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Opinioni

Solo la clemenza di Napolitano può salvare Berlusconi (e Letta)

Nella confusione degli ultimi giorni, c’è finora una certezza: solo un gesto del Colle può davvero salvare il Cavaliere. Napolitano cambierà parere rispetto a qualche giorno fa pur di salvare Letta?
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La vigilia del Consiglio dei ministri decisivo per il Governo Letta, con la decisione sull'Imu che continua a dividere Pd e Pdl, è ancora occupata dal dibattito sulla cosiddetta agibilità politica per Silvio Berlusconi. Una polemica che si arricchisce ogni giorno di una nuova (più o meno fantasiosa) ipotesi, mentre procede di pari passo il ragionamento sugli scenari alternativi al Governo Letta nel caso in cui il Popolo della Libertà dovesse uscire dalla maggioranza (qui abbiamo cercato di riassumere le possibili soluzioni alla crisi di Governo). Le ipotesi sul tappeto riguardano il modo in cui Berlusconi deciderà di affrontare la questione della decadenza da senatore, che potrebbe essere ratificata dalla Giunta per le elezioni di Palazzo Madama nelle prime settimane di settembre.

Come detto vi è la linea "morbida", che punta da un esame lungo ed articolato della pratica, mentre decisamente controversa è la possibilità di appellarsi alla Corte del Lussemburgo (avanzata, al netto di ogni strumentalizzazione, anche da ambienti interni al Pd). Il punto è che, implicazioni politiche a parte, a Silvio Berlusconi resta sostanzialmente la speranza di un atto di clemenza del Quirinale, che potrebbe decidere di graziarlo, chiudendo la questione (forse). La disciplina di tale istituto è riportata integralmente proprio sul sito del Quirinale:

L’art. 87 della Costituzione prevede, al comma undicesimo, che il Presidente della Repubblica può, con proprio decreto, concedere grazia e commutare le pene. Si tratta di un istituto clemenziale di antichissima origine che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un'altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o la multa al posto della reclusione). La grazia estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente; non estingue invece gli altri effetti penali della condanna (art. 174 c.p.). Ai sensi dell’art. 681 del codice di procedura penale può essere sottoposta a condizioni.

Il procedimento di concessione della grazia è disciplinato dall’art. 681 del codice di procedura penale. La domanda di grazia è diretta al Presidente della Repubblica e va presentata al Ministro della Giustizia. È sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o curatore, oppure da un avvocato. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere però direttamente presentata anche al magistrato di sorveglianza. Il presidente del consiglio di disciplina dell’istituto penitenziario può proporre, a titolo di ricompensa, la grazia a favore del detenuto che si è distinto per comportamenti particolarmente meritevoli.

Sulla domanda o sulla proposta di grazia esprime il proprio parere il Procuratore generale presso la Corte di Appello o, se il condannato è detenuto, il Magistrato di sorveglianza. A tal fine, essi acquisiscono ogni utile informazione relativa, tra l’altro, alla posizione giuridica del condannato, all’intervenuto perdono delle persone danneggiate dal reato, ai dati conoscitivi forniti dalle Forze di Polizia, alle valutazioni dei responsabili degli Istituti penitenziari. Acquisiti i pareri, il Ministro trasmette la domanda o la proposta di grazia, corredata dagli atti dell’istruttoria, al Capo dello Stato, accompagnandola con il proprio “avviso”, favorevole o contrario alla concessione del beneficio. Come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006, al Capo dello Stato compete la decisione finale. L’art. 681 del codice di procedura penale prevede anche che la grazia possa essere concessa di ufficio e cioè  in assenza di domanda e proposta, ma sempre dopo che è stata compiuta l’istruttoria.

Se il Presidente della Repubblica concede la grazia, il pubblico ministero competente ne cura l’esecuzione, ordinando, se del caso, la liberazione del condannato.

Dunque, è questa la strada maestra? Forse. Perché se è vero che la grazia può essere concessa anche senza richiesta diretta del condannato (e Berlusconi ha più volte asserito di non aver alcuna intenzione di farlo), restano molte perplessità di carattere giuridico – istituzionale. Ne parla Ainis su L'Espresso, spiegando: "All'illustre condannato rimane perciò un unico baluardo: art. 87, la grazia. Ecco perché il capo dello Stato vi si è soffermato a lungo, nella sua nota del 13 agosto. Trattandosi di decisione presidenziale, toglierebbe il Pd dall'imbarazzo, gli permetterebbe di lavarsene le mani. Al vantaggio politico s'accompagna tuttavia un handicap giuridico: la sentenza costituzionale n. 200 del 2006. Che ha riconosciuto la competenza solitaria del presidente, ma ne ha pure vincolato l'uso: la grazia è ammessa unicamente per «eccezionali esigenze di carattere umanitario». A occhio e croce, non parrebbe il caso di Silvio Berlusconi".

Ecco dunque tornare in auge la soluzione "commutazione della pena", che non avrebbe le restrizioni della sentenza 200. Resta ovviamente da capire in che modo il Capo dello Stato potrebbe assumersi la responsabilità di intervenire (di nuovo) in maniera così determinante sugli equilibri politico – istituzionali del Paese. E soprattutto, dopo il freddo comunicato della scorsa settimana, Napolitano cambierà registro pur di salvare Letta?

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A Fanpage.it fin dagli inizi, sono condirettore e caporedattore dell'area politica. Attualmente nella redazione napoletana del giornale. Racconto storie, discuto di cose noiose e scrivo di politica e comunicazione. Senza pregiudizi.
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