L'estinzione del debito
L'estinzione di un debito (pecuniario) può essere ottenuta mediante il classico pagamento della somma dovuta. Questo, però, è solo il metodo più usuale attraverso il quale si può giungere all'estinzione del debito pecuniario, ma non è l'unico, infatti, esistono altre strade che permettono di raggiungere il medesimo risultato, basta pensare all'istituto della confusione e della compensazione.
La confusione (che estingue il debito) si ottiene nel momento in cui nella medesima persona si riuniscono le posizioni di debitore e di creditore, (ad esempio il figlio che ha avuto un prestito dal padre diventa erede del padre), poiché è impossibile che il medesimo soggetto sia creditore o debitore di se stesso.
La compensazione permette di estingue (in modo virtuali) debiti e crediti reciproci. L'istituto della compensazione presuppone che due persone siano tra loro (in modo reciproco) debitori e creditori, (il codice all'art. 1241 cc afferma che sia ha compensazione quando due persone sono obbligate l' una verso l' altra) in queste situazioni è possibile evitare di procedere a tanti pagamenti reale e arrivare all'estinzione dei reciproci debiti e/o crediti in modo virtuale (senza passaggio di denaro da una persona all'altra).
Principi generali della compensazione
La compensazione (legale) opera su eccezione di parte.
La compensazione, per avere efficacia estintiva, deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili.
Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito da compensare: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità.
La liquidità attiene all'oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito.
Naturalmente, la contestazione del titolo non è in sé contestazione sull' ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma, di fatto, è evidente che la contestazione del titolo incide (anche se indirettamente) sulla liquidità e sull'esigibilità le quali diventano temporanee e a rischio del creditore, in quanto sono sub iudice.
Ecco, quindi, che il requisito della liquidità del credito viene ampliato e la liquidità del credito riguarda non solo l'ipotesi nella quale non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza.
Perciò accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di "liquidità" processuale stabilizzata, secondo la quale che non sussiste la liquidità se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell'an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso).
Quindi, per operare la compensazione (legale) il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell' an, quid, quale, quantum debeatur).
L'eseguibilità (o esecutorietà) del titolo giudiziale che accerta il credito non attiene alla certezza, ma solo alla tutela anticipata del medesimo, mediante la sua immediata azionabilità.
La compensazione giudiziale
La compensazione legale si distingue da quella giudiziale perché per la compensazione legale i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la compensazione giudiziale il credito opposto in compensazione potrebbe non essere liquido, e potrebbe essere liquidato dal giudice nel processo, purché reputato di "pronta e facile liquidazione".
La compensazione in presenza di procedimenti giudiziari separati
Può capitare che i crediti reciproci, che possono essere compensati, siano oggetto del medesimo procedimento giudiziario oppure che i crediti reciproci sono oggetto di procedimenti autonomi e separatati. In queste situazioni occorre verificare come si deve comportare il giudice in presenza di una possibile compensazione (e, di conseguenza, occorre verificare se la richiesta di compensazione possa essere accolta o meno).
Se non sussistono diversi procedimenti relativi al credito da compensare, (o da opporre in compensazione), Il giudice, verificata l'esistenza dei requisiti della compensazione, se i due crediti hanno uguale valore, dichiara l' estinzione del credito principale per compensazione (legale) fino al valore del controcredito e, accogliendo la relativa eccezione di compensazione, rigetta la domanda.
Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
La compensazione giudiziale, di cui all' art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l' accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall' esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall' art. 295 cod. proc. civ. o dall'art. 337 secondo comma cod. proc. civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ.".
Cass., civ. sez. un., del 15 novembre 2016, n. 23225