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Ripartizione del risarcimento del danno tra medico e ospedale

La Cassazione del 5.7.2017 n. 16488 ha stabilito che la responsabilità  della struttura (casa di cura o ente ospedaliero) nei confronti del paziente può dirsi “diretta” ex art. 1218 cc in relazione a comportamenti propri d’inadempimento (es. per la carenza delle attrezzature o dei medicinali) e può dirsi “indiretta” ex art. 1228 cc perchè derivante dall’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario dell’ente, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
A cura di Paolo Giuliano
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Risarcimento dei danni

Quando si tratta di risarcire dei danni, la situazione potrebbe essere relativamente semplice (un danneggiante un danneggiato) oppure la situazione potrebbe essere molto più complessa (più danneggianti un unico danneggiato)

In situazioni complesse occorre distinguere il rapporto interno (tra i diversi danneggianti) e il rapporto esterno tra parte danneggiante (formata da più soggetti) e parte danneggiata (formata da una o più soggetti), di solito nel rapporto esterno  i danneggiati sono solidalmente responsabili per il danneggiato per i danni procurati a quest'ultimo.

Il rapporto interno tra i diversi danneggianti

Il rapporto interno tra i diversi danneggianti riguarda essenzialmente la ripartizione del risarcimento del danno (pagato al danneggiato) tra i diversi danneggianti.

Se solo uno dei danneggianti è chiamato dal danneggiato a risarcire il danno, il danneggiante che ha saldato il pagamento del danno ha diritto di regresso verso gli altri danneggianti.

Il regresso (di quanto pagato) può essere effettuato ripartendo il danno in parti uguali tra i danneggianti (se la responsabilità nel verificarsi del danno è stata considerata uguale). Però, è anche possibile che l'incidenza di ogni danneggiante nel verificarsi del danno sia diverso, in quanto ogni danneggiante ha contribuito in modo diverso al verificarsi del danno, come è possibile che i titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) sia diverso tra i diversi danneggianti.

La ripartizione del risarcimento del danno tra medico e ospedale

L'ambito nel quale è più evidente e concreto quanto sopra esposto è il campo del risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica.

Infatti, la ripartizione interna del danno è potrebbe essere quantificata in modo diverso tra i componenti dell'equipe chirurgica che ha effettuato l'intervento. Inoltre, il titolo del risarcimento del danno a carico dell'ospedale dove è stato effettuato l'intervento potrebbe essere diverso ed essere contemporaneamente a titolo di inadempimento contrattuale (per il contratto stipulato tra malato ed ospedale inadempimento del quale il medico non è responsabile) e di responsabilità extracontrattuale (responsabilità oggettiva) per l'illecito compiuto dai medici che lavorano per l'ospedale.

Il contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria

L'accettazione del paziente in una struttura pubblica o privata deputata a fornire assistenza sanitaria ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale trova la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive (talvolta definito come contratto di spedalità, talvolta come contratto di assistenza sanitaria) con effetti protettivi nei confronti del terzo.

In questo contratto, a fronte del pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della struttura (ente ospedaliero o casa di cura), accanto a obblighi di tipo lato sensu alberghieri, quelli di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.

La doppia responsabilità della struttura sanitaria in base al contratto di assistenza sanitaria o spedalità

In virtù del contratto che si conclude con l'accettazione del paziente in ospedale, la struttura ha l'obbligo di fornire una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd. di protezione ed accessori.

Pertanto, la responsabilità  della struttura ospedaliera ricondotta all'inadempimento di obblighi propri della medesima, per un verso, si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c. e, per l'altro, in relazione alle prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, consente di fondare la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendenti sulla base dell'art. 1228 c.c.

Con la conseguenza che la responsabilità  della struttura (casa di cura o ente ospedaliero) nei confronti del paziente

  • può dirsi "diretta" ex art. 1218 c.c. in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad esempio in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione dei medicinali o del personale medico ausiliario o paramedico o alle prestazioni di carattere alberghiero) dei danni derivanti da questo tipo di inadempimenti il medico non risponde;
  • e può dirsi, sia pur soltanto lato sensu, "indiretta" ex art. 1228 c.c. perchè derivante dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'ente, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo "un collegamento" tra la prestazione da costui effettuata e la organizzazione aziendale della struttura, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. Il medico risponde con l'ospedale della prestazione medica carente

Cass. civ. sez. III del 5 luglio 2017 n. 16488

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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