La decisione della Consulta sul caso Cappato è arrivata in serata: è stata appunto la Corte, alla fine, a dover valutare se il reato di aiuto al suicidio, che prevede pene da cinque a dodici anni, fosse (ancora) conforme ai principi della Costituzione. Nell’ultimo anno il Parlamento non ha infatti provveduto alla disciplina di un tema tanto delicato, nonostante la stessa Corte, con una pronuncia senza precedenti, avesse sospeso il procedimento per dar tempo alla politica di decidere.
Ora, a un anno dopo quella sospensione, la macchina è ripartita, ma i problemi restano. L'iniziale scelta della Corte di non decidere non fu un atto di ignavia o un rimpallo di responsabilità, ma si fondava sulla consapevolezza che una decisione giurisprudenziale, invece che politica, sarebbe stata inadeguata.
Sul fine vita, infatti, ogni decisione lascerebbe situazioni prive di tutela. Mantenere il reato di aiuto al suicidio così come previsto dall'art. 580 del codice penale calpesterebbe il diritto di autodeterminazione dell’individuo, imponendo senza motivazioni ragionevoli un solo tipo di congedo dalla vita, tramite rifiuto delle cure e sedazione profonda, quindi con una procedura lunga, fonte di ulteriore sofferenza. Allo stesso tempo, però, la dichiarazione di incostituzionalità del reato di aiuto al suicidio potrebbe porre le persone più vulnerabili a rischio di eutanasia, senza alcun controllo sulla loro effettiva volontà né sulle modalità di morte, a causa del vuoto normativo che si verrebbe a creare. Sul punto, la Consulta era stata chiarissima.
Una simile soluzione lascerebbe, infatti, del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi.
In assenza di una specifica disciplina della materia, più in particolare, qualsiasi soggetto – anche non esercente una professione sanitaria, potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull’effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e dell’irreversibilità della patologia da cui sono affetti.
Al Parlamento sarebbe bastato discuterne, riformare la legge sul biotestamento tenendo conto dei rilievi della Corte, approntare una disciplina per le dichiarazioni di volontà, valutare possibili alternative alla sedazione profonda: si chiedeva cioè alla politica di garantire il diritto alla dignità, per chi vuole vivere e per chi vuole morire.
Invece, per ignavia, sciatteria o calcolo, nulla è stato deciso e la magistratura finisce così per prendere decisioni che spettano alla politica. Il problema non riguarda solo il delicatissimo tema del fine vita, ma la stessa concezione di democrazia.
Democrazia non è infatti pretendere le elezioni quando gli equilibri istituzionali mutano, ma è riconoscere gli strumenti istituzionali come tutela ed espressione della sovranità popolare: il Parlamento rappresenta i cittadini e, per questa ragione, gli è demandato il potere legislativo, cioè il potere di emanare norme generali e astratte. Si tratta di un potere ampio, con tempi e modi anche dilatati, per permettere la discussione completa di tematiche complesse, per valutare tutti i profili di una stessa questione da disciplinare. La Consulta, e i giudici più in generale, sono invece un correttivo, un potere di garanzia, per i casi in cui vengano violati quei principi e quei diritti che si era deciso di porre alla base dello Stato.
L’aver demandato alla magistratura questioni tanto delicate non è che l’ennesima dimostrazione della degenerazione semplicistica della politica: i giudici, che nel nostro ordinamento sono bocca della legge, cioè devono limitarsi a interpretare le norme, non hanno strumenti creativi per risolvere questioni complesse, e le decisioni giurisprudenziali, anche se arricchite dalle motivazioni, restano infine dicotomiche: sì o no, innocente o colpevole, assolto o condannato, legittima o incostituzionale.
Il Parlamento avrebbe potuto decidere dei tempi, dei modi, dei motivi, delle forme con cui garantire diritti alle persone, e ha invece obbligato la Corte a decidere soltanto se il reato di aiuto al suicidio è o non è conforme alla Costituzione: nulla di più, nulla di meno. E una pronuncia simile, per l'appunto, è insufficiente: la Consulta ha infatti deciso che, nei casi simili a quelli di Dj Fabo (malattia irreversibile, sofferenze fisiche e psichiche, piena consapevolezza), il reato di aiuto al suicidio non è punibile. Ha però così potuto agire solo riducendo il danno successivo alla morte, sollevando il peso della responsabilità penale da chi rispetti e sostenga la volontà di chi desidera morire: la Corte non ha potuto prevedere percorsi adeguati, non ha posto limiti, né divieti, non ha regolato competenze e procedure, come avrebbe invece potuto, anzi dovuto, fare il Parlamento.