video suggerito
video suggerito
Opinioni

La proprietà del denaro depositato sul conto corrente cointestato

Anche se si presume che le somme presenti sul conto corrente cointestato (1854 c.c. e 1298 c.c.) sono di entrambi i titolari del conto, è possibile provare che il contrario dimostrando la proprietà esclusiva del denaro.
A cura di Paolo Giuliano
128 CONDIVISIONI
Immagine

Descrizione del problema

Molto spesso capita di dover cointestare un conto corrente bancario (1823 c.c. e 1852 c.c.), basta pensare ai due coniugi che hanno bisogno del conto per pagare le spese o del genitore anziano che cointesta il conto con il figlio per permettergli di pagare bollette e spese durante l'anno.

L'intestazione congiunta del conto permette ai due titolari di poter disporre di tutte le somme in modo autonomo,  di solito indipendentemente l'uno dal l'altro, (ma non si può escludere che la disponibilità delle somme depositate sul conto possa avvenire solo se c'è il consenso congiunto dei due titolari del conto), la legittimazione disgiunta all'uso del conto è possibile anche se le somme presenti sul conto appartengono sono solo ad uno dei due cointestatari (si pensi al caso in cui il genitore versa la pensione sul conto cointestato con il figlio, il quale accede al conto per saldare gli importi delle tasse annuali a carico del genitore). La cointestazione non incide sull'imposizione tributaria a cui è sottoposto il conto corrente. (La Banca d'Italia pubblica delle guide per i conti correnti al fine di facilitarne l'uso).

Regole basilari nella cointestazione

In generale, cercando di individuare i  principi generali che regolano il conto corrente bancario e, in particolare, volendo descrivere la c.d. legittimazione esterna dei titolari del conto è possibile affermare che: 1) in presenza di coitestazione entrambi i cointestatari sono legittimati a disporre delle somme di denaro autonomamente l'uno dall'altro anche se si tratta di somme che appartengono ad uno solo dei due intestatari (salvo che al momento dell'apertura del conto o successivamente non sia previsto che occorra la firma congiunta per disporre delle denaro depositato sul conto corrente); 2) delle somme di denaro presenti sul conto si presume che siano titolari, in parti uguali, tutti i contestatari del conto (in questa fase è irrilevante valutare se il conto viene alimentato –  o meno – dai proventi economici o dal reddito di entrambi i titolari del conto).

Accordi tra i cointestatari del conto

Nei rapporti interni (tra i vari cointestatari) possono sussistere altri accordi, ad esempio è possibile che le somme di denaro presenti sul conto derivando solo dai proventi lavorativi di uno degli intestatari del conto (in altri termini, è possibile che il conto sia alimentato solo da uno dei cointestatari e non dall'altro). In queste situazioni è possibile che tra le parti non ci siano dubbi relativamente alla proprietà delle somme di denaro presenti sul conto, infatti, se  conto viene alimentato solo dai proventi del reddito di uno dei due intestatari (es. la pensione del genitore anziano), allora, è facile ipotizzare che la cointestazione del conto nascondere solo un mandato all'incasso o al pagamento (es. il figlio che usa il conto del genitore per pagare le spese e tasse del padre).

Nulla esclude, invece, che la cointestazione del conto riguardi proprio la titolarità delle somme presenti, cioè la cointestazione è un mezzo per trasferite la proprietà di una parte delle somme depositate sul conto,  in questo caso colui che alimenta il conto, effettuando la  cointestazione, vuole regalare le somme di denaro presenti sul conto all'altro cointestatario, in queste ipotesi si tratterebbe di una vera e propria donazione (indiretta) di denaro. Di conseguenza, sorge il problema "se" è possibile  provare che le somme sul conto non sono comuni (in tutto o in parte) e sorge il problema sul "come" provare che non sussiste comproprietà.

In tutte queste variegate situazioni, i contrasti sorgono nel momento in cui i rapporti tra i due cointestatari si deteriorano, come ad esempio, in caso di  separazione e divorzio dei due coniugi titolari del conto oppure  quando uno dei due cointestatari muore e  eredi pretendono o di sapere il motivo dei movimenti del conto o vogliono far cadere in successione le somme di denaro presenti sul conto.

L'art. 1854 c.c. e l'art. 1298 c.c.

