Il 4 dicembre il popolo italiano sarà chiamato a esprimersi con un referendum sulla riforma costituzionale proposta dal governo Renzi.
Il fatto che una revisione della Carta possa essere attribuita a un governo sarebbe già una circostanza meritevole di approfondimento, ma non è ancora il momento di soffermarsi su di essa. La difficoltà nel commentare questa riforma, infatti, sta forse un po' in questo: che tocca talmente tanti temi, con tante e tali forzature, di metodo e di merito, che con gran fatica si riesce a tracciare un filo logico nella critica, non perché manchino argomentazioni, ma perché, paradossalmente, sono troppe. È estremamente difficile quindi capire che cosa sia più grave, ad esempio, tra un senato incoerente e una forma di governo ibrida, privata dei suoi contrappesi naturali; o, ancora, se meriti maggior approfondimento l'involuzione del lessico costituzionale o l'elevazione del risparmio al rango di principio fondamentale del sistema istituzionale, e strutturare il discorso di conseguenza.
Conviene quindi partire da un fatto imminente: il referendum.
Si vota per un referendum, non per un’elezione
Individuare la differenza tra referendum ed elezioni è un po’ come quei giochi enigmistici con due immagini all’apparenza estremamente simili, nelle quali scovare qualche dettaglio diverso: dopo aver risolto l’esercizio, si scopre spesso che le differenze erano più palesi di quanto ci si aspettasse. Così, referendum ed elezioni sono entrambe forme di democrazia, ma mentre la consultazione elettorale riproduce una fase di democrazia rappresentativa, in cui il popolo esprime una preferenza verso partiti o verso candidati, il referendum è invece un istituto di democrazia diretta, con cui gli aventi diritto al voto si pronunciano su un quesito, che può essere una legge di cui si chiede l’abrogazione o, come in questo caso, una revisione costituzionale di cui si chiede la conferma.
Quello su cui il popolo deve pronunciarsi con il referendum, quindi, non è la bontà dell’una o dell’altra parte, né quale dei due schieramenti sia meno peggio dell’altro: si deve valutare la riforma oggetto del quesito.
Se piace (la riforma, non il quesito), si vota sì.
Se non piace, si vota no.
Nessun condizionamento ulteriore, nessuna conseguenza diretta tra il segno tracciato con la matita sulla scheda e previsioni di sventure.
C’è chi ha caricato questa consultazione di aspettative, certo.
Matteo Renzi, ad esempio, ha promesso le sue dimissioni in caso di vittoria del No, e di conseguente bocciatura della riforma costituzionale, il 29 dicembre 2015, diversi mesi prima dell’approvazione del testo. Come era prevedibile, i suoi avversari politici hanno a loro volta approfittato di questa forma riduttiva del confronto, che sposta l’oggetto della consultazione dalle modifiche sulla Carta costituzionale alla valutazione dell’operato (o della simpatia) di Renzi. A queste scorrettezze bipartisan, si aggiungono le apocalittiche previsioni di diverse forze politico-economiche, come Confindustria per esempio, che attribuiscono al fallimento della riforma ulteriori effetti recessivi.
Sarebbe interessante smontare ognuno di questi argomenti, ma riservare loro attenzione equivarrebbe a legittimarli, inquinando ulteriormente un dibattito già piuttosto torbido.
A chi spetta l’onere della prova?
Concentrarsi su Renzi, Grillo o Confindustria non è infatti soltanto una perdita di tempo. Si tratta, piuttosto, di una scelta che implica l’accettazione di ragioni fuori tema e il conseguente spostamento del dibattito su un terreno estraneo al merito. Così, spostando il focus, si opera anche un’inversione dialettica dell’onere della prova.
Lo status quo è una situazione fisiologica: il cambiamento, per essere accettato, deve avere delle motivazioni, che vadano al di là della critica agli esponenti più imbarazzanti tra gli oppositori della riforma o alla confutazione dei loro slogan.
Il risultato del No è mantenere la Costituzione così com’è: è allora chi sostiene il Sí a dover fornire giustificazioni alla sua modifica, non solo convincendo gli elettori su un generico “cambiare”, ma ragionando soprattutto su come il cambiamento proposto dalla riforma dovrebbe essere efficace. Non ci viene chiesto infatti se cambiare, ma se cambiare secondo i dettami della riforma. È buona questa riforma? L’onere di dimostrarlo spetta a chi la sostiene.
La politica del bignami
Ma, in effetti, lo storytelling, la narrazione, del Sì non si limita alla demonizzazione del fronte del No: distribuisce schemi, pubblica infografiche, si fa le domande e si dà le risposte, appare costruttivo, positivo, rassicurante, insieme giornalista e comunicatore, propaganda e analisi. Ma, nel materiale informativo di Basta un sì, manca spesso il testo della riforma costituzionale stessa. Solo ignorandone la lettera, infatti, si possono affermare promesse imprecise, remote o false se poste di fronte al testo.
