Visita fiscale, cambiano le regole: come comunicare all’Inps il cambio di domicilio
Sulla visita fiscale ci sono alcune novità. È operativo il nuovo servizio nel portale web dell’Inps per comunicare al medico fiscale la variazione del domicilio rispetto a quello indicato nel certificato. Come si legge su laleggepertutti.it l’Inps, con una nuova circolare, ha comunicato che è disponibile online un nuovo servizio per comunicare la variazione dell’indirizzo, rispetto al domicilio indicato nella certificazione telematica rilasciata dal medico curante. Il nuovo servizio sostituisce le modalità in vigore fino a questo momento per comunicare la variazioni di indirizzo, e cioè l'e-mail alla casella medico-legale della sede Inps di competenza o la comunicazione tramite call center, che però possono essere utilizzate nei casi di indisponibilità del servizio telematico. Il nuovo strumento è inoltre valido sia per i lavoratori del settore privato sia per i lavoratori del settore pubblico.
In caso di comunicazione errata del domicilio possono esserci conseguenze sul riconoscimento dell'indennità di malattia, e anche l'applicazioni di pesanti sanzioni disciplinari. Pertanto è necessario attenersi scrupolosamente alla procedura indicata dall'Istituto di previdenza.
Come funziona la nuova procedura
Per comunicare il cambio del domicilio di reperibilità, il lavoratore deve seguire alcuni passaggi:
- accedere al portale web dell’Inps, previa autenticazione tramite le proprie credenziali dispositive (a breve sarà possibile accedere solo tramite sistema pubblico d’identità digitale Spid);
- entrare nella sezione Servizi online, Sportello al cittadino per le Vmc (visite mediche di controllo);
- comunicare il nuovo indirizzo di reperibilità attraverso la funzione ‘Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo'; è possibile inoltre variare il domicilio più volte nell’arco di una stessa assenza per malattia.
Il lavoratore può controllare tutti gli indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto. Il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore:
- in fase di richiesta di una visita fiscale, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta dell’accertamento sanitario da parte dell’Inps;
- al momento della consultazione degli esiti della visita fiscale, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta dell’accertamento sanitario e il datore abbia acconsentito, spuntando l’apposito campo, ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.