Rifiuto di ricevere la notifica
Il legislatore regola anche l'ipotesi in cui il destinatario della notifica si rifiuta di riceverla. L'art. 138 cpc stabilisce che se il destinatario rifiuta di ricevere la notifica (la copia della notifica) l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
In altre parole, la ratio della norma si fonda sul principio per il quale il destinatario della notifica non può, usando un suo comportamento dilatorio, impedire il perfezionarsi della notifica.
Occorre, però, valutare se il principio detta una regola assoluta (senza eccezioni), oppure, si è in presenza di una regola relativa, cioè sono possibili delle eccezioni, del resto, basta pensare all'ipotesi in cui colui che si vede recapitare l'atto da notificare è solo un omonimo del soggetto a cui deve essere notificato, oppure basta pensare all'ipotesi in cui all'indirizzo indicato nella notifica non è mai stato domiciliato o non è mai stato presente il destinatario.
Collegamento del soggetto con il luogo della notifica
Il primo elemento che deve sussistere per ritenere valida una notifica (e, quindi, non legittimo il rifiuto della notifica) è il collegamento tra soggetto (a cui notificare l'atto) e luogo (dove dovrebbe trovarsi il soggetto a cui notificare l'atto).
L'applicazione concreta del principio del necessario collegamento tra soggetto e luogo è ravvisabile nel consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio (reale o eletto) del difensore e non già presso il domicilio eletto della parte, anche se detti luoghi possono coincidere.
Pertanto, se la notificazione della sentenza è priva di ogni riferimento al procuratore costituito quale destinatario dell'atto, la stessa non è idonea a fare decorrere il termine ex art. 325 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale evenienza, un collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio di quest'ultimo, in modo che il difensore possa avere conoscenza dell'atto.
Notifica presso il domiciliatario
Se occorre un collegamento tra soggetto e luogo della notifica, questo collegamento deve risultare dall'istanza di notifica oppure può essere desunto anche da altri elementi.
Per rendere più chiara la vicenda si potrebbe pensare all'avvocato primo che elegge domicilio presso l'avvocato secondo sito in via chitarra 2. L'avvocato terzo notifica una sentenza all'avvocato primo in via chitarra 2 (senza indicare che domiciliato presso avvocato secondo con studio in via chitarra 2), in questa ipotesi l'avvocato secondo che si vede recapitare la notifica dell'avvocato di terzo per l'avvocato primo può legittimamente rifiutarsi di riceverla?
La differenza tra le due ipotesi è data dal fatto che la richiesta di notifica che indica come destinatario solo primo individua come destinatario, appunto, solo un soggetto, mentre la richiesta di notifica a primo presso il domiciliatario secondo individua come destinatari due soggetti (primo e secondo).
In altri termini, sono destinatari (ai fini del rifiuto ex ar.t 138 cpc) dell'atto da notificarsi solo i soggetti espressamente indicati nella richiesta di notifica, oppure sono destinatari (ai fini del rifiuto ex art. 138 cpc) dell'atto anche tutti gli altri soggetti a cui può essere notificato un atto.
Rifiuto della notifica da parte del domiciliatario non indicato nella notifica (non destinatario dell'atto)
Il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è illegittimo (e quindi, il rifiuto della notifica è legalmente equiparata alla notificazione effettuata in mani proprie) solo ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo (non destinatario della notifica e non indicato nella notifica), ma anche ove l'accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse (alla recezione dell'atto) come non è possibile considerare perfezionata la notifica anche quando l'addetto allo studio rifiuti di ricevere l'atto indirizzato specificamente al difensore.
Ora, il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è illegittimo (e, quindi è equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie) soltanto se proveniente, con certezza, dal destinatario della notificazione medesima, ex art. 138 secondo comma cpc o, giusta la previsione dell'art. 141, terzo comma del medesimo codice, dal suo domiciliatario indicato nella notifica, e non anche quando analogo rifiuto sia stato opposto da persona che (non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al primo comma dell'art. 139 cod. proc. civ.) sia tuttavia abilitata, ai sensi del secondo comma del 139 cpc alla ricezione dell'atto, dovendosi, in tal caso, eseguire, a pena di inesistenza della notificazione, le formalità prescritte dall'art. 140 cpc.
Cass., civ. sez. II, del 12 novembre 2018, n. 28907