IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 luglio 2012
in G.U. del 24.7.2012 n. 171
Visto l'articolo 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Visto l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» il quale dispone
che tutte le province delle Regioni a statuto ordinario esistenti
alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge sono oggetto
di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai
commi 2 e 3;
Visto l'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del
2012, il quale stabilisce che il Consiglio dei Ministri determina il
riordino delle province sulla base di requisiti minimi da
individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione
residente in ciascuna provincia;
Considerata la necessita' di dare attuazione all'articolo 17 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012 anche al fine di contribuire al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli
obblighi europei e necessari al raggiungimento del pareggio di
bilancio e considerata altresi' la necessita' di favorire il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
Ritenuto pertanto che, ai fini dell'adozione della deliberazione
del piano di riordino delle province, e' necessario determinare i
relativi criteri, da individuarsi nella dimensione territoriale e
nella popolazione residente in ciascuna provincia;
Sulla proposta dei Ministri dell'interno e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Delibera:
Art. 1
Criteri per il riordino delle province
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», tutte le
Province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di
adozione della presente delibera sono oggetto di riordino sulla base
dei seguenti requisiti minimi:
a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento
chilometri quadrati;
b) popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila
abitanti.
2. Le nuove province risultanti dalla procedura di riordino devono
possedere entrambi i requisiti di cui al comma 1, ferme restando le
deroghe previste dall'articolo 17, comma 2, terzo e quarto periodo
del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
3. La proposta di riordino delle province tiene conto delle
eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni
provinciali esistenti alla data di adozione della presente delibera,
fermo restando che il riordino deve essere deliberato sulla base dei
dati di dimensione territoriale e di popolazione di cui al comma 1
come esistenti alla medesima data di adozione della presente
delibera.
4. Il riordino di cui all'articolo 17, comma 1, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012 non puo' comportare l'accorpamento di
una o piu' province esistenti alla data di adozione della presente
delibera con le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria che, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, del medesimo decreto-legge e con le
modalita' e i tempi ivi indicati, sono soppresse con contestuale
istituzione delle relative Citta' metropolitane.
5. Le iniziative di riordino delle province stabiliscono le
denominazioni delle province esistenti in esito al riordino di cui al
comma 1.
6. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di
comune capoluogo delle singole province il comune gia' capoluogo
delle province oggetto di riordino con maggior popolazione residente.