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Risarcimento del danno e l’esecuzione forzata di una sentenza non definitiva

La Cassazione del 21.11.2017 n. 27564 ha stabilito che l’obbligo di restituzione derivante dall’avvenuto adempimento (spontaneo o coattivo) dell’obbligazione in base a una sentenza provvisoriamente esecutiva (poi eliminata) non richiede alcuna prova degli stati soggettivi dell’accipiens, mentre la domanda risarcitoria (per i danni derivanti dall’esecuzione forzata basata su un titolo provvisoriamente esecutivo) richiede la allegazione e la prova dei suoi ordinari presupposti (sia oggettivi che soggettivi), come previsto dal codice civile.
A cura di Paolo Giuliano
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Passaggio in giudicato della sentenza e provvisoria esecuzione della sentenza

La sentenza diventa definitiva quando si esauriscono tutti i gradi di giudizio, oppure quando la sentenza non viene contestata (acquiescenza alla sentenza) oppure si raggiunge un effetto simile in presenza della cessata materia del contendere.

Il passaggio in giudicato e la provvisoria eseguibilità del provvedimento giudiziale sono due concetti (e due principi) diversi.

Il primo (passaggio in giudicato) implica che la sentenza è definitiva e non è più modificabile (avendo esaurito i gradi del giudizio: appello e cassazione); la provvisoria esecutività una sentenza significa che il provvedimento giudiziario, anche se non (ancora) definitivo, (in quanto sussiste ancora la possibilità di ricorrere in appello o in cassazione e, quindi, sussiste la possibilità che tale provvedimento possa essere modificato), può essere messo in esecuzione.

Il rischio derivante dall'esecuzione di un provvedimento non definitivo (anche se esecutivo provvisoriamente)

Il motivo per il quale l'ordinamento permette di porre in esecuzione provvedimenti non ancora definitivi è quello di evitare inutili ricorsi in appello o in cassazione solo al fine di allontanare l'esecuzione della sentenza.

Risulta evidente che porre in esecuzione un titolo provvisoriamente esecutivo (basato su una sentenza non definitiva) espone il creditore al rischio derivante dalla modifica della sentenza non (ancora) passata in giudicato.

Il legislatore non fornisce una regola generale per risolvere queste situazione, ma fornisce dei frammenti di normativa, infatti si potrebbe ricordare

La tutela del soggetto che subisce un'esecuzione forzata basata su un titolo provvisoriamente esecutivo

Se il rischio di intraprendere l'esecuzione forzata su un titolo provvisoriamente esecutivo è del creditore, occorre valutare quali forme di tutele possono essere esercitate dal debitore che subisce l'esecuzione forzata basata su un titolo non definitivo (anche se provvisoriamente esecutivo).

Le tutele sono sostanzialmente due: a) l'opposizione all'esecuzione; b) il debitore può chiedere al creditore la restituzione di quanto incamerato dall'esecuzione forzata (venuta meno per l'eliminazione del titolo esecutivo provvisorio) e il risarcimento del danno derivante da un'esecuzione forzata che sarebbe stato opportuno non iniziare (vista la precarietà del titolo esecutivo).

Opposizione all'esecuzione per il venir meno della sentenza provvisoriamente esecutiva

Cass. civ. sez. II del 9 agosto 2019 n. 21240).

Infatti, nonostante qualche oscillazione nella recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.30857/2018; n. 31955/2018), deve confermarsi il principio che l'esecuzione diviene ingiusta, se, durante lo svolgimento del processo esecutivo, venga cassata la sentenza posta in esecuzione. La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo- che può essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo – importa l'accoglimento dell'opposizione alla esecuzione (Cass. n. 28/1970; n. 1245/1973).(Cass. civ. sez. II del 9 agosto 2019 n. 21240).

Ed invero «l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per qualunque motivo sia stata proposta, l'opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità ex tunc dell'esecuzione» (Cass. 3977/2012; n. 20868/2018). (Cass. civ. sez. II del 9 agosto 2019 n. 21240).

