Quote di partecipazione in una società di capitali e la comunione legale dei coniugi
L'acquisto di quote o azioni di una società di capitali durante il matrimonio, quando vige tra i coniugi il regime della comunione legale determina che le azioni o le quota cadono in comunione legale ex art. 177 cc.
Natura giuridica della comunione legale dei coniugi
La comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza della comunione ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei.
Atti di disposizione dei beni compresi nella comunione legale dei coniugi
Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal secondo comma dell'art. 180 c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato, si traduce in un vizio di annullabilità da far valere nei termini fissati dall'art. 184, comma 2, c.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2, 31/08/2018, n. 21503).
Per ciò che concerne, invece, gli atti di disposizione su beni mobili, l'art. 184, comma 3, c.c. non prevede alcun consenso necessario né alcuna impugnazione, limitandosi la norma a porre a carico del coniuge, che abbia effettuato l'atto in questione, l'obbligo di ricostituire la comunione, ad istanza dell'altro, nello stato in cui era prima del compimento dell'atto, o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l'equivalente del bene secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione, senza stabilire alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia per l'atto compiuto in assenza del consenso del coniuge, atto che resta, pertanto, pienamente valido ed efficace (Cass. Sez. 1, 07/03/2006, n. 4890; Cass. Sez. 1, 19/03/2003, n. 4033).
Atto di disposizione delle quote di srl come atto avente ad oggetto bene immateriale equiparato ai beni mobili non iscritto nei pubblici registri
In questo contesto occorre anche comprendere come deve essere considerato l'atto di donazione di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, l'atto di disposizione delle quote di una srl deve considerarsi come bene immateriale equiparabile ai beni mobili non iscritti in pubblici registri, per cui agli atti di disposizione delle quote di srl devono applicarsi, a norma dell'art. 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili, tra cui appunto l'art. 184, comma 3, c.c.
Scioglimento della comunione legale dei coniugi
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane, tuttavia, sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., dopo lo scioglimento ex art. 191 cc alla comunione legale dei coniugi si sostituisce una comunione ordinaria (di conseguenza è possibile disporre della propria quota).
Diritto alla ricostruzione della comunione ex art. 184 comma 3 cc e diritto al rimborso ex art. 192 cc
Occorre osservare che il codice espressamente le conseguenze derivanti – durante la vigenza della comunione legale – dall'atto dispositivo compiuto senza autorizzazione (infatti l'art. 184 comma 3 cc afferma che il coniuge deve ricostruire la comunione legale) il codice civile, però, non stabilisce cosa accade se compiuto l'atto dispositivo (di bene mobile) senza autorizzazione la comunione legale si scioglie ex art. 191 cc, in altri termini, il legislatore non stabilisce se sciolta la comunione legale si applica l'art. 192 cc anche alle ipotesi di atti di diposizione (di bene mobile) compiuti senza autorizzazione.
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane, tuttavia, sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria (cfr. Cass. Sez. 1, 05/04/2017, n. 8803),
Di conseguenza, sciolta la comunione legale e sostituita la comunione legale senza quote alla comunione ordinaria non rimane operativo l'art. 184, comma 3, c.c., il quale è volto prioritariamente a reintegrare l'originario stato della comunione legale (che non esiste più sciolta la comunione tra i coniugi).
Lo scioglimento della comunione apre, invero, la fase di liquidazione della stessa, potendo ciascuno dei coniugi realizzare la propria quota, pari alla metà dei diritti già acquisiti e dei proventi delle attività separate non consumati.
In particolare, verificatosi lo scioglimento della comunione legale, trova applicazione in sede di divisione il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art. 192 c.c.
Allorché un coniuge abbia compiuto, in violazione della regola della congiuntività supposta dall'art. 184 c.c., un atto dispositivo di beni della comunione depauperandone il patrimonio, lo stesso è obbligato a corrisponderne all'altro coniuge il valore pro quota determinato al momento dello scioglimento della comunione (in quanto da tale momento soltanto diviene esigibile l'obbligo del rimborso, a meno che non fosse stato richiesto anteriormente), salvo che dimostri che l'atto sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Cass., civ. sez. II, del 6 marzo 2019, n. 6459