontà di papa Francesco, anche il promotore di giustizia Vaticano, Alessandro Diddi, ha avviato un'indagine sul caso Emanuela Orlandi. 

Quali sono gli obiettivi e qual è la durata della Commissione bicamerale

La Commissione bicamerale d'inchiesta è stata istituita per tutta la durata della XIX legislatura e quindi (a meno di scioglimento anticipato delle Camere) fino al 2027. I suoi compiti sono quelli di:

  • ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica la dinamica della scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori;
  • verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti la scomparsa delle due ragazze;
  • esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda;
  • verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità

Al termine dei lavori la Commissione è tenuta a presentare una relazione sui risultati dell'inchiesta.

Com'è composta la Commissione bicamerale

La Commissione è composta da 20 senatori e 20 deputati in proporzione dei componenti dei gruppi parlamentari. In ogni caso è assicurata la presenza di almeno un senatore e un deputato per ciascun gruppo.

L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari ed è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti nell'elezione del Presidente, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Che poteri ha la Commissione Orlandi

La Commissione bicamerale può procedere alle indagini con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria. Tuttavia non può adottare provvedimenti restrittivi della libertà o che restringano la segretezza della corrispondenza. Se un testimone, un perito, un consulente tecnico regolarmente citato o convocato non compaiono nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo o può condannarli al pagamento di una multa.

La Commissione può, nelle materie attinenti all'inchiesta, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria, ma è vincolata a mantenere l'eventuale regime di segretezza degli atti coperti da segreto.

Per quanto riguarda le audizioni, è viene disposta la non opponibilità alla Commissione, limitatamente ai fatti oggetto di inchiesta, del segreto d'ufficio, professionale e bancario. Per il segreto di Stato trova applicazione la normativa dettata dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Le sedute sono pubbliche (fermo restando la possibilità di disporre diversamente) e la commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie.

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