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Spostamenti tra Regioni: cosa cambia col nuovo Dpcm di novembre 2020

Con la firma del nuovo dpcm da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, viene introdotto anche il divieto di spostamento tra alcune Regioni. Le limitazioni riguardano i territori che saranno considerati in area arancione e rossa a causa dell’alto livello di criticità: in queste zone non sarà consentito né entrare né uscire, fatto salvo per alcune eccezioni.
A cura di Stefano Rizzuti
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Il nuovo dpcm, firmato nella notte dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e in vigore da venerdì 6 novembre, prevede anche uno stop a molti spostamenti tra Regioni. Il provvedimento divide l’Italia in tre aree: rossa, arancione e gialla. Sulla base di questa suddivisione cambiano anche i divieti agli spostamenti sia tra Regioni che tra Comuni. Dalle Regioni che si trovano in zona rossa o arancione non si potrà uscire né si potrà entrare, se non per motivazioni di urgenza, necessità, salute o lavoro. Sembrano non esserci particolari limitazioni, invece, per le Regioni che si trovano nelle aree gialle. Nelle aree rosse, inoltre, sarà vietato qualsiasi spostamento anche all’interno del proprio comune, con un vero e proprio lockdown. Vediamo quali spostamenti sono consentiti nelle aree arancioni e rosse e quali no.

Spostamenti tra Regioni e Comuni nelle zone gialle

I cittadini che si trovano all'interno delle zone gialle possono spostarsi verso le regioni che appartengono alla stessa "categoria", mentre non possono spostarsi verso e dalle regioni arancioni e rosse. Nei territori che ricadono nella zona gialla ci si può spostare tra Comuni e Province, a meno che non ci siano ordinanze più restrittive a livello regionale. A tutti i cittadini resta comunque fortemente raccomandato di spostarsi solo per esigenze di lavoro, di salute o di necessità.

Spostamenti tra Regioni e Comuni nelle aree arancioni

La bozza del dpcm prevede specifiche norme per le aree che verranno individuate come arancioni, cioè a rischio alto ma non altissimo. Il ministro della Salute, d’intesa con il presidente della Regione, può comunque decidere di non applicare alcune (o tutte) le misure in alcuni territori specifici, per esempio province e comuni dove la situazione è meno critica. Nelle aree arancioni viene “vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”. Quindi nessuna possibilità di uscire o entrare in queste Regioni.

Viene però consentita la possibilità di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza. Ancora, viene vietato ogni spostamento – sia con mezzi pubblici che privati – in un “comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”. Quindi non solo divieto di spostamento tra Regioni, ma anche tra comuni.

Nelle aree rosse divieto di spostamenti e lockdown

Le limitazioni sono più stringenti per le aree rosse, quelle che andranno incontro a un vero e proprio lockdown. Rimane, come per le aree arancioni, la possibilità per il ministro della Salute e i presidenti di Regione di esenzione per alcuni territori meno colpiti dall’emergenza. Nelle zone considerate rosse viene vietato non solo lo spostamento in entrata e in uscita da questi territori (quindi nessuna possibilità di ingresso e uscita dalla Regione), ma anche “all’interno dei medesimi territori”. Rimangono le eccezioni per “gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”. Infine, anche in questo caso “è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

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