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Prova dell’inadempimento contrattuale

Cassazione del 12.6.2018 n. 15328 ha affermato che in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell’altrui pretesa.
A cura di Paolo Giuliano
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L'inadempimento contrattuale                    

Il mancato adempimento alle obbligazioni nascenti da un contratto determina l'inadempimento, l'inadempimento può portare alla richiesta di adempimento coattivo oppure alla risoluzione del contratto risoluzione del contratto e al conseguente risarcimento del danno. (l'intercambiabilità tra le due scelte è materia di discussione).

La scelta se chiedere l'adempimento coattivo oppure la risoluzione del contratto (se l'inadempimento è grave) è una scelta discrezionale della parte non inadempiente.

Come spetta al creditore rinunziare alla pretesa.

Obblighi probatori a carico della parte non inadempiente

Verificatosi l'inadempimento il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento o per l'adempimento coattivo ha una serie di obblighi probatori da assolvere per vedere accolta la sua domanda.

Prova del titolo negoziale da cui derivano le obbligazioni inadempiute

Se si contesta l'inadempimento derivante da una obbligazione presente in un contratto occorre provare l'esistenza del contratto (e il suo contenuto, cioè occorre provare che effettivamente l'obbligazione era presente nel contratto stipulato)

In  tema  di  prova dell'inadempimento contrattuale di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto.

Termine di adempimento e termine di efficacia

Il  creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento non deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, ma deve anche provare che  il relativo termine di scadenza sia spirato senza l'adempimento.

In questo momento possono sorgere dei problemi, sia perché si potrebbe confondere il termine di efficacia dell'obbligazione, con il termine di adempimento, sia perché i due termini potrebbero non coincidere.

Se il termine di efficacia dell'obbligazione non è scaduto non è possibile parlare di adempimento o inadempimento perché l'obbligazione non è ancora produttiva di effetti (non è ancora vincolante).

Il termine per l'adempimento, invece, è un termine entro il quale si deve adempiere, superato questo termine, c'è l'inadempimento, ma prima dello scadere del termine di adempimento non ci può essere inadempimento.

Termine di adempimento (data o altri eventi)

Normalmente il termine di adempimento coincide con una data, ma nulla esclude che il termine di adempimento possa coincidere con un evento (pagherò quando arriverà la fornitura, oppure una clausola che prescrive il pagamento della somma dove avvenire dopo la consegna dell'impianto). In queste ipotesi la situazione non cambia perché solo al verificarsi dell'evento spira il termine dell'adempimento.

Se manca il termine entro cui adempiere, il creditore sarà costretto a rivolgersi al giudice affichè stabilisca un termine di adempimento.

Mera affermazione dell'inadempimento da parte del creditore

Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve limitarsi allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte.

Prova a carico dell'inadempiente

Al debitore convenuto spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Adempimento che deve essere stato ricevuto dal creditore (alcune volte anche apparente) o da un suo rappresentante , ponendosi, in tale ipotesi, il problema della forma della procura necessaria a ricevere l'adempimento; (le modalità di adempimento sono da valutare in base all tipo di obbligazione) oppure che non era scaduto il termine di adempimento, oppure che il credito può essere compensato.

Cass., civ. sez. II, del 12 giugno 2018, n. 15328

Aggiornamento: onere della prova dell'inadempimento o dell'adempimento in presenza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc (Cass., civ. sez. II, del 24 luglio 2018, n. 19549)

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Uguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Ed eguale principio vale quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, spettando al creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (Cass. SU n. 13533 del 2001; Cass. n. 826 del 2015; Cass. n. 15659 del 2011; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n. 1743 del 2007; Cass. n. 13674 del 2006). Nel caso di specie, la corte d'appello, ritenendo che, a fronte della domanda di adempimento proposta dal D e dell'eccezione di inadempimento spiegata dalla C ai sensi dell'art. 1460 c.c., quest'ultima avesse solo l'onere dell'allegazione dell'altrui inadempimento, spettando al creditore la dimostrazione del proprio adempimento, si è, quindi, attenuta ai predetti principi. Cass., civ. sez. II, del 24 luglio 2018, n. 19549.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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