Ad esempio, la discussione e la deliberazione sulle leggi di iniziativa popolare saranno garantite dalla Costituzione, ma “nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari” (nuovo art. 71, co. 2). Quindi, mentre l’aumento da 50mila a 150mila del numero di firme necessario a presentare proposte simili è immediatamente precettivo, la garanzia di una loro trattazione non è che una promessa, dipendente da regolamenti non ancora approvati, né abbozzati.
O, ancora, l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza è, sì, citato nella riforma, ma come norma programmatica: si dichiara semplicemente che le leggi elettorali “promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza” (art. 55 co. 2).
Quanto ai referendum propositivi, citati al terzo comma dell’articolo 71, saranno introdotti solo in seguito a due diverse azioni del legislatore: varare una legge costituzionale (“la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti”) e approvare una legge ordinaria (“con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione”).
Sulla sanità, poi, senza il supporto del testo, si finisce per credere agli slogan della campagna di Basta un sì, secondo cui “con la riforma costituzionale avremo finalmente un sistema sanitario nazionale uguale per tutti e non più 20 sistemi regionali iniqui e confusi. Ogni cittadino italiano godrà dello stesso diritto alla salute”.
Eppure, per confutare questa promessa, sarebbe sufficiente dare un’occhiata al nuovo articolo 117 che, al terzo comma, indica in maniera inequivocabile che “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia […] di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari”.
Certo, poco più sopra, tra le competenze statali, alla lettera m), è compresa anche “la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, in virtù della quale lo Stato deve coordinare le diverse fonti regionali per permettere il godimento dei diritti fondamentali a tutti. Ma questa frase non è una novità rispetto al testo della Costituzione vigente: la determinazione dei livelli essenziali era infatti una potestà (e un dovere) statale anche prima. Se tante diseguaglianze regionali si registrano, sarà forse il caso di interrogarsi sulla volontà politica dei governi che si sono avvicendati in questi anni.
Oltre che sul Titolo V, su cui altro ancora ci sarebbe da dire, gli opuscoli di Basta un sì evitano il testo di riforma anche per annunciare il superamento del bicameralismo. Eppure basterebbe consultare l’articolo 70 per scoprire che il bicameralismo resta obbligatorio per tutte le materie elencate dal comma 1.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
Per tutte le altre materie, la navetta resta possibile, qualora un terzo dei componenti del Senato chieda di discutere della legge approvata alla Camera. Il bicameralismo non è dunque superato: resta per una serie di materie indicate, in maniera più o meno precisa, dal primo comma dell’articolo 70, ed è comunque eventuale per tutte le altre materie. Ci sarebbe poi da chiedersi se davvero ci sia bisogno di velocizzare l’iter legis, in un paese tra i primi in Europa per produzione normativa, ma è un discorso già affrontato seriamente altrove.
Tornando invece allo scarso utilizzo del testo di riforma nella propaganda per il Sì, la poca attenzione alle nuove norme è essenziale per poter parlare di abolizione del Senato anche se il Senato resta, sebbene perda funzioni, cambi composizione e non sia più eletto direttamente dai cittadini.
Nonostante le rassicurazioni, infatti, il secondo comma del nuovo articolo 57 è estremamente chiaro nell’indicare che, a scegliere chi siederà in Senato, non saranno i cittadini: “i Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori”.
Peraltro, a leggere bene questa norma, insieme al comma successivo che attribuisce a ogni Regione almeno due senatori, ci si chiede in che modo sia possibile dividere proporzionalmente due soli senatori: tutti e due alla maggioranza del consiglio regionale? Uno alla maggioranza e uno all’opposizione, annullando il vantaggio? E in caso di panorama tripolare?
A questi interrogativi, pragmatici, si aggiungono le perplessità logiche: per quale motivo gli abitanti dell’Umbria dovrebbero avere lo stesso numero di senatori della Valle d’Aosta pur essendo sette volte tanto, rispetto ai valdostani? E perché i molisani dovrebbero essere più rappresentati degli abruzzesi?
Il Senato diventa quindi un organo a composizione regionale, avente però funzioni nazionali: può infatti intervenire su tutte le leggi, su richiesta di un terzo dei componenti, e si esprime obbligatoriamente sulle numerose materie elencate dall’articolo 70, di importante rilevanza statale.
