Descrizione del meccanismo della collazione
Durante la sua vita il de cuius può effettuare delle donazioni, i beneficiari delle donazioni possono essere
- persone che parteciperanno alla successione del donate, come i figli o il coniuge, (quindi nella stessa persona si consolidano la posizione di erede e di donatario),
- oppure possono essere persone estranei al donante e che non parteciperanno alla successione del donate (quindi nella stessa persona non si riuniscono la posizione di erede e di donatario).
Quando la donazione è fatta ad un soggetto che parteciperà alla successione del donate, la donazione è considerata come un anticipo della successione, quindi, per non alterare le posizioni tra i coeredi, il donatario erede è tenuto alla c.d. collazione della donazione.
La collazione può avvenire in due modi: a) si restituisce alla massa ereditaria la donazione aumentando il numero e il valore dei beni ereditari da dividere, b) oppure il donatario erede imputa alla sua quota di eredità la donazione, (detrae dalla sua quota di eredità la donazione), considerandola come un anticipo di eredità già ricevuta durante la vita del de cuius donante.
Il risultato o gli effetti sono identici: il donatario erede non avrà vantaggi rispetto gli altri eredi non donatari.
Donazioni oggetto di collazione
Naturalmente il meccanismo della collazione non è privo di complicazioni.
Come si è detto oggetto della collazione sono le donazioni, tale locuzione non riguarda solo le donazioni dirette, ma comprende anche le donazioni indirette (con tutti i problemi che derivano dall'individuazione di una donazione indiretta come l'esistenza di un conto cointestato).
Inoltre, occorre valutare se deve essere considerato il valore del bene al momento della donazione o il valore del bene al momento della divisione dell'eredità. Infatti, può capitare che il bene donato subisca delle trasformazioni che ne alterino il valore (aumentandolo) ad esempio un fondo non edificabile diventa edificabile.
Inoltre, occorre considerare anche gli acquisti per accessione al bene donato.
Esclusione oggettiva della collazione
Non tutte le somme di denaro spese dal de cuius per gli eredi sono oggetto di collazione, infatti, l'art. 742 cc individua le spese non soggette a collazione, mentre l'art. 741 cc individua le spese oggetto di collazione.
Esclusione soggettiva dalla collazione
L'esclusione del meccanismo della collazione può essere anche soggettiva o volontaria e derivare da una scelta del de cuius o degli altri eredi.
Esclusione dalla collazione effettuata dal de cuius o dagli eredi
L'erede – donatario può essere esentato dall'obbligo di applicare la collazione dal de cuius o dagli altri eredi in due modi:
a) il donante (futuro de cuius) può dispensare l'erede donatario della collazione o con una clausola espressa inserita nella donazione oppure con una espressa disposizione testamentaria; si tratta di una dispensa che ha necessariamente forma scritta;
b) nulla esclude che dopo l'apertura della successione gli altri eredi "rinunziano" all'applicazione del meccanismo della collazione.
Rinuncia agli effetti della collazione effettuata dagli eredi
Nulla esclude che dopo l'apertura della successione gli eredi rinunziano all'applicazione della collazione. In questa situazione occorre valutare due elementi: se si tratta di una vera e propria rinunzia all'applicazione dell'istituto della collazione oppure di una rinunzia agli effetti (o conseguenze) che derivano della collazione e se la rinunzia può avvenire tacitamente o per fatti concludenti.
La collazione viene qualificata come obbligazione ex lege, a carico del donatario, che sorge a seguito dell'apertura della successione, questo comporta, da un lato, che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, dall'altro, questo implica che non si può tanto parlare di rinuncia alla collazione, quanto piuttosto di rinuncia agli effetti della collazione.
La rinuncia agli effetti della collazione deve ritenersi ammissibile, ben potendo i coeredi procedere alla divisione tra loro dell'asse ereditario senza applicare le disposizioni che regolano l'istituto.
Infatti, le norme che regolano la collazione hanno carattere dispositivo delle norme che regolano l'istituto, del resto manca una norma che vieti la rinuncia alla collazione da parte degli eredi, onde la collazione non può essere considerata espressione di un principio di ordine pubblico, come indirettamente confermato anche dalla espressa previsione della facoltà di dispensa dalla collazione ex art.737 comma 2 c.c.
Forma della rinuncia agli effetti della collazione effettuata dagli eredi
Posto che gli eredi possono rinunziare agli effetti della collazione (rinunzia abdicativa) resta da chiedersi se tale rinunzia può oltre che espressa anche tacita o può essere desunta da altri fatti o atti (c.d. fatti concludenti) come potrebbe essere la circostanza che gli eredi hanno già effettuato una parziale divisione dell'eredità senza applicare la collazione.
In teoria la rinunzia agli effetti della collazione da parte degli eredi può essere anche tacita, ma difficilmente una pregressa operazione divisionale di taluni cespiti dell'asse ereditario tra i coeredi implica rinunzia tacita a far valere la collazione sulla restante parte di eredità da dividere
Il fatto che la divisione sia avvenuta mediante la vendita di taluni beni dell'asse ereditario e il ricavato sia stato ripartito in modo eguale tra i coeredi, non costituisce elemento sintomatico di un intento abdicativo della collazione in relazione all'asse ereditario residuo (relictum) da dividere, posto che tale ripartizione parziale non esaurendo l'asse ereditario, non è idoneo ad alterare nè pregiudica in alcun modo l'operatività della collazione in relazione ai beni residui.
La divisione di un parte dei beni in modo eguale tra i coeredi, senza alcuna indicazione in relazione alla destinazione e criteri di ripartizione dei beni residui, non è logicamente incompatibile, nè in contrasto con la ratio e le modalità applicative della collazione.
Non è da tale fatto che possa desumersi una rinuncia tacita agli effetti della collazione.
Si osserva al riguardo che la ( necessaria) presenza di un reliclum all'esito della divisione parziale consente evidentemente la piena operatività del meccanismo previsto dagli artt. 725 e 726 c.c. sui beni residui, laddove, i beni donati non vengano conferiti in natura, ma per imputazione.
Cass. civ. sez. II del 29 settembre 2017 n. 22911