Con il Provvedimento del 25 giugno 2012 dell'Agenzia del Territorio ha esteso alle ipoteche iscritte da più di venti anni e non rinnovate la procedura semplificata di cancellazione disciplinata dall’articolo 40 bis del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Il provvedimento si applica alle ipoteche iscritte da oltre venti anni, e non rinnovate, a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo o di finanziamento, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti, ancorchè frazionate o annotate su titoli cambiari.
Attenzione, però, all'art. 2 del presente provvedimento in cui è previsto che deve essere dichiarato che non sussistono ragioni di credito, quindi, si presume scontato che l'ipoteca non è stata rinnovata perchè il credito è stato estinto, di conseguenza, non dovrebbe rientrare in detto provvedimento l'estinzione dell'ipoteca per mancata rinnovazione, quanto il credito è ancora esistente o non adempiuto.
La fattispecie potrebbe apparire, a prima vista, paradossale, ma, in realtà, riprende una delle caratteristiche dell'ipoteca: la scissione tra titolo costitutivo del credito, titolo costitutivo dell'ipoteca e iscrizione ipotecaria. In poche parole, l'iscrizione ipotecaria potrebbe venire meno (appunto perchè non rinnovata nei 20 anni), ma potrebbe ancora esistere il credito (in quanto non pagato) e potrebbe ancora esistere il titolo con cui è stata concessa ipoteca e con cui è possibile o richiedere la rinnovazione dell'ipoteca o chiedere una nuova iscrizione se non viene effettuata nei 20 anni la rinnovazione dell'ipoteca iscritta.
Provvedimento del 25 giugno 2012 dell'Agenzia del Territorio prot. 32027 del 25 giugno 2012
Provvedimento 25 giugno 2012
Modalità di attuazione del procedimento di cancellazione, di cui all’articolo 40 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, delle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in particolare gli articoli 40- bis e 161, come modificati, da ultimo, dall’art. 6 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice della amministrazione digitale";
Visto il decreto interdirigenziale 23 maggio 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, concernente l'istituzione, presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del territorio, del registro delle comunicazioni di cui all'art. 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, concernente: "Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione, prevista dall'art. 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40″;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 9 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2007, concernente la definizione delle modalità e delle specifiche tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica della comunicazione prevista dall'art. 13, comma 8- septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 29 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2008, concernente la determinazione delle modalità di trasmissione delle comunicazioni relative all’estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento e all’estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari;
Considerata la necessità di emanare il provvedimento di cui all’articolo 161, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per definire le modalità di attuazione delle disposizioni, ivi contenute, concernenti la cancellazione delle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate;
Visto l'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;
DISPONE
Articolo 1 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle ipoteche iscritte da oltre venti anni a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo o di finanziamento, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti, ancorché frazionate o annotate su titoli cambiari, non rinnovate ai sensi dell’articolo 2847 del codice civile.
2. Restano salve, in quanto compatibili, le disposizioni dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 maggio 2007, 9 ottobre 2007 e 29 gennaio 2008.
Articolo 2 (Contenuto della comunicazione)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del provvedimento direttoriale 25 maggio 2007, nelle comunicazioni relative alle ipoteche di cui all’articolo 1 il creditore indica la data di estinzione dell’obbligazione o l’insussistenza di ragioni di credito da garantire con l’ipoteca.
2. L’indicazione dell’insussistenza di ragioni di credito da garantire viene effettuata, fino alla modifica delle specifiche tecniche di cui al provvedimento direttoriale 9 ottobre 2007, con le seguenti modalità:
a) nel campo “Data di estinzione dell’obbligazione”, inserire la stringa numerica: “01010101”;
b) nel campo “Ulteriori specificazioni fornite dal mittente”, dichiarare: “non sussistono ragioni di credito da garantire con l’ipoteca”.
Articolo 3 (Modalità di trasmissione delle comunicazioni)
1. La trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è effettuata esclusivamente con modalità telematiche.
2. Le comunicazioni relative ad ipoteche iscritte in data anteriore al 31 dicembre 1972 presso le Sezioni stralcio di Milano 3, Napoli 3, Roma 3 e Torino 3 sono trasmesse rispettivamente ai Reparti Servizi di pubblicità immobiliare di Milano 1, Napoli 1, Roma 2 e Torino 1.
Articolo 4 (Esecuzione delle cancellazioni)
1. La cancellazione di cui al presente provvedimento è eseguita dal conservatore, nel registro delle comunicazioni istituito con decreto interdirigenziale 23 maggio 2007, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione.
Articolo 5 (Pubblicazione)
1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del territorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 25 giugno 2012
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Firmato: Gabriella Alemanno