Le particolarità dell'opposizione a decreto ingiuntivo
Quando il debitore riceve un decreto ingiuntivo, il legislatore gli riconosce la possibilità di contestare il medesimo decreto effettuando la c.d. opposizione a decreto ingiuntivo. I motivi di contestazione possono essere infiniti, partendo da contestazione sostanziali come il pagamento del debito o la prescrizione del presunto credito oppure l'incertezza o inesistenza del debitore o del debito fino a giungere alle contestazioni formali relative ai vizi o inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo o al mancato rispetto dei termini per la notifica del decreto ingiuntivo da parte del creditore.
Sostanzialmente, l'opposizione è un atto di citazione con il quale inizia un ordinario processo di cognizione. La peculiarità di tale procedimento è le parti sono invertire, nel senso che il debitore che – di solito – è il convenuto assume la veste di attore (colui che inizia il procedimento), mentre il creditore che – di solito – è l'attore assume la veste di convenuto.
Il motivo di tale inversione dei ruoli discende dalla struttura e procedura prevista per il decreto ingiuntivo nel quale il creditore richiede l'ingiunzione senza che sia necessaria la presenza del debitore, a quest'ultimo, però, il legislatore attribuisce il diritto di contestare (opporsi) al decreto ingiuntivo iniziando (nella veste di attore) un giudizio di cognizione.
L'opposizione ordinaria e tardiva 650 cpc
Il legislatore, riconosce al debitore (ingiunto) oggetto del decreto ingiuntivo la possibilità di contestare il decreto,
- sia con un'opposizione ordinaria, cioè effettuata nei termini (40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo) e regolata dall'art. 645 cpc secondo il quale "l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente"
- sia con un'opposizione tardiva, cioè effettuata scaduti i termini (dopo i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo) e regolata dall'art. 650 cpc il quale prevede che "l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"
Dall'art. 650 cpc si può dedurre che il debitore ha automaticamente diritto a presentare l'opposizione tardiva, nel senso che tale diritto non è subordinato a nessuna "remissione nei termini", in altre parole il debitore per poter procedere all'opposizione non deve sottoporsi o richiedere nessuna preventiva autorizzazione.
E' opportuno precisare che anche se l'opposizione è tardiva segue le medesime regole e schemi dell'opposizione non tardiva, dando vita, quindi, ad un ordinario giudizio di opposizione, sempre parti invertite, cioè con il debitore che inizia il procedimento e che assume la funzione formale di attore, e il creditore che subisce il procedimento e che assume la funzione formale di convenuto.
Gli elementi e le caratteristiche dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo 650 cpc
Come si è già detto il debitore per poter proporre l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo non deve chiedere preventivamente nessuna autorizzazione o remissione nei termini, questo, però, non significa che l'opposizione tardiva non abbia delle limitazioni o che non sia sottoposta a dei limiti o debbano essere presenti dei presupposti che legittimano l'opposizione tardiva, anche se la verifica di tali presupposti o elementi viene effettuata ex post dopo la presentazione della domanda di opposizione tardiva.
Dallo stesso articolo 650 cpc è possibile dedurre che l'opposizione tardiva presuppone un vizio della notifica. Preso atto di questo elemento occorre anche chiedersi
- se in ogni ipotesi di vizio della notifica il debitore è legittimato a presentare l'opposizione tardiva (e, di conseguenza, il vizio della notifica è l'unico requisito dell'opposizione tardiva)
- oppure se oltre al vizio della notifica deve essere anche provato che il debitore opponente non ha avuto conoscenza della notifica, da questo aspetto discendono altre due conseguenze: 1) non ogni notifica viziata legittima l'opposizione tardiva, 2) solo le notifiche viziate che comportano la mancata conoscenza del decreto legittimano l'opposizone tardiva
In base alla ricostruzione che si segue per legittimare una opposizione tardiva potrebbe essere sufficiente solo il vizio della notifica (questo sarebbe l'unico elemento costitutivo dell'opposizione tardiva) oppure per legittimare l'opposizione tardiva oltre al vizio della notifica occorre anche che il debitore non ha avuto conoscenza del decreto ingiuntivo (quindi gli elementi costitutivo dell'opposizione tradiva sarebbero due: 1 esistenza di una notifica viziata, 2 prova della mancata conoscenza del decreto ingiuntivo).
650 cpc: vizio della notifica e prova della mancata conoscenza del decreto ingiuntivo
La giurisprudenza sembra seguire quest'ultima ricostruzione, quindi, Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (ex 650 cpc) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità o della nullità della notificazione dei provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Per cui sul debitore che propone una opposizione tardiva incombe l'onere di una allegazione precisa ed una dimostrazione puntuale dei fatti in cui l'impossibilità si sarebbe concretata.
Cass., civ. sez. VI, del 4 aprile 2016, n. 6518 in pdf