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Via libera del governo Meloni al ddl sull’aggravante mafiosa, si procederà d’ufficio

Il governo Meloni ha approvato un ddl che prevede la procedibilità d’ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l’aggravante del “metodo mafioso” o della finalità di terrorismo o di eversione.
A cura di Tommaso Coluzzi
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Il governo Meloni, riunito questa sera in Consiglio dei ministri, ha approvato con procedura d'urgenza un disegno di legge sull'aggravante mafiosa. Il testo serve a correggere – in sostanza – una stortura della riforma Cartabia, che aveva esteso la lista dei reati per cui si procede solamente dopo querela di parte. Ha fatto molto discutere il caso di Palermo, dove alcuni giorni fa i pm hanno scarcerato alcuni indagati per sequestro di persona, aggravato dal metodo mafioso, per via della decisione delle vittime di non denunciarli.

Con il nuovo provvedimento si procederà d'ufficio, come ha spiegato la stessa Giorgia Meloni sui suoi social dopo il Cdm: "Col ddl approvato dal Cdm tutti i reati aggravati da finalità o modalità mafiose sono procedibili d'ufficio e non a querela. Inoltre, per reati che permettono l'arresto in flagranza, vi sono 48 ore di tempo per la presentazione della querela senza che l'arrestato torni in libertà – ha scritto la presidente del Consiglio – In una settimana aperta dallo storico arresto del più pericoloso mafioso ancora latitante, il Governo propone al Parlamento, con procedura di urgenza, di innalzare il livello di contrasto alla criminalità più pericolosa".

Il contenuto del provvedimento, spiegano da Palazzo Chigi, riguarda appunto la procedibilità d’ufficio e l'arresto obbligatorio in flagranza. Il governo ha spiegato le specifiche del disegno di legge:

Il testo prevede la procedibilità d’ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l’aggravante del “metodo mafioso” o della finalità di terrorismo o di eversione. Inoltre, la procedibilità d’ufficio è prevista anche per il reato di lesione personale, quando è posto in essere da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa. Infine, si stabilisce che l’arresto in flagranza previsto come obbligatorio debba essere eseguito anche in mancanza della querela, quando la persona offesa non è presente o prontamente rintracciabile. In tali casi, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria dovranno effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa e, ove la querela non fosse presentata nel termine di quarantotto ore dall’arresto o la persona offesa decidesse di rinunciarvi, l’arrestato sarà rimesso immediatamente in libertà.

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