Notifiche
Per permettere l'inizio o la prosecuzione del procedimento giudiziario è necessario che alcuni atti processuali siano notificati (consegnati e portati a conoscenza) della controparte processuale o di alcuni soggetti.
Gli elementi necessari per ottenere una regolare (efficace) consegna (notifica) dell'atto
La notifica è – di solito – cartacea, e anche se la tecnologia permette di effettuare notifiche telematiche, anche questo sistema non è privo di incertezze, come, ad esempio, la presenza di un allegato non leggibile.
La notifica deve essere effettuata dall‘ufficiale giudiziario territorialmente competente.
Se le persone a cui notificare l'atto sono numerose è possibile effettuare una notifica per pubblici proclami.
Anche volendo sorvolare sulla complessa disciplina del sistema delle notifiche e delle relative problematiche, evidente che se un atto deve essere notificato ad una persona (fisica o giuridica) occorre conoscere la residenza (reale o anagrafica) della persona (del resto è logico immaginare che una notifica non può essere eseguita se non si consce l'indirizzo del destinatario).
La violazione di alcune delle formalità della notifica determina la nullità o l'inesistenza della stessa.
Residenza anagrafica, di fatto, abituale, reale e residenza anagrafica
Può capitare che la residenza anagrafica non corrisponde alla residenza di fatto o abituale (ad esempio si potrebbe pensare all'ipotesi in cui è in atto un trasferimento di una persona da una abitazione ad un'altra e la situazione anagrafica non è stata ancora aggiornata), in queste situazioni è stata ritenuta valida la notifica alla residenza abituale o di fatto (anche se non coincide con la residenza anagrafica).
Notifiche quando al residenza, il domicilio o la dimora risultano sconosciuti
Il legislatore regola anche l'ipotesi in cui la residenza (reale o anagrafica) o il domicilio o la dimora risultano sconosciuti.
Infatti, l'art. 1423 cpc stabilisce che se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
Requisiti necessari per la notifica ex art. 143 cpc
Resta da valutare quali sono gli elementi necessari per poter procedere al deposito dell'atto presso la casa comunale ex art. 143 cpc, questa questione è legata ad un'altra domanda quale soggetto stabilisce che la residenza, dimora ecc. sono sconosciuti (soprattutto, quando esiste un certificato anagrafico che individua la residenza e l'abitazione).
Il soggetto che decide che si è in presenza di una residenza sconosciuta è l'ufficiale giudiziario, ma si tratta di una decisione che deriva dalla presenza di alcuni elementi (quindi, non è una scelta completamente discrezionale).
i presupposti legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. sono, da un lato, l'ignoranza soggettiva, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto e, dall'altro, l'inutile esperimento di tentativi volti a superare tale condizione di ignoranza attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza.
I tentativi per superare l'incertezza devono essere divisi tra notificante e ufficiale giudiziario, per il notificante basta che si procura un certificato dell'anagrafe sul quale risulta la residente formale, l'ufficiale giudiziario he non trova nessuno sul luogo indicato dal notificante (anche sulla base del certificato dell'anagrafe) deve procedere ad un'ulteriore verifica.
Tipo di ricerche che legittimano al notifica ex art. 143 cpc
Se l'ufficiale giudiziario, prima di procedere all'affissione presso la casa comunale, deve procedere ad effettuare delle ricerche per individuare il recapito del destinatario (usando la normale diligenza) occorre comprendere che tipo di ricerche deve fare. Infatti, occorre stabilire se si tratta di ricerche da effettuarsi in loco (luogo della notifica) a costo zero oppure di ricerche diverse dal costo notevole e indeterminato.
In questo contesto, l'ordinaria diligenza, con riguardo al notificante, va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata.
Ricerche in loco (luogo della notifica) ex art. 143 cpc
La ricerca o verifica può essere effettuata in loco (luogo della notifica) mediante verifica dei nominativi sul citofono o sulle cassette postali o chiedendo notizie ai residenti.
Contestazione delle dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario
Per contestare le dichiarazioni effettuate dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica occorre osservare che, da un lato, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa, sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale, dall'altro, il contenuto intrinseco della notizia appresa a seguito delle informazioni assunte, in quanto provenienti da terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare, è assistito da presunzione iuris tantum, che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione.
Cass., sez. III, del 5 luglio 2018, n. 17596