Per risolvere queste questioni occorre partire dal dato normativo. Il legislatore ha previsto, con l'art. 1854 c.c., che "Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separataamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto". Dall'art. 1854 c.c. si deduce che in presenza di un conto corrente cointestato tutti i cointestatari sono considerati – in solido – debitori o creditori dei saldi, cioè dei residui sul fondo al momento della chiusura del conto. Se i cointestatari del conto sono contitolari (a debito o a credito) del residuo presente sul conto al momento della chiusura del conto, si può dedurre, che i medesimi soggetti devono essere contitolari (a debito o a credito) anche delle somme presenti sul conto durante la vita del conto (e non solo al momento della sua chiusura), posto che la stessa situazione presente alla chiusura del conto deve esistere anche durante la vita del conto stesso.

Quindi, la contitolarità del conto (da cui deriva dal qualifica di condebitore o concreditore in solido) fa presumere che ci sia contitolarità (comproprietà) anche per il contenuto del conto (o per l'oggetto del contratto).  Resta da chiedersi se il discorso vale solo nei rapporti esterni (banca, terzi creditori), oppure è applicabile anche nei rapporti interni tra i cointestatari del conto corrente, perché l'art. 1298 c.c. prevede che "Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente".

In generale il combinato disposto dell'art. 1854 c.c. e del 1298 c.c. viene descritto in questo modo "In base all'art. 1854 c.c.  ogni cointestatario al quale sia attribuita la facoltà di operare separatamente, è tenuto nei confronti della banca per l’intero (solidarietà passiva) e può, allo stesso modo, pretendere il pagamento dell’intero (solidarietà attiva). Però, secondo il prevalente giurisprudenza, l'art. 1854 c.c. disciplina solo i rapporti tra i correntisti e la banca; laddove il vincolo di solidarietà dei cointestatari del conto, nei rapporti interni, è regolato dall’art. 1298 secondo comma c.c., in base al quale “le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente”. Ciò significa non solo che, in mancanza di prova contraria, le parti si presumono uguali e che il concreditore, nei rapporti interni, non può disporre oltre il 50% delle somme risultanti da rapporti bancari solidali, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, ma anche che, ove risulti provato che il saldo attivo di un rapporto bancario cointestato discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari, si deve escludere che l’altro cointestatario, nei rapporti interni, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. 9-7-1989 n. 3241; Cass. 22-10-1994, n. 8718; Cass. 19-2-2009 n. 4066). Il cointestatario di un conto corrente bancario, pertanto, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza. Inoltre, tale limitazione vale non solo per il saldo finale del conto, ma vale durante l’intero svolgimento del rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di solidarietà del credito, con le implicazioni ad esso connesse, solo al momento della chiusura del rapporto". (Cass. civ. sez. II del 2 dicembre 2013 n. 26991).

Natura giuridica dell'azione per ottenere la proprietà esclusiva del denaro

Se questa è l'interpretazione del dato normativo occorre chiedersi "se" e "come" è possibile (anche in presenza di un conto corrente cointestato) riuscire a dimostrare che le somme di denaro non sono di entrambi i contitolari.

In primo luogo è opportuno identificare la natura giuridica dell'azione diretta a far valere la proprietà esclusiva delle somme di denaro presenti sul conto corrente. Quando  uno dei cointestatari del conto corrente afferma di essere l'unico titolare delle somme presenti sul conto corrente cointestato, di fatto, esercita un'azione di rivendica della proprietà  di un bene mobile (denaro) (Cass. civ. sez. I, Cass. civ. sez. I del 2 agosto 2013 n. 18540).

Qualificata, in questo modo, la natura giuridica dell'azione esercitata dal singolo contitolare, si desume che la presunzione di contitolarità delle somme presenti su un conto corrente cointestato non è insuperabile, ma da luogo solo ad una inversione dell'onere probatorio,  (chi vuole dimostrare la non titolarità delle somme in capo ad entrambi i titolari del conto deve fornire la relativa prova), la prova può anche essere fornita anche mediante presunzioni (se gravi precise e concordanti), dalle quali si può dedurre l'esistenza di una diversa situazione giuridica relativamente alla titolarità delle somme depositate sul conto (Cass. civ. sez. I del 6 novembre 2012 n. 19115); ad esempio è possibile provare che le somme depositate sul conto cointestato provengono da un conto intestato solo ad uno dei due titolari o che sono il prezzo della vendita di beni personali o che sono il salario del proprio lavoro.