La nuova natura del Senato, poi, che si trasforma da temporaneo a perpetuo, con l’avvicendarsi in itinere dei diversi componenti a seconda delle elezioni regionali e comunali, appare in contraddizione con lo scopo dichiarato della riforma di assicurare leggi più spedite ed evitare lo stallo dei provvedimenti: se la composizione del Senato fosse difforme rispetto a quella della Camera, come si potrebbero risolvere i conflitti tra i due organi, nelle materie per le quali è obbligatoria la trattazione bicamerale (art. 70, co. 1)? E che potere di veto potrà avere un Senato che è impossibile sciogliere, che non possa essere convinto nemmeno dalla questione di fiducia?
Ma sul Senato, la narrazione di Basta un sì può proporre un tema fondamentale e condiviso: i senatori diminuiscono, si tagliano i costi della politica.
Sprechi e costi non sono sinonimi
Il risparmio della riduzione del Senato, anche se non facilmente quantificabile (restano infatti taciuti i prevedibili rimborsi spese per le trasferte di consiglieri regionali e sindaci), è in effetti sancito dal testo della riforma: il nuovo articolo 69 attribuisce infatti ai soli deputati l’indennità stabilita dalla legge. I senatori lavoreranno gratuitamente.
La nuova frontiera dei costi della politica, più che il futuro, sembra il 1848. Come facevano infatti notare don Milani e i suoi ragazzi di Barbiana, in Lettera a una professoressa:
Lo statuto Albertino diceva: “le funzioni di senatore e deputato non danno luogo a alcuna retribuzione o indennità”. Questo non è un romantico disinteresse, è un sistema per escludere la razza inferiore senza dirglielo in faccia. La lotta di classe quando la fanno i borghesi è signorile. Non scandalizza né i preti né i professori che leggono l’Espresso.
Al di là dello storico significato classista che la gratuità delle cariche pubbliche assume, l’estrema attenzione rivolta al risparmio, al taglio dei costi della politica, rischia di essere qualcosa di più che una scelta elitaria. Ponendo al centro del dibattito il denaro lo si eleva a metro di giudizio, spostando il rapporto qualità-prezzo dall'ambito commerciale a quello politico-istituzionale. Ma il risparmio è una buona prassi, non un principio, né una misura di valore. Se lo fosse, la prima parte della Costituzione non dovrebbe essere carica di promesse che implicano una spesa per la Repubblica (la scuola pubblica, il diritto al lavoro, la tutela della salute per tutti, la rimozione degli ostacoli economici e sociali alla partecipazione…). L’uguaglianza sostanziale, chiave di volta della Costituzione italiana, costa, così come si spende per la democrazia: le dittature sono piuttosto convenienti, a livello economico. Diminuire la rappresentanza e renderla gratuita, invece che limitarsi a tagliare gli sprechi, e porre questa decisione al centro della propria propaganda, significa cedere ai populismi, perdendo di vista le basi della democrazia stessa, che non sono i soldi.
Le parole sono sostanza
Nel 1947, prima che la Costituzione repubblicana entrasse in vigore, il testo della Carta fu sottoposto all’analisi letteraria di tre linguisti, Antonio Baldini, Concetto Marchesi e Pietro Pancrazi. Già prima del loro intervento, intere sedute dell’Assemblea Costituente furono dedicate al confronto dialettico sulle parole, alla scelta tra un termine e un altro, alla linearità della struttura sintattica.
La nuova Costituzione, che emerge dalla revisione e che sarà confermata in caso di vittoria del Sì, presenta al contrario un lessico legalista, burocratizzato, carico di rimandi ad altre norme della Carta e ad altre fonti di legge: dalla complessità democratica, resa semplice perché ognuno potesse comprenderla e riconoscerla come sua, si passa a un complicato semplicismo, che costringe all’uso di infografiche e bignami perché non può vantare la chiarezza delle parole, la loro indipendenza da una spiegazione.
Non è solo una questione di forma, perché la semplicità non è un vezzo stilistico: è sostanza, è dono.
Quando, rassicurando, si spiega che questa riforma non tocca la prima parte della Costituzione, né i suoi principi fondamentali, ci si dimentica che tra essi c’è anche una sovranità popolare che non è soltanto il diritto a essere consultati periodicamente in una cabina elettorale, ma che discende dalla “effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, l’obiettivo che si pone l’articolo 3, quando attribuisce alla Repubblica l’obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano il pieno sviluppo della persona umana.
Il funzionamento delle istituzioni non può quindi essere un oscuro meccanismo burocratico, un labirinto lessicale, una matassa sintattica che solo i giuristi più scaltri riescono a sbrogliare: la partecipazione, l’uguaglianza, la democrazia passano anche dalla chiarezza.
La Costituzione di una Repubblica democratica non può proprio farne a meno.