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Prescrizione del risarcimento del danno derivante dal reato di calunnia

La Cassazione del 21.9.2017 n. 21940 termine di prescrizione previsto per il reato di calunnia (che ex art 2947 comma 3 cc, è applicabile anche all’azione civile di risarcimento del danno) decorre, sia per il reato che per l’azione civile, dalla stessa data, e cioè dalla data in cui il giudice venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già  dalla data di inizio dell’azione penale.
A cura di Paolo Giuliano
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Prescrizione

La prescrizione estingue il diritto in conseguenza del non uso (o dell'inerzia del titolare) protratto nel tempo. Per non uso del diritto si deve intendere, non solo, materiale non uso del bene, ma anche mancato esercizio di un diritto (come, ad esempio, la mancata accettazione dell'eredità o la mancata richiesta di pagamento relativamente ad un credito).

Ovviamente la prescrizione del diritto o del credito si interrompe esercitando il relativo diritto, l'esercizio può essere concreto o solo virtuale.

La prescrizione si applica anche al diritto di richiedere il risarcimento del danno, sia se il danno deriva da un illecito civile, sia se il danno deriva da un illecito penale.

Naturalmente anche per l'applicazione dell'istituto della prescrizione si presentano delle difficoltà, basta pensare agli illeciti istantanei  (la prescrizione inizia a decorre dal giorno dell'illecito) e illeciti permanenti (la prescrizione ricomincia a decorrere ogni volta che si ripete l'illecito),

Il termine di prescrizione per il danno derivante dal reato di calunnia

Quando sia ha diritto al risarcimento del danno derivante da un illecito penale (in quanto si è subito un reato) non sempre è lineare individuare il momento a partire dal quale decorre la prescrizione per chiedere il risarcimento del danno.

Infatti, se si pensa al reato di calunnia è possibile ritenere che la prescrizione decorre dal giorno dell'esercizio dell'azione penale, oppure dalla data della sentenza che ha accertato il reato di calunnia oppure dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve la denuncia calunniosa.

Quanto alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla calunnia il principio base da applicare è quello per il quale  il termine di prescrizione previsto per il reato di calunnia (che a norma dell'art 2947, co. 3, c.c., è applicabile anche all'azione civile di risarcimento del danno) decorre, sia per il reato che per l'azione civile, dalla stessa data, e cioè dalla data in cui il giudice venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già  dalla data di inizio dell'azione penale.

Questo perché  il reato di calunnia si consuma appena l'autorità  giudiziaria (oppure altra autorità  obbligata a riferire ad essa) venga presentata o, comunque, giunga la falsa denuncia, ed è da quello stesso momento che la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto a causa del reato.

Quindi, in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c., la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno, (cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata): che è individuabile nel momento della presentazione della denuncia asseritamente calunniosa o, al più tardi, a seguito della comunicazione all'imputato dell'informazione di garanzia relativa al procedimento penale instaurato a seguito della ricezione della denuncia calunniosa da parte dell'autorità  giudiziaria.

L'incidenza della protrazione degli effetti negativi della calunnia sulla prescrizione (reato istantaneo ad effetti permanenti e la prescrizione)

In questo contesto occorre prendere atto che nel reato di calunnia gli effetti negativi derivanti dal reato continuano anche dopo la consumazione del reato stesso (cioè il soggetto calunniato subisce la il danno derivante dalla calunnia anche dopo che la falsa denunzia è stata presentata).

Occorre valutare se questo aspetto può incidere sulla prescrizione del risarcimento del danno derivante dal reato di calunnia, in altri termini, si tratta di valutare se si tratta di un reato istantaneo o permanente.

La circostanza della mera protrazione degli effetti negativi derivanti dalla condotta illecita vale unicamente a integrare gli estremi di un illecito istantaneo ad effetti permanenti, e non già  un illecito permanente, per il quale è configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non tempestivamente esercitato dal momento in cui si produce.

In particolare, l'illecito istantaneo ad effetti permanenti è caratterizzato da un'azione che uno actu perficitur, che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo.

Prescrizione del risarcimento del danno per prescrizione del reato o per altre cause di estinzione del reato

L'art. 2947 cc lega la prescrizione del risarcimento del danno dal reato all'estinzione del reato per prescrizione stabilendo che  se per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Questa peculiarità che comporta l'aumento del termine usuale di prescrizione non è applicabile ad altre ipotesi di estinzione del reato. Per cui se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (come in caso di morte dell'autore del fatto-reato), il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dell'art. 2947 cc con decorrenza dalla data di estinzione del reato.

Cass. civ. sez. III del 21 settembre 2017 n. 21940

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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