Prove necessarie per ottenere la proprietà esclusiva del denaro

Volendo approfondire il punto relativo alla prova necessaria per affermare l'esclusiva titolarità delle somme presenti sul conto corrente contestato (di fatto delle prove a sostegno dell'azione di rivendica della proprietà di beni mobili) occorre: 1) provare che le somme siano state immesse sul conto corrente cointestato solo da uno dei contitolari, 2) deve essere fornita la prova che le somme immesse provengono da un conto personale; 3)  e che le somme immesse sono di esclusiva titolarità di chi le ha versate in questo senso la Cass. civ. sez. I del 2 agosto 2013 n. 18540 "L'art.. 1854 stabilisce una presunzione di solidarietà attiva dei cointestatari di un conto corrente bancario in ordine all’oggetto del contratto, salva la prova contraria di una diversa situazione giuridica rispetto alla contestazione stessa. Tale inversione dell’onere della prova può essere fornita anche per presunzioni. Deve osservarsi al riguardo che, come esattamente rilevato nella sentenza impugnata, non risulta dimostrato soltanto che il conto fosse stato costituito con somme di denaro immesse da uno dei contitolari, ma anche che tali importi provenissero da un suo conto personale e fossero di sua pertinenza esclusiva. Tale ulteriore requisito, indicato come necessario dalle pronunce di questa Corte (Cass. 26893 del 2008; 4496 del 2010) può essere desunto proprio (Cass. 28839 del 2008) dalla prova documentale dell’esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei cointestatari del conto. "

Quanto detto riguarda le ipotesi in cui uno dei contitolari rivendichi per se tutto il contenuto del conto cointestato o una quota maggiore del 50%, resta da analizzare la fattispecie in cui la cointestazione del conto è un modo per attribuire la proprietà del contenuto del conto ad un'altra persona, cioè occorre analizzare se è possibile usare la cointestazione del contro come un mezzo per trasferire la titolarità del denaro presente sul conto. In teoria, nulla esclude che la cointestazione del conto possa essere un mezzo per trasferire la proprietà del denaro, ma occorre provare l'esistenza dell'animus donadi in capo a colui che materialmente effettua la cointestazione, cioè occorre provare la volontà di trasferire la proprietà del bene "La sola cointestazione del contratto di custodia e amministrazione di titoli a coniugi in regime di separazione dei beni non è sufficiente a dimostrare la volontà del coniuge, con il denaro del quale i titoli sono stato acquistati, di disporre della metà dei beni a titolo di liberalità” (Cass. n. 10850/1999). La possibilità che costituisca donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, è legata all’apprezzamento dell’esistenza dell’animns donandi, consistente nell’accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità (Cass. 12-11-2008 n. 26983)." (Cass. civ. sez. II, del 2 dicembre 2013 n. 26991). Da quanto detto, si può dedurre che la mera cointestazione del conto non prova che un soggetto abbia regalato ad un altro metà delle somme depositate sul conto, per provare la donazione indiretta occorre provare lo spirito di liberalità del soggetto che alimenta la provvista del conto, cioè che versa le somme sul conto (Cass. civ. sez. II, del 16 gennaio 2014 n. 809)

Conto intestato ad un'unica persona con autorizzazione" ad un terzo per le operazioni in entrata e in uscita.

Può anche capitare che il contro è intestato ad un'unica persona e sul conto sono versati solo i proventi lavorativi del titolare del conto, ma per le operazioni in entrata e in uscita è autorizzata (delegata, in modo "esclusivo" o con firma disgiunta un'altra persona.

In queste situazioni occorre sottolineare che non si rientra (propriamente) in un problema di "co-intestazione" del conto o delle somme ivi allocate, ma si è in presenza di un rapporto di mandato o procura con il quale il titolare del conto autorizza, conferisce delega ecc. ad un altro soggetto per versare sul conto o (molto spesso) per prelevare dal conto somme di denaro per pagare debiti del titolare del conto. si tratta di una situazione usuale tra genitori anziani e figli, i quali sono autorizzati dal genitore a prelevare somme di denaro per pagare bollette, tasse, ecc.

In caso di contestazioni, l'azione da esperire è quella relativa al rendiconto in materia di mandato.

128 CONDIVISIONI
Immagine
Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views