La donazione modale
La donazione è il classico contratto gratuito (a favore del donatario), il legislatore prevede che l'effetto della donazione possa essere limitato dalla presenza di un onere. Infatti, il codice civile all'art. 793 cc prevede che la donazione può essere grava da un onere a carico del donatario.
L'onere ha solo la funzione di limitare gli effetti della liberalità (tanto che il donatario non è tenuto all'adempimento dell'onere se non nei limiti del valore della donazione). L'onere non è il corrispettivo della donazione, ma ha la funzione, si ripete, di limitare l'arricchimento del donatario.
L'onere può consiste, ad esempio, nell'esecuzione di attività a favore del donante o di terzi estranei al donate
Azione diretta ad ottenere l'adempimento dell'onere
Può capitare che l'onere non è adempiuto. In questa situazione è possibile chiedere l'adempimento dell'onere e se si chiede l'adempimento l'art. 793 cc prevede che per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato [1174 c.c.] (3), anche durante la vita del donante stesso.
Si è in presenza di principi accolti e codificati anche in materia successoria (vedi Cass. civ. sez. II del 12 febbraio 2019 n. 4105) infatti la giurisprudenza ha ritenuto che la legittimazione per l'esercizio dell'azione di adempimento dell'onere di una disposizione testamentaria modale spetta – in conformità, del resto, al tenore letterale del comma primo dell'art. 648 c.c. – a qualsiasi interessato, e cioè a chiunque abbia un interesse materiale od anche non patrimoniale all'adempimento, e tra questi, anche la persona fisica beneficiaria del modus o quella che rappresenti l'ente o l'associazione che siano indicati come destinatari (cfr. Cass. n. 3049/1968; Cass. n. 2306/1975 e Cass. n. 14029/1999). Cass. civ. sez. II del 12 febbraio 2019 n. 4105.
Diverse dalle azioni dirette all'adempimento dell'onore sono le azioni dirette alla verifica se l'onere è stato adempiuto onde far accertare l'eventuale inadempimento e quindi la decadenza dalla donazione o dalla disposizione testamentaria per inadempimento.
Azione di risoluzione della donazione per l'inadempimento dell'onere
Se l'onere non è adempiuto si può chiedere la risoluzione della donazione. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.
Il primo elemento peculiare che risulta evidente è dato dal fatto che l'azione di risoluzione della donazione per l'inadempimento dell'onere può essere esercitata solo se è stata prevista nel contratto di donazione, questa peculiarità è coerente con la natura giuridica dell'onere che non è il corrispettivo del bene ricevuto in donazione, ma ha solo l'effetto di ridurre il beneficio che riceve il donatario.
Altra caratteristica della risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere è data dal fatto che l'azione spetta al donante o ai suoi eredi.
Prescrizione dell'azione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere
Resta da comprendere quando decorre la prescrizione dell'azione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere. La questione si pone poiché la legittimazione a chiedere la risoluzione della donazione è duplice e, quindi, potrebbe essere diverso il termine di prescrizione dell'azione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere.
Infatti, la legittimazione all'esercizio dell'azione di risoluzione spetta al donate (quindi, la prescrizione dell'azione di risoluzione potrebbe decorrere dal momento dell'inadempimento), ma la legittimazione spetta anche agli eredi (e, quindi, la prescrizione potrebbe decorrere dal momento in cui il soggetto chiamato all'eredità ha accettato il lascito ereditario, non potendo esercitar tale diritto prima dell'accettazione, non essendo erede oppure, quanto meno, non potendo esercitare tale diritto prima dell'apertura della successione).
Decorso del termine di prescrizione dell'azione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere in generale
L'azione di risoluzione della donazione modale per l'inadempimento dell'onere in essa stabilito a carico del donatario, può essere proposta solo dal momento in cui si verifica tale inadempimento, purché questo non sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'obbligato; ne consegue che l'azione di risoluzione è soggetta alla prescrizione e al relativo termine, decorrente dal momento in cui ha luogo l'inadempimento dell'onere e non dalla data di conclusione del contratto di donazione".
Decorso del termine di prescrizione dell'azione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere identico per il donante e i suoi eredi
Il termine di prescrizione dell'azione decorre dal momento in cui si è verificato l'inadempimento sia per il donante, sia per i suoi eredi. Il termine non decorre dal momento in cui i successori del donate hanno acquisito il titolo di erede o sono divenuti eredi del donante.
Questo, però, non spiega per quale motivo un soggetto che non è erede deve essere danneggiato (e vedersi ridurre il termine entro cui esercitare) facendo partire il termine di prescrizione dell'azione di risoluzione della donazione per l'inadempimento dell'onere dal momento dell'inadempimento e non dal momento in cui diventa erede.
Per quanto la domanda è suggestiva, la spiegazione è molto semplice: l'erede del donate subentra nell'identica posizione del de cuius, quindi, non ha diritto ad un nuovo decorso del termine di prescrizione dal momento in cui diventa erede (accetta l'eredità).
La disposizione di cui all'art.793 c.c. non prevede una nuova decorrenza (di un nuovo) termine del termine di prescrizione dell'azione di risoluzione a far data dalla morte del disponente, ma ammette soltanto la legittimazione degli eredi a proporre autonomamente detta azione, qualora nella pendenza del termine di prescrizione ordinario il donante sia deceduto.
Cass., civ. sez. II, del 3 ottobre 2018, n. 24131