Super Green Pass, Garante Privacy chiarisce: non può essere chiesto al lavoro o in albergo
Il Garante della privacy ha specificato in quali luoghi non è consentito richiedere la certificazione verde Covid, che dimostra l'avvenuta vaccinazione: "Il Super Green pass non va chiesto nei luoghi dove la legge non lo prescrive". Questo significa quindi che non è necessario esibirlo, a esempio, al lavoro o in albergo.
Il Garante della Privacy si è espresso dopo le lamentele di diversi cittadini che sono arrivate all'Autorità. Al Garante sono, infatti arrivate segnalazioni di cittadini che "lamentano l'uso da parte di albergatori o datori di lavoro dell'app per il Green pass rafforzato invece che la versione base". Così, "chi ha effettuato un tampone e può quindi legittimamente accedere all'albergo o al luogo di lavoro, si vede precluso l'ingresso perché la sua certificazione verde risulterà non valida".
Sulla questione è intervenuto il Garante per la privacy ricordando: "Come previsto per legge e come chiaramente indicato dalle Faq predisposte dal Ministero della salute, non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto ‘Super green pass' per i clienti degli alberghi, i lavoratori o, ad esempio, gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali".
"L'uso della app per il Super green pass per queste categorie di soggetti è dunque illegittimo", sottolinea il Garante della Privacy, annunciando che, in vista della revisione del Dpcm del 17 giugno scorso, ha già indicato al ministero della salute "le misure per evitare l'uso non corretto della funzionalità dell'app di verifica riservata ai green pass rafforzati, in particolare per quanto riguarda l'ambiente lavorativo".
Secondo l'ultimo decreto, quello del 26 novembre, che ha introdotto appunto Super Green pass, la certificazione verde base, cioè quella con tampone, rimane valida sui treni a lunga percorrenza e sugli aerei, ma diventa obbligatoria anche sui mezzi pubblici urbani e sui treni regionali. Con il Green pass base si può continuare ad andare al lavoro, ed entrare così negli uffici pubblici e privati, accedere ai della cultura, come musei, archivi e biblioteche, in zona bianca e gialla, e entrare negli alberghi e nelle strutture ricettive. Neanche per palestre e piscine è richiesto il Super Green pass, ma basta il pass semplice.
Green pass sospeso per i positivi
Il Garante si sta anche occupando di un'altra questione, ovvero della sospensione del Green pass per i vaccinati che risultano positivi al Covid. "C'è un problema tecnico che stiamo risolvendo: in realtà, il sistema prevedeva già la sospensione del Green pass in presenza di un tampone positivo, ma sono emerse delle criticità. Confido che nei prossimi giorni si possa risolvere questa questione tecnica", ha spiegato oggi il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Rai news 24.
Secondo l'Authority , interpellata sul punto dal governo, i dati del Green pass devono essere sempre aggiornati, che si tratti di un tampone scaduto, di una persona guarita o vaccinata e poi diventata positiva, perché solo così si persegue l'interesse pubblico superiore, solo così si limitano davvero i rischi di diffusione del Sars-cov-2. Il Garante per la Privacy ha sottolineato di avere già evidenziato le criticità nel sistema di aggiornamento dati e di collegamento con la piattaforma nazionale Dgc (Digital green Certificate) che emette il certificato.
Quindi assicura: "Siamo pronti ad esprimere un parere sulla revoca del green pass". Il Garante per la Privacy aveva già evidenziato il problema: "Con riferimento alle notizie riguardanti l'annunciata revoca del green pass alle persone che, già in possesso delle certificazioni verdi, risultino in seguito positive, il Garante per la protezione dei dati personali ricorda di aver segnalato più volte, nei mesi scorsi, al Ministero della salute i profili critici derivanti da un mancato aggiornamento del certificato verde".
Già nel parere sul Dpcm di attuazione della piattaforma nazionale Dgc per l'emissione, il rilascio e la verifica del green pass del 9 giugno 2021, il Garante aveva sottolineato che "il collegamento con la Piattaforma nazionale-Dgc risulta indispensabile per verificare l'attualità delle condizioni attestate nella certificazione, tenendo conto dell'eventuale variazione delle stesse (es. sopraggiunta positività), con significativi rischi anche in ordine alla reale efficacia della misura di contenimento" con la conseguenza che "solo la Piattaforma nazionale-Dgc, attuata nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla disciplina di protezione dati e conformemente al parere dell'Autorità, ha infatti le caratteristiche per realizzare, superate le criticità in ordine alla specificazione delle finalità del trattamento sopra riportate, il rilevante obiettivo di interesse pubblico sottostante e può considerarsi proporzionata all'obiettivo legittimo perseguito".
La criticità è stata nuovamente sottolineata dall'Autorità nella segnalazione a Parlamento e governo dell'11 novembre, ribadendo "ancora una volta come l'efficacia a fini epidemiologici del green pass dipenda da verifiche periodiche sulla sua persistente validità, attuabili mediante la piattaforma nazionale Dgc per il rilascio delle certificazioni, garantendo così l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali". Oggi il Garante per la Privacy ha fatto sapere di aver ricevuto dal ministero della Salute la bozza di modifica del Dpcm del 17 giugno 2021, "che tocca anche gli aspetti legati alla revoca dei green pass, sul quale esprimerà il proprio parere con la massima urgenza".