Risarcimento del danno e restituzione di quanto pagato in base all'esecuzione forzata basata su una sentenza provvisoriamente esecutiva

La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente alla perdita dell'immobile espropriato (ad esempio perché si assume che il valore dell'immobile è maggiore di quanto ricavato dalla sua vendita forzosa)  e quella avente ad oggetto la restituzione dell'importo conseguito dal creditore all'esito della distribuzione del relativo importo, a soddisfazione totale o parziale della sua pretesa, hanno differente natura, oggetto e presupposti.

La domanda di restituzione del pagamento ricevuto dal creditore in seguito all'eliminazione del titolo provvisoriamente esecutivo

La domanda di restituzione di quanto ricevuto dal creditore all'esito dell'esecuzione forzata  è un'azione restitutoria avente ad oggetto la ripetizione di un pagamento indebito che peraltro  si differenzia dalla ordinaria "condictio indebiti", sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza e prescinde dall'esistenza o meno del rapporto sostanziale, sia perché il comportamento dell’accipiens" non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede, non potendo venire in considerazione stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti; e la relativa obbligazione ha del resto natura di debito di valuta, natura assolutamente incompatibile con una ricostruzione di essa quale obbligazione risarcitoria.

L'obbligazione restitutoria ha natura di obbligazione di valuta e al creditore spettano gli interessi al tasso legale (salva la prova concreta di un maggior danno) sugli importi da restituire, interessi che decorrono dalla data del pagamento.

La domanda di restituzione proponibile per la prima volta anche in appello

La Cass., civ. sez. III, del 12 luglio 2018, n. 18340 ha affermato che deve seguirsi il principio già codificato in giurisprudenza secondo cui la restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può chiedersi per la prima volta, in sede di appello avverso quest'ultima, anche in sede di precisazione delle conclusioni, non potendo tale domanda considerarsi nuova e, quindi, preclusa per tardività, sicché il giudice del gravame che ometta di pronunciarsi sulla stessa incorrerebbe nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (Cass., 31/03/2015, n. 6457, in un caso, analogo a quello qui in scrutinio, in cui il pagamento risulta avvenuto, come spiegato in controricorso, a seguito di esecuzione forzata e durante il giudizio di appello; né risulta diversamente in ricorso come avrebbe altrimenti dovuto essere dettagliato per sorreggere l'idonea specificità del motivo).

Come sottolinea la giurisprudenza, si tratta infatti di domanda meramente accessoria, similmente a quanto avviene per ipotesi come quella della domanda ex art. 96, cod. proc. civ. (Cass., 16/06/2016, n. 12387; cfr., "parte qua", Cass., 19/10/2012, n. 17227, citata dal pubblico ministero in udienza). (Cass., civ. sez. III, del 12 luglio 2018, n. 18340).

La domanda di risarcimento del danno derivante dall'esecuzione forzata basata su un titolo provvisoriamente esecutivo (poi eliminato)

La domanda di risarcimento del danno (ad esempio il valore reale del bene oggetto dell'esecuzione forzata era maggiore di quanto ricavato dall'esecuzione forzata) ha una  innegabile natura risarcitoria, e la sua qualificazione quale ipotesi di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., discende in modo piano dal suo contenuto e dal suo oggetto, trattandosi del risarcimento del danno conseguente ad un comportamento processuale della controparte, e precisamente alla condotta imprudente del creditore che ha promosso l'esecuzione forzata sulla base di un titolo esecutivo non ancora divenuto definitivo.

Le prove alla base della domanda di restituzione o della domanda di risarcimento del danno

Mentre l'obbligazione  restitutoria  derivante dall'avvenuto adempimento (spontaneo o coattivo che sia) dell'obbligazione in base a un titolo poi eliminato non richiede alcuna prova ulteriore degli stati soggettivi dell'accipiens, l'eventuale ulteriore domanda risarcitoria richiede invece certamente la allegazione e la prova dei suoi ordinari presupposti (sia oggettivi che soggettivi), come previsti dalle specifiche disposizioni eventualmente invocate.

Cass., civ. sez. III, del 21 novembre 2017, n. 27564

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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